Corte europea di Giustizia, K.B. – National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health, sentenza del 7 gennaio 2004 C-117/01

Nel procedimento C-117/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

 

K.B.

e

 

National Health Service Pensions Agency,

Secretary of State for Health,

domanda vertente sull’interpretazione dell’art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19),

LA CORTE,

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. C.W.A. Timmermans, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e J.-P. Puissochet, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

– per K.B., dalle sig.re C. Hockney e L. Cox, QC, nonché dal sig. T. Eicke, barrister;

– per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Paines,  QC;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrel, in qualità di agente,

vista la relazione d’udienza,

sentite le osservazioni orali di K.B., rappresentata dalla sig.ra L. Cox e dal sig. T. Eicke, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, assistito dal sig. N. Paines, e della Commissione, rappresentata dai sigg. J. Sack e L. Flynn, in qualità di agenti, all’udienza del 23 aprile 2002,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 14 dicembre 2000, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2001, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Corte d’appello civile d’Inghilterra e del Galles) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 141 CE e della direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).

2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra K.B., iscritta al regime pensionistico del National Health Service (servizio sanitario nazionale; in prosieguo: l’«NHS»), da un lato, e l’NHS Pensions Agency (Ufficio pensioni dell’NHS) nonché il Secretary of State for Health (Ministro della Sanità), dall’altro, in merito al rifiuto di attribuire una pensione di reversibilità al suo convivente transessuale.

 

Ambito normativo

 

Normativa comunitaria

3 L’art. 141 CE dispone quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra [i] lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.

(…)».

4 L’art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 75/117 così prevede:

«Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’articolo 119 del trattato, denominato in appresso “principio della parità delle retribuzioni”, implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.

(…)».

5 Ai sensi dell’art. 3 della stessa direttiva:

«Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni».

 

Normativa nazionale

6 Dagli artt. 1 e 2 della Sex Discrimination Act 1975 (legge del 1975 sulle discriminazioni basate sul sesso; in prosieguo: la «legge del 1975») risulta vietato commettere atti discriminatori diretti nei confronti di una persona di un sesso particolare, riservandole un trattamento meno favorevole di quello di cui gode o godrebbe una persona del sesso opposto. Tali articoli vietano anche la discriminazione indiretta, da essi definita in sostanza come l’applicazione di condizioni od obblighi identici, aventi l’effetto di sfavorire in maniera sproporzionata ed ingiustificata le persone di un sesso particolare.

7 In seguito alla sentenza della Corte 30 aprile 1996, causa C 13/94, P./S. (Racc. pag. I-2143), il Regno Unito ha adottato le Sex Discrimination (Gender Reassignment) Regulations 1999 (regolamento del 1999 sulla discriminazione sessuale in ipotesi di cambiamento di sesso), che hanno modificato la legge del 1975 affinché disciplinasse i casi di discriminazione diretta basata sul cambiamento di sesso di un dipendente.

8 L’art. 11, lett. c), della Matrimonial Causes Act 1973 (legge del 1973 sul matrimonio) dichiara nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile.

9 L’art. 29, nn. 1 e 3, della Birth and Deaths Registration Act 1953 (legge del 1953 sulla registrazione delle nascite e dei decessi) vieta ogni modifica al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale.

10 Le NHS Pension Scheme Regulations 1995 (regolamento del 1995 sul regime pensionistico dell’NHS) prevedono all’art. G7, n. 1, che, se un iscritto di sesso femminile decede nelle circostanze previste dal citato regolamento e lascia un vedovo, quest’ultimo ha diritto, in linea di principio, ad una pensione di reversibilità. Il termine «vedovo» non viene definito. E’ tuttavia pacifico che, nel diritto inglese, tale termine indica la persona coniugata con l’iscritto.

 

Controversia principale e questione pregiudiziale

11 K.B., ricorrente nella causa principale, è una donna che ha lavorato per circa 20 anni presso l’NHS, specificamente come infermiera, ed è iscritta all’NHS Pension Scheme.

12 K.B. ha da diversi anni una relazione affettiva e di convivenza con R., una persona nata di sesso femminile e registrata come tale allo stato civile che, in seguito ad un’operazione medica di cambiamento di sesso, è diventata un uomo, senza che abbia potuto tuttavia modificare il suo atto di nascita per formalizzare tale cambiamento. Per questa ragione, e contrariamente alla loro volontà, K.B. e R. non hanno potuto unirsi in matrimonio. K.B. ha dichiarato nelle sue memorie e ha ricordato in udienza che la loro unione è stata consacrata con «una cerimonia in chiesa approvata da un membro dell’Episcopato anglicano» e che sono stati scambiati voti «allo stesso modo di una coppia tradizionale».

13 In mancanza di matrimonio, l’NHS Pensions Agency ha informato K.B. che, nel caso in cui questa decedesse prima di R., quest’ultimo non potrebbe ricevere una pensione di reversibilità in quanto il beneficio di tale prestazione è riservato al coniuge superstite, e che nessuna disposizione del diritto del Regno Unito riconosce la qualità di coniuge in assenza di legittimo matrimonio.

14 K.B. ha adito l’Employment Tribunal (Commissione per le controversie di lavoro del Regno Unito), facendo valere che le disposizioni nazionali che limitano le prestazioni ai vedovi ed alle vedove di iscritti costituivano una discriminazione fondata sul sesso, contraria all’art. 141 CE e alla direttiva 75/117. Secondo K.B., tali ultime disposizioni esigono che, in un tale contesto, la nozione di «vedovo» sia interpretata in maniera tale da includere anche il membro superstite di una coppia che acquisirebbe tale qualità se la sua identità sessuale non fosse il risultato di un’operazione medica di cambiamento di sesso.

15 Sia l’Employment Tribunal, con decisione 16 marzo 1998, sia l’Employment Appeal Tribunal London (Commissione di appello per le controversie di lavoro di Londra), con sentenza pronunciata in appello il 19 agosto 1999, hanno giudicato che il regime pensionistico di cui trattasi non è discriminatorio.

16 K.B. ha adito la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), che ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’esclusione del convivente transessuale (una persona originariamente di sesso femminile) di una donna iscritta al National Health Service Pension Scheme, in forza del quale le prestazioni per persone a carico spettano solo al vedovo, costituisca una discriminazione basata sul sesso, vietata dall’art. 141 CE e dalla direttiva 75/117».

 

Sulla questione pregiudiziale

 

Osservazioni sottoposte alla Corte

17 Secondo K.B., la decisione che le nega il diritto di designare R. come beneficiario della pensione di reversibilità è stata adottata unicamente per un motivo legato al cambiamento di sesso di quest’ultimo. Infatti, se R. non avesse cambiato sesso e se ciò non gli impedisse di contrarre matrimonio, R. avrebbe diritto alla pensione di reversibilità in qualità di coniuge superstite.

18 Ella sostiene che la citata sentenza P./S., secondo cui il diritto comunitario vieta le discriminazioni che hanno origine nel cambiamento di sesso di una persona, troverebbe applicazione nella causa principale, in quanto il giudice del rinvio ha considerato K.B. e R. come una coppia eterosessuale, il cui solo tratto caratteristico è che il sesso di uno dei due è il risultato di un’operazione medica. Conseguentemente, il trattamento sfavorevole riservato a questi ultimi deriverebbe unicamente dal fatto che R. ha subìto un cambiamento di sesso, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, vietata dall’art. 141 CE e dalla direttiva 75/117.

19 In via preliminare, K.B. sostiene che la condizione del matrimonio costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei transessuali poiché, contrariamente a ciò che avviene in una coppia eterosessuale in cui nessuno dei due membri è un transessuale, nel caso di una coppia eterosessuale, in cui uno di essi abbia subìto un’operazione per cambiare sesso, la condizione del matrimonio non potrebbe mai essere soddisfatta.

20 Il governo del Regno Unito fa valere che i dipendenti di sesso sia maschile sia femminile dell’NHS che non siano legati da vincolo matrimoniale con i loro conviventi non possono beneficiare delle prestazioni di reversibilità previste dall’NHS Pension Scheme, e ciò indipendentemente dal motivo per cui non sono sposati. Poco importerebbe che la ragione per la quale un singolo dipendente non può soddisfare la condizione obbligatoria del matrimonio risieda nel fatto che il suo compagno sia omosessuale, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza 17 febbraio 1998, causa C-249/96, Grant (Racc. pag. I-621), o transessuale, come nella causa principale, o risulti da un qualsiasi altro motivo.

21 Il governo del Regno Unito sostiene inoltre che la soluzione di cui alla sentenza 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 P e C-125/99 P, D e Svezia/Consiglio (Racc. pag. I-4319), possa essere estesa alla causa principale, in quanto la disposizione controversa dello Statuto del personale delle Comunità europee prevede, come nella presente causa, il requisito del matrimonio e non richiede semplicemente una relazione stabile di un certo carattere per l’attribuzione degli assegni di famiglia.

22 La Commissione ritiene che l’elemento determinante nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza P./S. fosse il fatto che il trattamento sfavorevole di cui P. era oggetto era direttamente provocato dal suo cambiamento di sesso e in questo trovava la sua origine, in quanto quest’ultimo non sarebbe stato licenziato se non avesse cambiato la sua identità sessuale.

23 Tuttavia, nella causa principale, il trattamento sfavorevole contestato avrebbe solo un collegamento remoto con il cambiamento di sesso di R. e sarebbe piuttosto legato all’impossibilità per la coppia di contrarre matrimonio. Alla luce di queste circostanze, la Commissione ritiene che non si possa fare riferimento alla citata sentenza P./S. nella presente causa.

24 La Commissione sostiene inoltre che K.B. non può richiamare il diritto comunitario per far valere che il collegamento indiretto tra il cambiamento di sesso di R. ed il rifiuto di pagargli la pensione di reversibilità sia sufficiente per qualificare tale rifiuto come una discriminazione fondata sul sesso. Infatti, da un lato, la citata sentenza Grant avrebbe implicitamente riconosciuto che la definizione della nozione di matrimonio è questione di diritto di famiglia, che rientrerebbe nella competenza degli Stati membri. Dall’altro, la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe ripetutamente giudicato che l’impedimento al matrimonio, legato al fatto che il diritto del Regno Unito non permetta ad un transessuale di modificare il suo atto di nascita, non costituisce una violazione degli artt. 8, 12 o 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

 

Giudizio della Corte

25 Le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico, il quale è strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dall’interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest’ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell’art. 141 CE (v., in particolare, sentenze 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 28, e 12 settembre 2002, causa C-351/00, Niemi, Racc. pag. I-7007, punto 40).

26 La Corte ha altresì ammesso che una pensione di reversibilità prevista da un siffatto regime rientra nella sfera di applicazione dell’art. 141 CE. Essa ha precisato al riguardo che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, non sia corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un beneficio che trae origine dall’iscrizione al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a quest’ultimo nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell’attività lavorativa svolta da quest’ultimo (v. sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 12 e 13, nonché 9 ottobre 2001, causa C-379/99, Menauer, Racc. pag. I-7275, punto 18).

27 La pensione di reversibilità versata nell’ambito di un regime previdenziale di categoria, quale quello istituito dall’NHS Pension Scheme, costituisce quindi una retribuzione ai sensi dell’art. 141 CE e della direttiva 75/117.

28 La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendone tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta del legislatore, sia all’interpretazione effettuata dai giudici nazionali delle norme giuridiche di diritto interno, senza che un soggetto possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto comunitario (v., per quanto riguarda i poteri del legislatore comunitario, sentenza D e Svezia/Consiglio, cit., punti 37 e 38).

29 Nel caso specifico una tale condizione non può, di per sé, essere considerata come discriminatoria in funzione del sesso e, pertanto, contraria all’art. 141 CE o alla direttiva 75/117, in quanto il fatto che il richiedente sia un uomo o una donna è indifferente ai fini della concessione della pensione di reversibilità.

30 In una situazione quale quella di cui alla causa principale esiste tuttavia una disparità di trattamento che, pur non mettendo direttamente in causa il godimento di un diritto tutelato dall’ordinamento comunitario, incide su una delle condizioni per la sua concessione. Come ha giustamente sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, tale disparità di trattamento riguarda non il riconoscimento di una pensione di reversibilità, ma una condizione preliminare indispensabile alla concessione di questa, ossia la capacità di contrarre matrimonio.

31 Infatti, nel Regno Unito, mentre le coppie eterosessuali, in cui l’identità di nessuno dei due membri deriva da un’operazione di cambiamento di sesso, possono contrarre matrimonio e, eventualmente, godere di una pensione di reversibilità, che costituisce un elemento della retribuzione di uno di essi, una coppia quale quella formata da K.B. e R. non è assolutamente in grado di soddisfare la condizione del matrimonio, quale prevista dall’NHS Pension Scheme, ai fini della concessione di una pensione di reversibilità.

32 L’origine di tale impossibilità oggettiva risiede nel fatto, innanzi tutto, che la legge del 1973 sul matrimonio considera nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile; poi, che si considera come sesso di una persona quello risultante sull’atto di nascita, e, infine, che la legge sulla registrazione delle nascite e dei decessi vieta ogni modifica del registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale.

33 Occorre ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha giudicato che l’impossibilità per un transessuale di contrarre matrimonio con una persona del sesso al quale egli apparteneva prima dell’operazione di cambiamento di sesso, e che dipende dal fatto che, relativamente allo stato civile, essi appartengano allo stesso sesso, dato che la normativa del Regno Unito non permette il riconoscimento giuridico della sua nuova identità sessuale, costituisce una violazione del suo diritto di contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 12 della CEDU (v. Corte eur. D.U., sentenze 11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno Unito e I. c. Regno Unito, non ancora pubblicate nel Recueil des arrêts et décisions, rispettivamente ai §§ 97-104 e 77-84).

34 Una legislazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che, in violazione della CEDU, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R., di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro, dev’essere considerata, in linea di principio, incompatibile con le prescrizioni di cui all’art. 141 CE.

35 Poiché spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona nella situazione di R., come peraltro riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Goodwin c. Regno Unito, cit., § 103), spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.

36 Da quanto precede risulta che l’art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della CEDU, impedisca ad una coppia, quale K.B. e R., di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.

 

Sulle spese

37 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 14 dicembre 2000, dichiara:

 

L’art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, impedisca ad una coppia, quale K.B. e R., di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro. Spetta al giudice nazionale verificare se, in un’ipotesi quale quella di cui alla causa principale, una persona nella situazione di K.B. possa invocare l’art. 141 CE affinché le si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente di una pensione di reversibilità.

            (Seguono le firme)