Tribunale di Catanzaro, prima sezione, sentenza del 30 aprile 2014

ELEMENTI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2013, CC chiedeva al Tribunale la rettifica dell’attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, con consequenziale pronunzia di scioglimento del matrimonio nonché conversione del prenome dell’attore da CC in BBB e ciò ripercorrendo documentalmente, l’iter esperienziale e giurisdizionale intrapreso:
– sin dall’adolescenza aveva percepito un disturbo, anche a livello inconscio fra la propria identità fisica e quella psichica;
– aveva contratto matrimonio concordatario in data …1997 con XX con la quale aveva concepito due figli AA e BB ancora oggi minorenni, fatto quest’ultimo che aveva drammaticamente acuito il senso di disagio psicofisico già percepito;
– il risultato di indagini psicodiagnostiche condotte nel 2006 presso strutture sanitarie pubbliche era stato l’accertamento di un disturbo dell’identità sessuale nel paziente, il quale da quel momento in poi era stato seguito dal SAIFIP (Servizio per l’adeguamento fra identità fisica e identità psichica) sottoponendosi ad anni di colloqui psicologici e test specifici finalizzati a delineare il profilo psichico del ricorrente;
– il paziente otteneva una relazione tecnica dall’azienda ospedaliera .. .. che evidenziava la ricorrenza nel paziente del cosiddetto Disturbo dell’Identità di Genere poiché il CC pur appartenente al cariotipo xy di tipo maschilenormale caratterizzato da un sistema endocrino e apparato pelvico nella norma, presentava tuttavia a livello psichico una evidente identificazione con il sesso femminile che causava in lui un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale e che necessitava, per produrre un soddisfacente riequilibrio psicofisico nel paziente, un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione di sesso che non avrebbe causato alcun danno alla vita o alla salute;
– il Tribunale di Catanzaro, su ricorso dell’odierno attore, autorizzava con sentenza n° 2424/2011 depositata il ..2011, l’intervento chirurgico necessario alla modificazione dei caratteri sessuali, mentre nel frattempo un altro Collegio dello stesso Ufficio Giudiziario omologava con decreto del ..2012 le condizioni di separazione di cui al ricorso congiunto proposto dai coniugi CC e XX depositato in data ..2011;
– l’attore si era sottoposto a due interventi chirurgici presso il … attraverso i quali si era provveduto a modificare i caratteri sessuali, così come attestato da certificazione medica proveniente dalla predetta struttura;
– verificata la modifica dei caratteri sessuali si chiedeva al Tribunale la rettificazione per l’attribuzione di sesso e, subito dopo, in applicazione dell’art. 31, comma 6, del D.lgs 150 del 2011, sulla semplificazione del processo civile, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– accertato che il ricorrente svolgeva da molti anni la professione di fotografo utilizzando il nome di BBB, costituente ormai anche nella società civile oltre che nel mondo lavorativo il suo proprio ‘segno’ identificativo, si chiedeva al tribunale di ordinare all’ufficiale dello stato civile la modifica del nome del ricorrente, daCC a BBB;
– verificata in prima udienza la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del coniuge e dei figli minori, il giudice istruttore mandava alla cancelleria per la comunicazione trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, interventore necessario, e, acquisito un mero ‘visto’, assegnava la causa a sentenza riservando di riferire al Collegio per la decisione e prendendo atto della rinuncia ai termini da parte dell’attore che precisava le conclusioni riportandosi a quanto già affermato nell’atto introduttivo.
Alla luce dell’istruttoria svolta e all’esito del processo il Tribunale rileva che:
– va dichiarata innanzitutto la contumacia dei convenuti, regolarmente citati e non costituitisi;
– ai sensi dell’art. 1 della legge 164 del 1982, sue modifiche ed integrazioni 1) la rettificazione (per attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. 2) Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150;
– l’art. 31 del dlgs 150 del 2011 prevede altresì che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore. 3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. 6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
– sussiste pertanto la competenza del tribunale di Catanzaro, luogo di residenza dell’attore, in composizione collegiale a pronunciare sulla domanda di rettifica di attribuzione di sesso nonché sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
– dalla lettura della norma per primo citata si evince che per l’attribuzione di un sesso diverso da quello risultante dai certificati anagrafici sia necessario accertare la modifica dei caratteri sessuali del richiedente;
– con sentenza depositata in data 6.10.2011 il Tribunale di Catanzaro, preso atto dei risultati della consulenza psichiatrica e dalla documentazione sanitaria nel complesso acquisita al giudizio, aveva accertato l’assoluta necessità dell’intervento chirurgico finalizzato all’attribuzione di un sesso diverso al CC affinché attraverso la modificazione dei caratteri sessuali si andasse a colmare la discrepanza esistente fra psicosessualità e sesso anatomico;
– con riguardo al profilo psichico, può dirsi che l’accertamento condotto dal Tribunale di Catanzaro non sia da porre in discussione, atteso che il giudice dell’autorizzazione ha effettuato un vaglio approfondito in ordine alla percepita condizione di appartenenza di CC al sesso femminile ed ha altresì constatato che dall’agosto del 2008 il ricorrente aveva seguito una terapia ormonale femminilizzante sempre sostenuto da un adeguato supporto psicologico e psicoterapeutico fornito dal Saifip e dall’Azienda Ospedaliera ..
– rilevato che con riguardo all’accertamento in ordine all’effettiva modificazione dei caratteri sessuali richiesto dalla norma, è opportuno segnalare che gli approdi della giurisprudenza di merito sul punto, cui questo Tribunale intende conformarsi riconoscendone l’adeguatezza alla peculiarità della materia, è nel senso di poter richiedere per l’accoglimento della domanda soltanto le modificazioni compatibili con lo stato di salute del richiedente e con l’evoluzione raggiunta dalla scienza medica in questo campo, con la consapevolezza che se la legge in questione pretendesse l’accertamento della piena trasformazione della persona da uomo a donna o viceversa, in modo da far coincidere integralmente i caratteri con il sesso prescelto, la stessa sarebbe del tutto inapplicabile;
– nel caso in particolare della trasformazione da uomo a donna la giurisprudenza di merito (cfr. trib. Pavia 2.2.2006) ha ritenuto che sia necessario e sufficiente, per un uomo diventare donna, una volta soddisfatte le altre condizioni, sottoporsi a un intervento chirurgico consistente nella totale e irreversibile rimozione degli organi che permettono all’uomo di generare (appunto come uomo), ossia nella completa asportazione di entrambi i testicoli;
– nel caso di specie risulta dagli atti, tutti provenienti da strutture sanitarie pubbliche (Azienda Policlinico …) che CC è stato sottoposto in data ..2012 all’intervento chirurgico di neovaginoplastica mediante lamine di cellule di mucosa orale e in un secondo momento, il .. 2013 è stato sottoposto altresì ad intervento di conversione androginoide con amputazione delle gonadi maschili e dell’asta peniena con adeguamento dei genitali esterni secondo i caratteri sessuali femminili; – a tali condizioni ritiene il Collegio, preso atto del silenzio del pubblico ministero che pur reso edotto della pendenza del giudizio non ha inteso raccomandare l’esperimento di accertamenti più invasivi, sufficientemente provata la modificazione dei caratteri sessuali del richiedente accogliendo pertanto la domanda di attribuzione a CC del sesso femminile con conseguente ordine di rettificazione dell’atto di nascita in tal senso;
– per effetto dell’attribuzione di un sesso diverso da quello originariamente attribuito al richiedente al Tribunale è consentito, allo stato ove richiesto, pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario perseguendo la scelta del legislatore, pienamente confermata anche dalla novella introdotta con l’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 (ratione temporis applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio), di aver introdotto una fattispecie di divorzio “imposto” ex lege che secondo la Suprema Corte non richiederebbe, al fine di produrre i suoi effetti, una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la necessità della tutela giurisdizionale limitatamente alle decisioni relative ai figli minori (cfr. ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della Corte di cassazione n. 14329 del 6 giugno 2013);
– nelle more della decisione della Consulta sul punto della legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 4 della legge 164 del 1982 è in ogni caso possibile per il Tribunale pronunciare a domanda del richiedente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, atteso che i profili di illegittimità della norma citata ricadono sulla eventuale automaticità degli effetti dell’attribuzione del sesso sulla persistenza del vincolo coniugale;
– che pertanto è possibile dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Catanzaro da CC e XX in data …1997 e trascritto negli atti dello stato civile del comune di …
– per quanto attiene alla modifica del prenome del richiedente è necessario premettere che sussiste la competenza del giudice adito. I tribunali della Repubblica sono, infatti, competenti a disporre le rettificazioni e le correzioni previste dal d.P.R. 396/2000 anche per gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, trascritti in Italia (art. 100 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396).
– gli artt. 95 e ss. del d.P.R. 396/2000 prevedono due distinti procedimenti modificativi degli atti dello Stato civile: la correzione, quando si tratta di rimediare ad un mero errore materiale dell’atto, tale da non incidere sullo stato della persona; la rettifica, invece, nei casi in cui l’atto non sia conforme alla realtà naturale e giuridica in modo tale che ne sia alterato lo stato della persona. Nel caso di specie, la modifica incide sul “sesso” e sul “nome”, segno ricognitivo della identità della persona fisica. Si richiede, perciò, rettificazione (cfr. anche Circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2001, n. 1827), poiché non si corregge (o elimina) alcun errore dell’atto di nascita, ma, molto più radicalmente, si accerta che, durante la vita del soggetto, alcuni cambiamenti sono intervenuti nella sua persona i quali, per espressa volontà del legislatore, fanno sì che il soggetto medesimo, se era uomo, d’ora in avanti deve essere considerato donna e, viceversa, se era donna, d’ora in avanti deve essere considerato uomo; e di conseguenza si dichiara e in un certo senso si ordina che, ad ogni effetto di legge (al punto tale da determinare ipso facto lo scioglimento del matrimonio, se il soggetto era coniugato, e da dargli in ogni caso la facoltà di sposarsi con persona di sesso diverso — e solo con persona di sesso diverso — rispetto al sesso che ora gli viene attribuito ex novo), chi era uomo sia considerato donna e chi era donna sia considerato uomo (Trib. Pavia 2 febbraio 2006); – infatti, nel caso de quo, essendo intervenuta una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso per mezzo della quale il sig. CC è stato autorizzato a modificare chirurgicamente i propri caratteri sessuali, il nome con il quale ancora oggi risulta iscritto negli atti di Stato civile non è più idoneo a riconoscerlo quale esso attualmente è, cioè una donna;
– quando sia richiesta la rettificazione di Stato civile di attribuzione di sesso da maschile a femminile con contestuale rettificazione del prenome (richiesta inoltrata dopo l’esecuzione di trattamento di “riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali in senso andro-ginoide” con ricostruzione dei genitali esterni femminili, autorizzata con sentenza passata in giudicato), l’attribuzione di un nuovo nome corrispondente al sesso consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982, in quanto l’art. 5 L. cit. prevede che “le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome” e che la normativa in materia di Stato civile (art. 35 D.P.R. 3.11.2000 n. 396) prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso (Trib. Novara 15 febbraio 2010 n. 2);
– il nome dell’istante, .., che è evidentemente e prettamente identificativo di un soggetto maschile, non può più essere attribuito quale segno di riconoscimento del sig. CC che oggi uomo più non è;
– l’attribuzione di un nuovo nome femminile si ritiene necessaria per considerare definitivamente concluso il processo di rettificazione di attribuzione di sesso intrapreso dal sig. CC. Infatti è opportuno a tal fine conformare il nome del sig. CC a quello che è oggi il suo aspetto fisico. Non sarebbe certamente appropriato, dopo aver ottenuto la modifica del sesso, continuare la propria esistenza con un nome che non è più identificativo della persona che si è diventati;
– l’adito Tribunale, vagliata attentamente la richiesta dell’interessato, ritiene dunque di dover disporre la rettifica dell’originario nome maschile CC in BBB. La scelta del predetto nome femminile è imposta dal fatto che tale appellativo è da tempo utilizzato dal CC per la propria attività professionale di fotografo ed anche perché è proprio con questo nome ad essere ormai identificato nella società in cui vive;
– le spese del procedimento, attesa la natura della causa e la mancata costituzione dei resistenti possono andare interamente compensate;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando … così provvede:
– dispone la rettificazione di sesso di CC, nato a Milano il … attribuendo a quest’ultimo il sesso femminile;
– pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio ..
– letto l’art. 69 lett. d) del DPR 396/2000, ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune di Catanzaro, ove il matrimonio fu trascritto, di procedere all’annotazione della presente sentenza sull’atto registrato nel relativo registro degli atti di matrimonio dell’anno …
– ordina la rettificazione dell’atto di nascita iscritto nei registri del Comune di Milano, atto … di CC nato a .. per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e dove è scritto “CC” debba leggersi “BBB”;
– letto l’art. 49 lett. g) e p) del DPR 396/2000, ordina all’ufficiale dello stato civile del Comune ove l’atto di nascita fu registrato, di procedere all’annotazione della presente sentenza sull’atto registrato nel relativo registro degli atti di nascita dell’anno – (atto …
– dichiara compensate le spese di lite.