Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 17 dicembre 2008

IL PRESIDENTE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che gli accertamenti della locale Questura, che hanno portato al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari all’odierno ricorrente A. di nazionalità brasiliana, si fondano in parte su elementi obiettivi derivanti dall’accesso nella abitazione coniugale dello stesso, sposato con B. cittadina italiana, da a cui emergerebbe, ad avviso degli inquirenti, la assenza di coabitazione tra i coniugi (scarsa frequentazione della casa da parte del ricorrente, non chiarezza sulla identificazione del locale adibito a camera da letto del predetto), ma per la parte maggiore, quale elemento presuntivo contrario, sulle peculiari caratteristiche e sulle consuetudini di vita e lavoro del A.;

che, infatti, è indiscusso ed ammesso peraltro dallo stesso ricorrente che il medesimo è un transessuale, che ha assunto un aspetto marcatamente femminile, che in Italia è stato implicato in vicende di prostituzione e che attualmente si guadagna da vivere con esibizioni in locali notturni;

che di conseguenza, ad avviso dell’Ufficio, il matrimonio con la B., donna con due figli, deve ritenersi simulato e diretto solo a fare ottenere al A. il permesso di soggiorno;

che la istruttoria espletata impone di considerare il caso sotto un diverso profilo;

che in fatto occorre premettere che il matrimonio tra deTTI soggetti, atteso che iI ricorrente è tuttora dì sesso maschile, è legalmente valido, ed inoltre, che la legge richiede, quale requisito necessario allo straniero coniugato per ottenere il permesso di soggiorno e mantenerlo, unicamente il requisito della convivenza, il quale è un dato obiettivo e, come accade in ogni unione matrimoniale, non richiede la continua per permanenza dei coniugi tra le stesse mura, dovendo tenersi conto delle attività lavorative dei medesimi, che possono imporre periodi di assenza anche prolungati purché dopo si troni nella residenza familiare e la si ritenga come tale, manifestando all’esterno i segni di una comunione effettiva di vita;

Che nella specie tale ipotesi deve ritenersi verificata;

che, infatti, lo stesso A. ha esposto che deve assentarsi da casa per parecchi giorni al mese a causa della natura itinerante della propria attività,  ma non può revocarsi in dubbio, per concordi e plurime dichiarazioni di soggetti attendibili in quanto estranei alla coppia che il ricorrente abbia la sua base stabile nell’appartamento della B., che frequentino gli stessi locali, assieme tra l’altro ai figli della coppia, che siano visti passeggiare insieme ,che conducano vita in comune, e, infine, che, ben lungi dalla indifferenza reciproca che dovrebbe caratterizzare un rapporto simulato, tra il ricorrente e B. vi è un rapporto affettivo evidente ed intenso;

che pertanto deve concludersi che nella fattispecie il rapporto di convivenza esiste;

che la peculiarità del caso giustifica la compensazione delle spese,

P.Q.M.

Dichiara il diritto di A.ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari e la conseguente illegittimità del diniego del Questore di Reggio Emilia;

Spese compensate.

Reggio Emilia, 17 dicembre 2008

Il Presidente