Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

 dott. Emanuela Aliverti                                           rel

dott. Luca Villa                                                       giudice

dott. Paola Tentoni                                                 giudice on.

dott. Luca Sergio Tartaro                                       giudice on.

ha pronunciato il seguente

 DECRETO DEFINITIVO

 nel procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c., iscritto al, relativo ai minori

, nata a in data,

nato a in data ,

di,

residente in

Con ricorso depositato in data  , premesso:

di avere avuto una relazione sentimentale con iniziata nel corso del 1993,

di avere convissuto con la stessa dal 1994 al dicembre 2003 nonostante diverse difficoltà di coppia e alcuni brevi allontanamenti,

di essere giunte, insieme e ciascuna attraverso un proprio percorso, alla determinazione di avere dei figli,

che da questo loro desiderio erano nati – i quali portavano, come secondo nome,  anche i loro rispettivi nomi di battesimo -,

che si era sempre adoperata per la cura dei bambini creando con loro un forte legame affettivo,

che la separazione della coppia ma l’inequivocabile legame tra ed i piccoli aveva portato alla comune decisione di regolamentare le modalità di incontro  con e  di quantificare il contributo di per il mantenimento dei bambini, collocati presso la madre,

che con il tempo la madre dei minori aveva posto difficoltà nel regolare svolgersi delle visite di ai bambini sino a giungere prima a incontri “protetti” e poi alla definitiva chiusura di ogni relazione con gli stessi,

che le scelte della madre – sulle cui capacità genitoriali e sulla cui adeguatezza non venivano sollevati dubbi – stavano creando disagio e difficoltà relazionali ai bambini,

aveva  chiesto l’affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre biologica, l’accertamento dello stato di salute psico fisica dei minori e il loro livello di socializzazione e/o di disagio per il forzato allontanamento dalla loro vita e dal loro quotidiano di da parte di, la determinazione dei tempi e delle modalità di visita e di permanenza dei minori presso la ricorrente per almeno due volte la settimana con fine settimana alterni e festività ad anni alterni, la determinazione, ove ritenuto opportuno, dell’ammontare del mantenimento in favore dei figli ed a carico della ricorrente, con vittoria di spese e compensi di causa, con sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

 Con memoria depositata in data si era costituita in giudizio e, contestata la ricostruzione di controparte quanto alla comunanza del desiderio di avere figli, precisata l’identità del padre biologico dei figli, la sua costante presenza e partecipazione alla vita dei minori – del tutto consapevoli della paternità biologica di, comune amico della coppia il quale aveva deciso di aiutare la resistente comprendendo il suo desiderio di maternità  offrendo il suo seme e consentendo alla resistente di procedere all’”autoinseminazione” – ed osservati la difficoltà della ricorrente a rivestire un ruolo “tutoriale”, la sua inaffidabilità nell’assistenza alla crescita di e comportamenti ritenuti del tutto contrari all’interesse dei bambini e tali d’avere indotto la madre ad interrompere ogni rapporto proprio per tutelarli, aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ed aveva comunque chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto nonchè l’emissione di un ordine di protezione contro gli abusi famigliari ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c. a carico della ricorrente.

 Sentite le parti, viste le conclusioni dei rispettivi difensori e letto  il parere del P.M., con decreto definitivo in data 2 novembre 2007 il T.M. aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di rispetto alle domande formulate nonché la propria incompetenza in ordine alla richiesta ex artt. 342 bis e ter c.c. formulata da ed aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. – sede perché valutasse la richiesta di apertura di un procedimento ex artt. 330 e segg. c.c.

In particolare, il Tribunale aveva osservato che la ricorrente non era titolare del diritto potestativo di ottenere una decisione nel merito in quanto è pacifico che la titolarità della potestà spetti unicamente ai “genitori”, presupponendo un rapporto di filiazione, biologica o legale (si vedano le ipotesi di adozione), tra i soggetti sicchè, così come non è portatrice della “responsabilità genitoriale” quale insieme dei poteri – doveri tesi ad assicurare il benessere materiale e morale del minore, neppure è legittimata a richiedere ed ottenere un provvedimento che sia espressione dell’esercizio della potestà genitoriale.

Il Tribunale aveva, peraltro, ritenuto di dover trasmettere gli atti al P.M. perché valutasse l’eventuale richiesta di apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c.

 Il P.M., con richiesta in data 14.12.2007, ha quindi chiesto procedersi ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. a tutela dei minori.

 Sentite la madre biologica dei minori e la signora, con decreto provvisorio in data 28 gennaio 2008 il T.M. ha disposto C.T.U. al fine di verificare lo stato psico fisico dei minori, la natura e la qualità della relazione con la madre e con la sig.ra nonché i loro vissuti rispetto alle altre figure adulte presenti nella loro vita e con le quali si relazionano, eventualmente indicando gli interventi a tutela del benessere psico fisico dei minori.

 Depositata la relazione peritale i difensori della madre biologica e di hanno depositato memorie conclusive.

 Il p.m. ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento di nonché l’archiviazione degli atti in quanto le problematiche di personalità della madre non giustificano un intervento limitativo della potestà genitoriale.

La difesa della sig.ra – madre biologica dei minori – ha sollevato molteplici eccezioni in sede di memoria conclusiva che devono essere  preliminarmente risolte e che, a parere del T.M., devono essere rigettate.

In particolare:

con il decreto emesso a definizione del procedimento ex art. 317 bis c.c., considerato quanto emerso, il T.M. aveva osservato che “la pacifica convivenza della ricorrente con la madre biologica dei minori e con i minori stessi, la sua condivisione nella scelta di dare la vita a Giulia e Leonardo e la sua  partecipazione alla loro cura e alla loro crescita sin dalla loro nascita, l’indubbio legame affettivo tra la ricorrente e i bambini che aveva addirittura portato le due donne – con l’aiuto del padre biologico dei minori e del suo compagno – a convenire una regolamentazione del diritto di visita dell’odierna ricorrente e al riconoscimento da parte sua di un contributo per il mantenimento dei bambini, l’assenza attuale di qualsivoglia relazione a seguito dell’interruzione dei rapporti decisa dalla madre biologica, unica titolare della potestà sui figli, sul presupposto di un evolversi negativo della relazione a causa di alcune scelte comportamentali della XXXX che avrebbero pesantemente condizionato la serenità dei minori, le preoccupazioni connesse all’attuale stato psico fisico degli stessi per l’imposta interruzione di ogni tipo di rapporto con loro e all’inserimento in un contesto caratterizzato da una potenziale confusione di ruoli, costituiscono elementi in astratto valutabili dal P.M. al fine di chiedere  l’apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. la cui iniziativa, ai sensi dell’art.336 c.c., spetta unicamente all’altro genitore, ai parenti o al Pubblico Ministero.”

Il P.M. aveva così chiesto l’apertura di un procedimento ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. “al fine di acquisire più approfonditi accertamenti sulle condizioni di vita e sulla situazione psicologica dei minori al fine di offrire agli stessi supporti sia per sostenere la confusività della situazione sia per meglio comprendere se sia necessario tutelare il rapporto XXXX”.

Premesso che la competenza del T.M. è essenzialmente finalizzata a proteggere il minore nel caso di un uso distorto o inappropriato della potestà genitoriale che implichi comportamenti pregiudizievoli al figlio (ed infatti il giudice minorile è normalmente il giudice dell’interesse del minore laddove la tutela dei minori, come più volte osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza 25/1965 e 17/1981), si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti), i diversi e molteplici  elementi sino a quel momento emersi –  ampiamente riportati nella motivazione – avevano preoccupato il T.M. che aveva rimesso al P.M., titolare ex lege del potere di iniziativa, la valutazione circa il suo esercizio.

Solo l’apertura del procedimento ex artt. 330 e segg. c.c. e la conseguente indagine compiuta, come si vedrà, hanno consentito di escludere la sussistenza di comportamenti pregiudizievoli del genitore tali da giustificare l’assunzione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale ma hanno anche consentito di mettere in evidenza la oggettiva sussistenza di problematiche di personalità della madre e di dinamiche relazionali idonee a creare un potenziale rischio evolutivo per i minori che giustificano appieno  un costante monitoraggio della situazione dei minori stessi e possono aiutare la madre ad accogliere la proposta di un sostegno nell’esclusivo interesse dei propri figli.

La scelta di disporre una consulenza tecnica in luogo di una preventiva indagine psico sociale rientra nel potere discrezionale del giudice che  ha valutato l’immediato ricorso ad una indagine peritale maggiormente “conveniente” e tutelante per i minori.

E il mancato ascolto dei minori da parte del giudice non si risolve in  alcuna violazione del diritto all’ascolto dei minori. XXXX ha oggi 10 anni e XXXX 8 anni, quindi nessun obbligo di procedere al loro ascolto secondo quanto disposto dalla Convenzione di New York (che prevede vi si proceda dall’età di 12 anni) ma la possibilità e/o opportunità di farlo previa valutazione della loro capacità di discernimento; capacità che sicuramente sussiste nel caso di questi minori ma la Camera di Consiglio ha ritenuto, stante la complessità della situazione e secondo una propria – e si ritiene legittima – valutazione di merito, di approfondire il loro stato psicologico ad opera di consulenti tecnici esperti in materia dalla stessa nominati; e si sa che la legge riconosce la possibilità per il Giudice di essere affiancato da un esperto in ambiti di sua specifica competenza poiché, pur peritus peritorum, non ha quelle specifiche competenze tecniche in ogni ambito nel quale si trova ad operare.

Nell’ambito della scelta di procedere all’indagine peritale  nessuna violazione del principio del contraddittorio e di difesa della madre in merito sia alla decisione di procedere a CTU sia al suo svolgimento è ravvisabile.

Specificato che si è nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione ove, come ampiamente osservato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, le disposizioni processuali tipiche del procedimento di cognizione ordinaria trovano ingresso ma devono essere adattate alla particolare natura e ratio e speditezza del procedimento camerale, la individuazione dell’oggetto dell’indagine è rimessa alla decisione del giudice  essendo la CTU, come già osservato, un ausilio tecnico del giudice, che può essere disposta anche d’ufficio, e giammai  mezzo di prova. Il diritto della parte di partecipare all’indagine peritale è stato poi ampiamente esercitato nella specie avendo ella partecipato con il proprio consulente tecnico di parte, fatto osservazioni, depositato memorie di osservazioni e conclusive per le quali il giudice ha concesso termine una volta dato avviso dell’avvenuto deposito della relazione peritale.

La scelta di dare incarico a “ben due” esperti è stata dettata dall’oggetto dell’indagine che ha richiesto, a parere del T.M., la partecipazione di una psichiatra e di un neuropsichiatra infantile e che, in assenza della nomina di due CTU con specifiche e diverse competenze, avrebbe comportato la necessità di autorizzare il CTU ad avvalersi dell’ausilio di esperti in materie diverse da quella di sua specifica competenza.

Le richieste di  proroga del termine per il deposito della relazione peritale sono state concesse in quanto ritenute giustificate  dalla complessità della situazione.

Quanto al merito dell’operato dei CTU, non condivide assolutamente il T.M. le critiche mosse dalla difesa della madre.

Nessun “ingiustificato accanimento terapeutico verso xxxxx e xxxx” è ravvisabile nelle scelte metodologiche dei consulenti, tanto meno  “ad esclusiva tutela dell’adulto xxxx”.

Duole che non sia stato compreso il significato della scelta del T.M. di operare nell’esclusivo interesse dei minori – come è suo specifico e precipuo compito – al fine di verificare lo stato psicologico dei minori e la natura delle relazioni dagli stessi intrattenute con figure non parentali (vuoi perché al legame biologico non corrisponde un riconoscimento legale – si tratta della relazione col padre biologico, conosciuto dai minori proprio quale loro padre e frequentato  – vuoi perché la figura della sig.ra xxxxx è stata “vissuta” dai minori sin dalla loro nascita nell’ambito di una relazione di coppia che ha visto le due donne porsi, inequivocabilmente, come figure genitoriali in assenza però di qualsiasi possibilità di riconoscimento legale) ma affettivamente legate a xxxxx e xxxxx.

Ed è proprio questo inequivocabile legame affettivo – verificato anche dai CTU  – che ha portato il T.M. a consentire la partecipazione al procedimento della sig.ra xxxx, ben consapevole del fatto che, da un punto di vista strettamente legale, non vi è oggi possibilità di riconoscimento di una legitimatio ad causam di un soggetto non legato da vincolo alcuno al minore (tanto che il difetto di legitimatio ad causam della sig.ra xxxx  era già stato dichiarato   nell’ambito del procedimento ex art. 317 bis c.c.) ma altrettanto consapevole della pacifica e innegabile condivisione da parte della xxxx e dei minori (soprattutto di xxxx) di importanti momenti di crescita.

Condivisione che, come emerge con chiarezza dagli elementi raccolti, nasce dalla pacifica e prolungata convivenza tra le due donne, dalla comune scelta di condividere la nascita e la crescita  dei bambini ( i quali portano, infatti, i nomi di entrambe, xxxx e xxxxxx) secondo uno schema tipicamente familiare (tanto che alla cessazione della convivenza la coppia ha sottoscritto accordi “di separazione” con riguardo al diritto di visita dei minori e al contributo per il loro mantenimento), schema che esse hanno costituito e poi risolto in risposta ai loro mutati sentimenti, parrebbe quasi senza considerare come i bambini, cresciuti sin dalla nascita all’interno di un contesto vissuto come “familiare”, possano avere  percepito la separazione della coppia propostasi sin dall’inizio come genitoriale.

Ravvisare nella partecipazione al procedimento della xxxx la “gravissima violazione di legge”,  in particolare con riferimento alla  violazione del diritto imprescindibile dei minori alla riservatezza (di dati ben noti alla xxxx che ha partecipato, per un buon lasso di tempo, alla vita dei minori), è in altrettanto palese contrasto con gli obblighi di riservatezza dei professionisti intervenuti.

 L’indagine peritale non è sanzionabile di  nullità sicchè occorre ora esaminare nel merito quanto emerso nel corso delle verifiche.

Ebbene, all’esito delle indagini espletate, ritiene il T.M. che il procedimento debba essere archiviato ancorchè debba essere disposto un monitoraggio della situazione dei minori da parte dei s.s. competenti al fine di evitare che il rischio evolutivo potenziale ravvisabile nelle osservazioni dei CTU possa nel tempo assumere connotati di concretezza.

 I consulenti tecnici nominati dal Tribunale hanno osservato:

rispetto al funzionamento psicologico della signora xxxx:

L’assetto cognitivo è connotato da una certa rigidità e inflessibilità, per cui il Soggetto difficilmente modifica la propria opinione (…).

 A livello emotivo si rileva una certa resistenza ad entrare in contatto con i propri affetti, che si associa ad una mentalizzazione parziale degli stati emotivi e ad una modalità piuttosto infantile di maneggiarli. ” (pag.14)

“(…) Qualora il livello di stress emotivo esperito venga percepito come eccessivo potrebbe dare adito a comportamenti impulsivi. (…) Da sottolineare che il Soggetto manifesta una resistenza piuttosto marcata nell’esprimere sentimenti ritenuti negativi, come la rabbia e l’aggressività, nel timore che possano “rovinare” le relazioni; tali sentimenti sono tuttavia presenti. (…) E’ presente comunque una positiva capacità introspettiva, così come un bilanciamento tra l’attenzione rivolta ai propri bisogni e a quelli altrui.” (pag.15)

rispetto alla modalità relazionale della signora xxxx i CTU scrivono:

 “La signora tollera poco le separazioni e il processo di individuazione ad esse associato: l’altro, se si connota come diverso dal primitivo investimento oggettuale costruito su di lui, provoca una destabilizzazione della personalità e dell’equilibrio creatosi in precedenza così da provocare una intensa angoscia e profondi conflitti.

Si genera da un lato una separazione traumatica in cui l’identità dell’altro non può più essere assimilata alla propria, dall’altro un vissuto di tradimento.

(…)”L’altro” dunque deve essere allontanato in quanto traditore che provoca una profonda e dolorosa delusione.” (pag.18)

“In questo senso la signora xxxx è stata allontanata ed eliminata: in quanto non corrispondeva più a quanto la signora xxxx si aspettava da lei: ha provocato una ferita narcisistica profonda ben più lesiva, in termini psicologici, di quella provocata ai figli e che è stata utilizzata come primum movens per affermare che la signora è nociva per i bambini.

La nocività della xxxx sussiste perché provoca alla xxx una profonda ferita narcisistica. (pag.18)

“(…) di fronte all’alterità, il profondo disagio che si presenta nella signora quando cerca di tollerare le separazioni la fa reagire, di fatto, come i suoi genitori hanno reagito alla morte del figlio: il disagio viene negato e trasformato nel contrario, facendola investire altrove.

Come la morte del fratello ha generato un vuoto destabilizzante, così la separazione dell’altro, anche psicologica, genera una destabilizzazione che può essere tenuta a freno solo da un controllo dura, rigido e serrato.

L’alterità, se è principio di annullamento di sé, come tale, non può essere ammessa nella sua pienezza.

La signora tende quindi a fungere da figura totipotente (…) come se volesse inconsciamente sopperire a due ruoli, quello della figura maschile e quello della figura femminile. Così tende a fare anche con i bambini.”

“ (…) con i figli sembra voler assumere un ruolo funzionale onnipotente e di controllo.” (pag.19)

“(…) L’atteggiamento non è dunque incondizionato, ma strettamente finalizzato a vedere soddisfatte le proprie attese di cambiamento costruite sull’altro: qualora questo non accada, la ferita narcisistica è tale da condurre ad una definitiva rottura insanabile, del rapporto, che viene dunque troncato una volte per tutte.” (pag.20)

 Tutto ciò influisce significativamente nel rapporto con i figli e quindi sul loro percorso evolutivo:

*** “Bisognosa di mantenere un controllo sui figli, vissuti come “esclusivamente suoi”, la signora xxxx manifesta profonde difficoltà nel percepirli come individui separati da sé e, pur trasmettendo ad essi un genuino affetto, rischia di diventare inglobante, proprio come la sua pancia disegnata dalla figlia.(pag.20)

Il suo rischio è quello di non riconoscere i reali bisogni di questi bambini nello sviluppo delle relazioni e di temere oltre misura che soffrano, così come lei ha sofferto da piccola. La modalità attuale è per la signora una: per sottrarli al dolore, li sottraggo alla relazione e dunque all’esperienza dolorosa che la relazione comporta.

*** “Mette poi in atto un’equivalenza: l’esperienza dolorosa deve essere eliminata e quindi eliminata deve essere qualsiasi persona che la provoca, sia anche una persona con cui sussiste o sussisteva un legame affettivo, soprattutto se non corrisponde più all’ideale che mi ero fatta di lei, se non condivide i miei intenti e i miei principi.

Ciò ha messo in atto la signora xxxx con la signora xxxx, ciò ha messo in atto con la coppia costituita dal padre biologico dei minori e dal suo compagno.

La scelta è legittima e rispettabile, se fatta per sé, ma sembra tenere in poco conto la presenza dei figli e la totalità dei loro bisogni. (…)

*** “L’alienazione che ne è conseguita fa parte di un processo di allontanamento che la signora ha posto in atto consapevolmente per quanto concerne la signora xxxx, ma abbastanza inconsapevolmente per quanto concerne la trasformazione dei vissuti nella mente dei minori che sembrano aver aderito (xxxxx più di conserva) al pensiero materno sperimentando però la sofferenza e il dolore che comporta la negazione dei propri sentimenti.” (pag.21)

XXXX è una bambina “solare, sorridente, ….. molto competente e capace di entrare facilmente in relazione con l’altro, in grado altresì di raccontarsi volentieri e priva di alcuna inibizione con i CTU (…)”   (pag.29)

rispetto al rapporto con la xxxx:

Le modalità attraverso le quali sono riferiti tali fatti: rigidi, razionali, ripetitive (…) denotano un atteggiamento poco genuino e frutto di un pensiero adulto altrui, della madre, di cui la minore pare essere diventata il testimone ed il portavoce.

Non è in effetti un caso che la minore avanzi le medesime critiche, si riferisca ai medesimi episodi, utilizzi le medesime modalità di riferire i fatti che ha utilizzato la madre.

Coinvolta in un profondo conflitto di lealtà, xxxx manifesta l’importante bisogno non solo di “rinunciare”, ma anche di allontanare da sé qualsiasi tipo di legame con la signora xxxx, nell’intento di salvaguardare quello con la propria madre, vissuta come una “grande figura accudente” che però pare non lasciare spazio per alcuna ulteriore relazione significativa”  (pag.30)

Un disegno eseguito dalla minore in CTU  e presente agli atti: “rispecchia l’ambivalenza vissuta nei confronti del legame strutturato con la figura materna, da un lato accudente, ma dall’altro inglobante. Analogamente, pare rispecchiare l’ambivalente desiderio della piccola di uscire ed esplorare il mondo e le altre figure che le gravitano intorno, il padre biologico, la signora xxxxx; sussiste il contemporaneo timore e blocco in quanto trattenuta, quasi mantenuta piccola, da questo affetto materno eccessivamente avvolgente.

Non è un caso che xxx abbandoni la propria “scorza” rigida e dura, in favore di una emotività più genuina nel momento in cui le si apre la possibilità di rievocare, accompagnata dai CTU, momenti positivi trascorsi assieme alla signora xxxx”. (pg.31)

 XXXXX Similmente alla sorella, …. appare un bambino adeguato e competente, anch’esso in grado di entrare facilmente in relazione con il CTU, al quale racconta volentieri i propri interessi e le proprie attività quotidiane. (…)”.  (pag.32)

Come per la sorella, non si sono evidenziati dati significativi anamnestici di interesse neuropsichiatrico infantile.”  (pag.33)

rispetto al rapporto con la xxxx:

In un costante atteggiamento di “messa alla prova”, xxxxx enfatizza le proprie manifestazioni aggressive e provocatorie, che tende a mettere in atto soprattutto quando gli viene esplicitamente richiesta un’interazione con la signora xxxxx, al punto da apparire poco genuino, quasi “un attore”, inscenante, anch’esso, il ruolo di portavoce delle istanze materne.

Risulta in effetti, relativamente facile aprire il minore alle esperienze, anche emotive, significative e positive sperimentate assieme alla signora xxxx (…). Sebbene tale aspetto suggerisca la possibilità di una maggiore apertura del minore rispetto alla signora xxx; al contempo mostra il minore coinvolgimento emotivo dello stesso, probabilmente perché molto piccolo al tempo della separazione e quindi mancante di un profondo legame di attaccamento nei confronti di quest’ultima.

Più che risultato di profondi vissuti rabbiosi nei confronti della xxx, il comportamento di xxxxx pare dunque maggiormente legato alla stretta alleanza con la madre. Tale aspetto non esclude, comunque, il desiderio del minore di ristabilire un legame positivo con la signora xxxx.” (pag.33)

 Rispetto al funzionamento psicologico della signora xxx:

Il funzionamento intellettivo del Soggetto, è essenzialmente improntato all’ipervigilanza e al controllo (…). A livello emotivo emergono marcati spunti depressivi. Si rileva una generale immaturità nel processare e gestire gli affetti, che potrebbe portare il Soggetto a mettere in atto comportamenti impulsivi (…). In particolare le emozioni negative o aggressive vengono completamente bonificate, come se non fosse possibile esprimerle.(…) A livello interpersonale emerge una forte ambivalenza. Si conferma l’assetto ipervigile, per cui il Soggetto tende a mantenere le distanze dall’altro, allacciando relazioni essenzialmente superificiali, al fine di evitare possibili minacce alla propria incolumità, ma anche per evitare situazioni che la solleciterebbero troppo dal punto di vista emotivo e che non riuscirebbe a gestire.” (pag.26)

E’ presente nella signora xxxx la tendenza a negare aspetti conflittuali e a bonificare con un “atteggiamento superficiale ipomaniacalizzante, le dolorose vicende dell’infanzia che l’hanno vista spettatrice della sofferenza materna”. (pag.27)

Rispetto alla modalità relazionale della signora xxxx con i minori:

Proprio la difficoltà di contenimento, la clamorosità degli agiti, la cocciutaggine del procedere contro tutti, a volte anche contro l’interesse dei bambini quando ha mostrato di non saperli proteggere da se stessa, fanno si che queste modalità di comportamento siano le caratteristiche che mettono in evidenza nella perizianda la fragilità e la immaturità con cui affronta le relazioni e le separazioni.

Anteponendo le sue proprie necessità a quelle dei bambini, ha mostrato come ancora debba fare lunghi passi nella conoscenza di sé e nell’approccio alle proprie dinamiche intrapsichiche.

C’è da dire che, a differenza della xxxx, la xxxx ha mostrato sia una maggiore capacità di riconoscere le proprie carenze (…) sia una maggiore duttilità di modificarsi in funzione dello stato d’animo dei minori (che l’hanno incontrata) evidenziando una plasticità impensabile nella loro madre.” (pagg.28-29)

 In merito al padre biologico e al suo compagno:
“La coppia è risultata di poco peso specifico nella consulenza in quanto il legame che unisce i due partner ai bambini è estremamente labile e per ora poco consistente; ciò accade non solo per una assenza di frequentazione, ma anche per un vissuto di entrambi i signori che appaiono più motivati a mantenere la propria relazione di coppia che a conquistare qualche altro diritto nei confronti dei bambini”. (pag.35)

 In merito alla signora xxxx, convivente della sig.ra xxx, e al suo rapporto con i minori:

Nonostante il lungo periodo di convivenza con i minori, neanche la signorina xxxxx accenna a loro con un trasporto emozionale che dia ad intendere la presenza di una condivisione di genitorialità. Il suo è un racconto abbastanza freddo, razionale e descrittivo dove i sentimenti sono lasciati da parte e dove la testa la fa da padrona (…).

Appare comunque come una figura in secondo piano, non solo nella relazione con i bambini, ma anche nella relazione di coppia, una figura che lascia alla xxx ampio spazio di manovre per poter esercitare la dominanza di ruolo e di personalità. La signora xxx è l’elemento preponderante della coppia, la xxxxx  serve quasi per convalidare il suo ruolo.” (pag.37)

 I CTU concludono scrivendo:

 “(…) questi bambini non portano il senso di un conflitto attraverso il sintomo, sono bambini che funzionano; pertanto si può derivare che gli aspetti di accudimento e di fornitura di strumenti relazionali e cognitivi siano stati dati in congrua dose.

La questione della separazione delle due figure genitoriali, xxxx e xxx, invece, ha indubbiamente provocato un graduale, ma massiccio sovvertimento dell’omeostasi precedente.

Segni di questa vicenda sono clinicamente rilevabili, in maniera diretta, sulla minore xxx, in maniera veicolata sul minore xxxxx. In altre parole si può ipotizzare l’emersione di quella che comunemente viene chiamata la Sindrome di Gardner (…). (pag.38)

“(…) Sono bambini che si possono definire nella norma allo stato della valutazione effettuata. Il loro problema, se così lo possiamo definire, è inquadrabile all’interno della conflittualità separativa che ha colpito le due figure, che, da sempre (xxxxxxxxxxx e, per parte della loro vita, xxxx), sono state figure di riferimento genitoriale.

Possiamo solo rilevare che la vicenda ha un diverso peso specifico sui due bambini. Più coinvolgente per xxxx in relazione al diverso stadio evolutivo in cui si sono prodotte la rottura e le conseguenze di questa, meno pesante e più facilmente assorbita invece, da xxxx.” (pg.40)

Al di là della Sindrome di Gardner, però il problema centrale che si ripropone è l’alienazione dell’altro vissuto come nocivo solo perché è altro da sé: l’altro, in quanto diverso da me e dal mio pensiero, diventa pericoloso e deve essere allontanato.

Tentando di continuare a voler difendere i figli dalla sofferenza e dal conflitto, la signora xxx rischia di continuare a perseguire l’impossibile compito di proteggerli da tutte le traumatizzazioni e, con l’alienazione, di non favorire un adeguato processo psicologico di individuazione/separazione facendo loro sperimentare “l’altro”.(pag.39)

“(…) In realtà sussiste in entrambe le donne una difficoltà ad identificarsi nei bambini e nei loro reali bisogni anteponendo i propri vissuti ai loro o identificandoli proiettivamente in quelli dei bambini.” (pag.39)

 In conclusione, il procedimento deve essere archiviato.

Non  sono ravvisabili comportamenti della madre tali da giustificare una limitazione della potestà genitoriale; tanto meno nella relazione tra i bambini e la sig.ra xxxx. In particolare non vi è l’insuperabile necessità di disporre oggi la ripresa della relazione tra xxx e xxx e la sig.ra xxx non essendo emerso che l’assenza di rapporti tra gli stessi sia causa di quel grave pregiudizio che solo giustificherebbe l’intervento del T.M. ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c.

Ritiene peraltro il T.M.  debba essere dato incarico ai s.s. competenti di monitorare la situazione dei minori al fine di evitare che il rischio evolutivo potenziale ravvisabile nelle osservazioni dei CTU all’esito delle eseguite verifiche possa nel tempo, proprio per il funzionamento materno, assumere connotati di concretezza.

D’altra parte la madre dei minori necessita di un percorso psicologico. Il T.M. non può che prendere atto delle difficoltà della madre di accettare questo verificato bisogno e che l’assenza di alleanza terapeutica vanificherebbe ogni effetto positivo dell’eventuale percorso intrapreso ma non può esimersi dal considerare gli aspetti salienti della personalità della madre, connessi anche al suo vissuto, e i rischi di pregiudizio alla sana crescita evolutiva dei minori che le sue modalità comportamentali e relazionali possono provocare e dall’invitare la madre a seguire le indicazioni dei CTU.

Trattandosi di procedimento apertosi su istanza del P.M. a tutela e protezione dei minori, non vi è spazio per provvedere in merito alle spese del giudizio.

Quanto alle spese di CTU, tenuto conto di quanto previsto dalle tariffe applicabili nonchè del  numero delle persone esaminate, della natura delle indagini, della complessità e compiutezza delle verifiche, ritiene il T.M. debba essere liquidato  a titolo di onorari l’importo di Euro   da maggiorarsi del 40% stante l’incarico conferito ai due CTU. Il tutto oltre alle spese documentate, sostenute quanto ad Euro  dalla dr.ssa e quanto ad Euro  dal Dr..

Importo da porsi a carico dell’Erario.

 P.Q.M.

 visti gli artt. 330 ss. c.c., 737 ss. c.p.c.,

definitivamente pronunciando, con effetto immediato,

 DICHIARA

 Non luogo a provvedere ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. e dispone l’archiviazione del procedimento;

 INCARICA

I s.s. del Comune di xxxx, in collaborazione con i servizi specialistici del territorio, di: vigilare sul percorso evolutivo dei bambini riferendo nel momento in cui il rischio potenziale  ravvisato dai CTU dovesse divenire rischio  concreto;

offrire alla madre un sostegno psicologico;

 LIQUIDA

 Ai CTU Dr.ssa xxx e Dr. xxx l’importo di Euro xxxx oltre oneri di legge a titolo di onorari, e di Euro xxxx alla dr.ssa xxx ed Euro xxx al dr. xxx a titolo di spese, da porsi a carico dell’Erario;

nessuna pronuncia sulle spese del procedimento.

Il decreto ha efficacia immediata

Si notifichi a:

alla madre xxx  al domicilio eletto presso

alla sig.ra xxxx al domicilio eletto presso

Si comunichi via fax

Al Comune di

Al PM sede

Milano, lì 20 ottobre 2009

Il  Presidente  est.