Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sezione civile, sentenza del 9 gennaio 2012

Il Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Civile, Collegio A), composto dai Magistrati signori:

Dott.ssa Ida D’Onofrio Presidente

Dott. Andrea Ferraiuolo Giudice

Dott. Luca Caputo Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6437/2010 Ruolo Generale, rimessa alla decisione del Collegio in camera di consiglio, all’udienza del 20/9/2011, avente ad oggetto: autorizzazione adeguamento caratteri sessuali.

TRA

A. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avv. Pi. Ri. presso lo studio del quale elettivamente domiciliato in A. alla via (…).

Ricorrente

E

Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Resistente

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: il procuratore conclude riportandosi a tutte le richieste e rassegnando le medesime conclusioni così come si leggono nel ricorso introduttivo.

Per il Pubblico Ministero sede: si conclude per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15/12/2010, A. premesso che, pur risultando anagraficamente di  esso femminile, aveva sempre manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente  maschili che la spingevano anche ad adattare il suo aspetto fisico alla sua reale indole e psiche, con gli inevitabili conseguenti disagi che tanto comportava, soprattutto in termini di una perfetta integrazione sociale; che aveva deciso di porre fine a tale situazione di disagio determinandosi a sottoporsi ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili.

Tanto premesso chiedeva a questo Tribunale di autorizzarlo in tal senso ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L 164/82.

Il ricorso veniva ritualmente notificato al pubblico ministero in sede.

Sentito liberamente il ricorrente ed acquisita relazione medico-legale di tipo psicologico, all’udienza del 20/09/2011 il Giudice istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio previa trasmissione degli atti al Pm per le sua determinazioni, assegnando alle parti termini di gg. 20+20 per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

Il ricorso è fondato e può essere accolto.

La ricorrente, sul presupposto di aver sempre manifestato una natura ed un’indole tipicamente maschili a dispetto dei suoi differenti caratteri cromosomici, si è rivolta a questo Tribunale perché la autorizzi ad adeguare i propri caratteri sessuali per il tramite di un trattamento medicochirurgico.

La legge 164/82, recante norme in materia di attribuzione di sesso, all’articolo 3, prevede, infatti, quale possibile fase prodromica e preliminare alla rettificazione di attribuzione di sesso, quella dell’adeguamento dei caratteri sessuali alla vera natura dell’interessato.

In questa fase il Giudicante deve valutare l’opportunità di consentire ad un soggetto un intervento irreversibile e demolitivo sul piano fisico che potrebbe comportare, in caso di insuccesso, problemi ancora più rilevanti, sul piano psichico, del disagio derivante dall’inziale non corrispondenza

dei caratteri sessuali alla propria indole e natura.

In tal caso l’indagine del Tribunale deve essere rivolta, da un lato, all’accertamento della possibilità pratica del richiesto intervento e la sua tollerabilità da parte dell’organismo del soggetto interessato e, dall’altro, a verificare la inesistenza, in quest’ultimo, di squilibri dovuti a patologie di ordine psichico atte ad escludere la opportunità dell’intervento.

Nel caso di specie, la documentazione medica prodotta, consulenza psichiatrica redatta del dott. B., induce a ritenere che sussistano i presupposti per autorizzare il trattamento chirurgico preliminare alla rettificazione di attribuzione di sesso. Dalle considerazioni medico-legali del dott. B. nella relazione è possibile evincere che il A. è affetto da “disturbo sessuale e dell’identità di genere “.

Il consulente ha poi descritto il ricorrente come una persona cosciente delle proprie problematiche “con una forte e persistente identificazione con il sesso opposto al proprio sesso biologico, ovverossia con il sesso maschile, tale identificazione si manifesta con insistenza verbalmente espressa di voler appartenere al sesso maschile” (cfr. relazione del dott. B. in atti). Il dott. B. ha quindi accertato che il comportamento della ricorrente è teso alla rettificazione di attribuzione di sesso perché il sesso psichico è quello maschile, e che il contrasto tra “sesso psicologico e sesso biologico costituisce un’anomalia che influisce e ne condiziona il vissuto relazionale e sociale”. Ha, infine, concluso che in base ai dati clinici e psicodiagnostica ed alla luce della storia del soggetto ed al suo orientamento psicosessuale, non ci sono controindicazioni affinché venga accolta la sua istanza di conversione, anche in considerazione della assenza di disturbi patologici-psichici che inficiano la decisione e la conseguente richiesta.

Anche all’istruttore, sebbene ad un esame superficiale quale può essere quello conseguente ad un colloquio informale, è apparso evidente che, pur avendo il ricorrente caratteri sessuali primari e corredo cromosomico propri del sesso femminile per le sue caratteristiche fisiologiche e psicologiche la medesima, in mancanza di un adeguamento dei propri caratteri fisici, non sarebbe in grado di condurre una esistenza consona al sesso anagraficamente dichiarato.

Emergendo, quindi, dati tranquillizzanti, sia sotto il profilo più strettamente fisico, godendo la A. di buono stato di salute, che quello, più delicato, di natura psicologica, la ricorrente può senz’altro essere autorizzata a sottoporsi all’intervento chirurgico teso a creare una corrispondenza tra i suoi caratteri sessuali e la sua vera natura femminile.

Le spese vanno dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sul ricorso presentato da A., così provvede:

a) accoglie la domanda e per l’effetto autorizza A., nata a  (…) a sottoporsi al trattamento chirurgico per l’adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;

b) dichiara non ripetibili le spese di giudizio.

c) dichiara la provvisoria esecuzione della presente sentenza.