Proposta del 18 luglio 2012 di direttiva del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0275),

–   visti l’articolo 294, paragrafo 2, e l’articolo 82, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0127/2011),

–   visto l’articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–   visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 2011 (1),

–   visto il parere del Comitato delle regioni del 16 febbraio 2012 (2),

–   visto l’impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 1° giugno 2012 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell’articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

–   visto l’articolo 55 del suo regolamento,

–   viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere a norma dell’articolo 51 del regolamento,

–   visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere e il parere della commissione giuridica (A7-0244/2012),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO (3)

IN PRIMA LETTURA

———————————————————

DIRETTIVA 2012/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

trasmesso il progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (6),

considerando quanto segue:

(1)         L’Unione ▌ si è posta l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.

(2)         L’Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell’istituzione di norme minime e ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (7). Nell’ambito del programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (8), adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati ad esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, ponendo tra le priorità l’attenzione, l’assistenza e il riconoscimento per tutte le vittime, tra cui le vittime del terrorismo.

(2 bis)   A norma dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensioni transnazionali. La lettera c) dell’articolo 82, paragrafo 2, del TFUE indica “i diritti delle vittime della criminalità” quale una delle materie in cui è possibile stabilire norme minime.

(2 ter)   Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (9), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva mira a rivedere e integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione, in particolare nei procedimenti penali.

(3)         Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull’eliminazione della violenza contro le donne (10)7, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare la normativa e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l’Unione europea a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all’assistenza e al sostegno.

(3 bis)   La risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (11)8 propone una strategia di lotta alla violenza contro le donne, la violenza domestica e la mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d’azione dell’Unione europea. La regolamentazione internazionale in materia include la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, del 1979, le raccomandazioni e decisioni del Comitato CEDAW e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011.

(3 ter)   La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , sull’ordine di protezione europeo (12)9 [e il regolamento (UE) n. …/2012 sul reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile (13)] stabiliscono meccanismi per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione tra gli Stati membri. La direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (14) e la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (15) trattano le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime rappresentate dai minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, pedopornografia e tratta di esseri umani.

(3 quater)  La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio europeo, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi sui quali l’Unione si fonda e si basa, inclusi i principi della democrazia e del libero esercizio dei diritti dell’uomo.

(5)         La commissione di un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Le vittime devono essere riconosciute come tali e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o stato di salute. In tutti i contatti con qualsiasi autorità pubblica operante nell’ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali un servizio di assistenza alle vittime o servizio di giustizia riparativa, occorre tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell’età, del sesso, di eventuali disabilità e del livello di maturità, rispettandone pienamente l’integrità fisica, psichica e morale. Occorre proteggerle dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta e dall’intimidazione, occorre fornire loro adeguata assistenza per facilitarne il recupero e consentire loro un adeguato accesso alla giustizia.

(5 bis)   La presente direttiva non riguarda le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché i diritti di cui alla presente direttiva non siano subordinati alla condizione di soggiorno regolare delle vittime nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. La denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(6)         La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziose per quantità e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione quadro.

(7)         La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla non-discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il principio della parità tra uomini e donne, il diritto di proprietà, ▌ i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(8)         La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato.

(8 bis)   I diritti previsti dalla presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti dell’autore del reato. L’uso dei termini “autore del reato” lascia impregiudicata la presunzione d’innocenza e si riferisce agli indagati e gli imputati quando riguarda le fasi che precedono l’eventuale riconoscimento della colpa o la condanna. Tuttavia, tali termini contemplano anche la situazione di una persona condannata per aver commesso un reato.

(8 ter)   La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell’Unione europea e ai procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell’Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti fuori dell’Unione, come le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(8 quater)  Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla Convenzione della Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

(8 quinquies) Nell’applicare le disposizioni della presente direttiva occorre che gli Stati membri garantiscano che i disabili godano pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l’altro agevolando l’accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale nonché l’accesso alle informazioni.

(8 sexies)   Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società. Possono pertanto aver bisogno di un’attenzione, un’assistenza e un riconoscimento sociale speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le vittime del terrorismo possono trovarsi più esposte all’opinione pubblica e hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto riservare un’attenzione speciale alle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.

(8 septies)  Per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, dell’identità di genere o dell’espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende, senza limitarvisi, la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani e la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i reati commessi in nome del cosiddetto “onore”. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione ripetuta e intimidazione che questo tipo di reati comporta.

(8 octies)   La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l’attuale o l’ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che questi conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza può includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un pregiudizio fisico o mentale, sofferenze emotive o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, che può causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto la violenza è commessa da una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell’ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può risultare aggravata in caso di dipendenza dall’autore del reato sotto il profilo finanziario, sociale o del diritto di soggiorno.

(9)         Una persona dovrebbe essere considerata “vittima” indipendentemente dal fatto che l’autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest’ultimo e la suddetta persona. Possono subire pregiudizio a seguito del reato anche i familiari della vittima, in particolare i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato. La presente direttiva può pertanto tutelare anche queste vittime indirette. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti a norma della presente direttiva. Nel caso di un minore, il minore stesso o il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbe avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva, a meno che ciò non sia in contrasto con l’interesse superiore del minore. La presente direttiva non pregiudica eventuali procedure e formalità amministrative nazionali che confermano che una persona è una vittima.

(9 bis)   Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità di una loro partecipazione attiva al procedimento penale è diverso in ciascuno Stato membro, a seconda del sistema nazionale, e dipende dai criteri seguenti: il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale in quanto testimone; e/o la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda lo status giuridico di parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri sarà applicabile per determinare la portata dei diritti previsti dagli articoli, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

(9 ter)   Occorre che le autorità, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti forniscano informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate, in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. Va inoltre garantito che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa. tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, della sua età, maturità, delle sue capacità intellettive ed emotive, del livello di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche. Si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Nel corso del procedimento penale occorre anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(9 quater)  Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è sporta una denuncia rientra nell’ambito del procedimento penale. Ciò comprende i casi in cui le autorità avviano d’ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

(9 quinquies) Informazioni sul rimborso delle spese possono essere fornite al momento del primo contatto con l’autorità competente, ad esempio in un opuscolo che ne precisi le condizioni di base. Gli Stati membri non hanno l’obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima in questione soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(9 sexies)   All’atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime una ricevuta scritta che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l’ora e il luogo in cui è stato commesso, il danno e il pregiudizio causati dal reato stesso, e così via. Tale ricevuta dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l’ora e il luogo della denuncia del reato per poter servire come documentazione materiale dell’avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(9 septies)    Fatte salve le norme relative al termine di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al rifiuto di rilasciare la ricevuta dell’avvenuta denuncia da parte della vittima.

(10)    Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente esaustive per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di decidere con cognizione di causa in merito alla loro partecipazione al procedimento ▌. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato attuale del procedimento ▌. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere o meno la revisione di una decisione di non luogo a procedere. Salvo il caso in cui lo impongano esigenze specifiche, le informazioni comunicate alla vittima possono essere fornite in forma orale o scritta, come pure per via elettronica.

(10 bis) Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all’ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all’autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, le informazioni possono essere fornite tramite la stampa, una home page ufficiale dell’autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

(10 ter) Gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare pregiudizio ad un determinato caso o ad una data persona o sia considerata da uno Stato membro in contrasto con gli interessi essenziali della sua sicurezza.

(10 quater) Le autorità competenti interessate dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(10 quinquies) Il riferimento a una “decisione” nel contesto del diritto all’informazione, traduzione e interpretazione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione possono essere forniti alla vittima attraverso una copia della risoluzione in cui tale decisione è contenuta o attraverso un breve sunto.

(10 sexies) Il diritto all’informazione sull’ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia di un reato subito dalla vittima si applica anche all’informazione sull’ora e il luogo di un’udienza avente ad oggetto l’impugnazione di una sentenza relativa alla causa.

(10 septies)  Dovrebbero essere fornite alle vittime informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell’autore del reato qualora lo abbiano richiesto, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio identificato di pregiudizio per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio identificato di pregiudizio per l’autore del reato, nel qual caso l’autorità competente dovrebbe tenere conto dell’insieme dei rischi nel determinare l’azione appropriata. Il riferimento al “rischio identificato di pregiudizio per le vittime” dovrebbe abbracciare fattori quali la gravità o la natura del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato a situazioni in cui si siano verificati reati minori e vi siano quindi scarse possibilità di pregiudizio per le vittime.

(10 octies) Le vittime dovrebbero essere informate in merito all’eventuale diritto di presentare ricorso contro una decisione di scarcerazione dell’autore del reato, se tale diritto esiste nella normativa nazionale.

(12)       Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato subito e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Occorre quindi che durante l’interrogatorio delle vittime e per la loro partecipazione attiva alle udienze sia sempre disponibile un servizio di interpretazione gratuito, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione va fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(12 bis) La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione o la traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l’obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione.

(12 ter) Il fatto che la vittima parli una lingua utilizzata raramente non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che la traduzione o l’interpretazione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale.

(13)       L’assistenza ▌ dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L’assistenza va fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica che consenta a tutte le vittime di accedere a questi servizi. Le vittime che hanno subito un notevole pregiudizio per la serietà e gravità del reato possono chiedere servizi di assistenza specializzata ▌.

(13 bis) Le persone più vulnerabili o in situazioni particolarmente a rischio, come le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono necessitano di un’assistenza specializzata e di protezione giuridica. I servizi di assistenza specializzata dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto segnatamente delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del pregiudizio subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell’assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale pregiudizio o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell’informare le vittime dei diritti riconosciuti loro dalla presente direttiva e nel contribuire a far sì che le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità, rispetto e sensibilità. I tipi di assistenza che questi servizi specializzati dovrebbero offrire possono includere, tra l’altro, la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, assistenza legale, accesso al patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati. Non spetta per definizione ai servizi di assistenza alle vittime fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero assistere queste ultime nel rivolgersi all’assistenza professionale esistente, ad esempio agli psicologi.

(14)       Benché l’offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano sporto o meno denuncia di un reato alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano rispettati. Occorre evitare una successione di rinvii.

(14 bis) Si dovrebbe inoltre ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato concesso qualora esse possano rendere dichiarazioni o spiegazioni per iscritto.

(14 ter) Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all’età del minore stesso.

(15)       Il diritto alla revisione della decisione di non luogo a procedere riguarda decisioni prese da procuratori e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non le decisioni prese da organi giurisdizionali. Occorre che la revisione di una decisione di non luogo a procedere sia svolta da una persona o autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione di non luogo a procedere iniziale sia stata presa dalla massima autorità responsabile dell’esercizio dell’azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una decisione di non luogo a procedere non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all’esercizio della loro funzione ufficiale.

(15 bis) Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento anche la situazione in cui il procuratore decida di abbandonare le accuse o di interrompere il procedimento.

(15 ter) La decisione del procuratore che si traduce in una composizione extragiudiziale, e che pertanto pone fine al procedimento, dovrebbe escludere le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non luogo a procedere solo se la composizione comporta un avvertimento o un obbligo.

(16)       I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-reo, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare ulteriori vittimizzazioni. Occorre quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, il riparare il pregiudizio da essa subito e l’evitare ulteriori pregiudizi. Nell’affidare un caso alla giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, occorre tenere conto di fattori come il tipo, la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l’età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di fare una scelta informata o che potrebbero pregiudicare l’esito positivo del procedimento seguito. In linea generale i procedimenti a livello privato dovrebbero essere riservati, se non concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per motivi imperativi di interesse pubblico. Si può ritenere che elementi come minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto debbano venire segnalati nell’interesse generale.

(16 bis) Non ci si dovrebbe aspettare che le vittime debbano sostenere spese per partecipare a procedimenti penali. In ogni caso, esse non dovrebbero sostenere spese non necessarie. Gli Stati membri sono tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie ma non sono tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri possono imporre condizioni di pagamento nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe riguardare il caso in cui una vittima faccia una deposizione relativa ad un reato. Le spese devono essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento.

(16 ter) I beni restituibili sequestrati nell’ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato tranne in circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o il possesso dei beni o qualora la proprietà stessa sia illegale. La restituzione dei beni non dovrebbe ostare a che siano legittimamente trattenuti ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(16 quater) Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(16 quinquies) L’obbligo di trasmettere denunce di cui alla presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza, fra l’altro riguardo allo scambio d’informazioni, previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali1(16)3.

(16 sexies)   Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto è direttamente connesso al procedimento penale che ha avviato in relazione al reato in questione, come le misure speciali di protezione durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe fornire l’assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della vittima.

(16 septies)  Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità della vittime e dei suoi familiari da ritorsioni, intimidazioni e da vittimizzazione ripetuta o ulteriore, quali ingiunzioni restrittive o ordinanze di allontanamento o di protezione temporanee.

(16 octies)   Occorre limitare il rischio di ulteriore vittimizzazione – da parte dell’autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale – svolgendo il procedimento in un modo coordinato, che rispetti le vittime e consenta loro di stabilire un clima di fiducia con le autorità. Occorre che l’interazione con le autorità avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l’uso nei procedimenti giudiziari. Occorre che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alla vittima durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l’autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri sono esortati ad adottare, segnatamente nei tribunali e nelle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per permettere di creare strutture quali ingressi, luoghi d’attesa, ecc. separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra l’autore del reato e la vittima e i suoi familiari, ad esempio citando la vittima e l’autore del reato ad udienze in orari diversi.

(16 nonies)  Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare un’ulteriore vittimizzazione, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. Particolarmente importante è inoltre la protezione delle vittime minorenni, inclusa la non divulgazione dei loro nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situazioni in cui, eccezionalmente, la divulgazione o addirittura l’ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l’immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi agli articoli 6 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativi al diritto a un equo processo e alla libertà di espressione.

(17)    Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta e di intimidazione da parte dell’autore del reato ▌. Tali rischi derivano generalmente ▌ dalle caratteristiche personali della vittima, dal tipo e dalla natura del reato e dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere effettivamente questi rischi. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di un’ulteriore vittimizzazione e di quali misure specifiche di protezione hanno bisogno.

(18)    Le valutazioni individuali dovrebbero ▌ tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, ▌ stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa, precedente esperienza di reati, tipo o natura di questi o circostanze dei reati, ad esempio reati basati sull’odio, reati generati da pregiudizi o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza nelle relazioni strette, se l’autore del reato godeva di una posizione di autorità, la vittima risiede in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se la vittima è straniera.

(18 bis)   Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull’odio, le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a sperimentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria o ripetuta o di intimidazione. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di ulteriore vittimizzazione e presumere che trarranno vantaggio da misure specifiche di protezione.

(19)    Occorre che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere ▌ di queste misure va determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure va determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere i fattori chiave nel determinare l’eventuale necessità di misure particolari.

(19 bis) Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare per esempio che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili per causa di rinnovo, ecc. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere, caso per caso, a una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale.

(23)    Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore ▌ o un rappresentante per il minore, queste funzioni possono essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un’istituzione o un’autorità.

(24)     Occorre che i funzionari implicati in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano una formazione adeguata per poter identificare ▌ le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo adeguato, rispettoso, professionale e non discriminatorio nel quadro di una formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime. Occorre che gli operatori della giustizia che possono essere implicati nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire questo obbligo di formazione per i servizi di polizia e il personale delle autorità giudiziarie. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i procuratori e i giudici e per gli operatori di giustizia che forniscono alle vittime sostegno e servizi di giustizia riparativa. Questo requisito dovrebbe contemplare una formazione riguardante i servizi specifici cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla risoluzione del Consiglio del 10 giugno 2011.

(25)       Occorre che gli Stati membri incoraggino la collaborazione con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborino strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell’impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato attenzione, assistenza e protezione adeguate occorre che i servizi pubblici operino in maniera coordinata ed intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell’Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando la giusta autorità e indirizzandole ad essa al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di servizi multi-agenzia, seguendo il principio del “punto unico d’accesso” o “sportello unico”, che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, sostegno, assistenza, protezione e risarcimento.

(25 bis) Al fine di incoraggiare e agevolare la comunicazione e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sollecito, equo e professionale. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denuncie di reato sporte da vittime sono adeguatamente preparati ad agevolare la denuncia, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie della comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici per la presentazione delle denunce.

(25 ter) La raccolta sistematica e adeguata di dati è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti delle vittime che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati relativi all’applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero, il tipo o la natura dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero delle vittime, il loro sesso e l’età. Dati statistici pertinenti possono includere i dati giudiziari registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime, di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, sul numero di casi oggetto di indagine, procedimento penale e condanna. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

(26)       Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia stabilire ▌ norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, non può essere raggiunto in misura sufficiente attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri, siano esse adottate a livello nazionale, regionale o locale, ma può piuttosto, a causa delle dimensioni e degli effetti potenziali, essere realizzato meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)       I dati personali trattati nell’ambito dell’attuazione della presente direttiva devono essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e conformemente ai principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(28)       La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti dell’Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(29)       A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(30)       A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Obiettivi

1.      Scopo della presente direttiva è garantire che ▌ le vittime di reato ai sensi dell’articolo 2 ricevano adeguata assistenza e protezione ▌ e possano partecipare ai procedimenti penali ▌.

         Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, individuale, professionale e non discriminatoria ▌, in tutti i contatti con ▌ un servizio di assistenza alle vittime o servizio di giustizia riparativa o con qualsiasi autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale. I diritti di cui alla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche rispetto al loro status in materia di soggiorno.

2.      Gli Stati membri assicurano che nell’applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l’interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione caso per caso. In tutte le interazioni prevale un approccio rispettoso delle esigenze del minore, tenendo conto dell’età, del livello di maturità e delle sue opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il suo eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o facoltà specificamente vertenti sui diritti dei minori.

Articolo 2

Definizioni

1.        Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)          “vittima”:

i)      la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche o danni materiali causati direttamente dalla perpetrazione di un reato;

ii)       ▌ i familiari di una persona deceduta in conseguenza diretta di un reato che per questo hanno subito un pregiudizio;

b)          “familiari”: il coniuge, la persona che convive in modo stabile e continuo con la vittima in una relazione intima e nello stesso nucleo familiare, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

e)          “servizi di giustizia riparativa”: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale;

f)           “minore”: persona di età inferiore agli anni diciotto.

2.        Gli Stati membri possono stabilire procedure:

a)     per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; nonché

b)     nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all’esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

Capo 2

INFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 2 bis

Diritto di comprendere e di essere compresi

1.      Gli Stati membri adottano le misure adeguate per aiutare la vittima, dal primo contatto e in ogni necessaria interazione con le autorità competenti nell’ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da queste, a comprendere e ad essere compresa.

2.      Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di comunicare.

3.      Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con le autorità competenti, laddove la vittima necessiti di assistenza a comprendere o ad essere compresa in conseguenza degli effetti del reato, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l’andamento del procedimento.

Articolo 3

Diritto di ottenere informazioni dal primo contatto con un’autorità competente

1.      Gli Stati membri provvedono a che alla vittima, affinché sia in grado di far valere i propri diritti di cui alla presente direttiva, siano offerte fin dal primo contatto con l’autorità competente, senza indebito ritardo, le seguenti informazioni:

a)       il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, ad un’eventuale assistenza specializzata, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;

d)     le procedure relative alla presentazione di una denuncia di reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;

e)     come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese misure di protezione;

f)      come e a quali condizioni è possibile avere accesso all’assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato o a qualsiasi altra forma di assistenza;

g)     come e a quali condizioni è possibile l’accesso ad un risarcimento;

g bis)    come e a quali condizioni ha diritto all’interpretazione e alla traduzione;

h)     qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere ▌ per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il contatto;

i)      le procedure da seguire per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell’autorità competente operante nell’ambito di un procedimento penale;

j)      a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;

j bis)     i servizi di giustizia riparativa disponibili;

j ter)     come e a quali condizioni è possibile ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito della propria partecipazione al procedimento penale.

2.      L’entità o il livello di dettaglio delle informazioni in questione possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della loro pertinenza in ciascuna fase del procedimento.

Articolo 3 bis

Diritti della vittima allorché sporge una denuncia

1.      Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto che indichi gli elementi essenziali del reato per la denuncia formale di un reato presentata alla competente autorità nazionale.

2.      Gli Stati membri assicurano che la vittima che intenda denunciare un reato e non comprende o non parla la lingua dell’autorità competente abbia la possibilità di sporgere denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.

3.      Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell’autorità competente, disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita in una lingua che comprende dell’avviso di ricevimento scritto per la denuncia di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1.      Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere, qualora ne faccia richiesta, le informazioni indicate in appresso relativamente ▌ al procedimento avviato a seguito della denuncia del reato subito dalla vittima ▌:

a)     un’eventuale decisione di non luogo a procedere o di non proseguire le indagini o di non perseguire l’autore del reato;

b)     la data e il luogo del processo e la natura dei capi d’imputazione .

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, secondo il suo ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere, qualora ne faccia richiesta, le informazioni indicate in appresso relativamente al procedimento penale avviato a seguito della denuncia del reato subito dalla vittima:

a)     l’eventuale sentenza definitiva di un processo ▌;

b)     le informazioni che consentano alla vittima di essere al corrente dello stato del ▌ procedimento ▌, salvo in casi eccezionali in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.

1 ter. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, lettera a), e 1 bis, lettera a), includono i motivi o una breve sintesi delle motivazioni della decisione in questione, eccetto il caso di decisione riservata o della giuria qualora le motivazioni non siano fornite in base alla legge nazionale .

1 quater. La volontà della vittima di ottenere o non ottenere informazioni vincola l’autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri garantiscono alla vittima di poter modificare in qualunque momento la loro volontà, tenendone dunque conto.

2.      Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di venire informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell’evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata per i fatti che la riguardano. La vittima riceve altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione.

3.      La vittima riceve le informazioni di cui al paragrafo 2, qualora ne faccia richiesta, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio identificato di pregiudizio per la medesima, salvo se tale notifica comporta un rischio identificato di pregiudizio per l’autore del reato.

Articolo 6

Diritto all’interpretazione e alla traduzione

1.      Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita gratuitamente, qualora ne faccia richiesta, da un interprete, secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell’ambito del procedimento penale, almeno durante le audizioni o gli interrogatori del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari ▌.

3.      Lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o Internet, a meno che la presenza fisica dell’interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.

4.      Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione disponga, qualora ne faccia richiesta, secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell’ambito del procedimento penale, della traduzione gratuita, in una lingua da essa compresa, delle informazioni ▌ essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima, compresa almeno ogni decisione che metta fine al procedimento penale relativo al reato subito dalla vittima e, su richiesta della vittima, i motivi o una breve sintesi delle ▌ motivazioni della decisione, eccetto il caso di decisione riservata o della giuria qualora le motivazioni non siano fornite in base alla legge nazionale.

4 bis. Gli Stati membri assicurano che la vittima avente diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e che non comprende la lingua dell’autorità competente, disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione di siffatte informazioni che ha diritto a ricevere.

4 ter. Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale.

4 quater. In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 3, e 4 è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l’equità del procedimento.

5.      Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente valuti se le vittime necessitino della traduzione e dell’assistenza da parte di un’interprete, come previsto ai paragrafi 1 e 4. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali sono determinate dal diritto nazionale.

5 bis. La traduzione e l’interpretazione, nonché l’eventuale esame di un’impugnativa contro una decisione di non fornire l’interpretazione o la traduzione, non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.

Articolo 7

Diritto ai servizi di assistenza alle vittime

1.      Gli Stati membri provvedono a che la vittima ▌, in funzione delle sue ▌ necessità , abbia accesso a specifici servizi di assistenza gratuiti e riservati, operanti nell’interesse della vittima prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità alle loro esigenze e all’entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

2.      Gli Stati membri aiutano l’autorità competente che ha ricevuto la denuncia e gli altri organi pertinenti a indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza.

3.      Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specializzata gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o autorizzano le organizzazioni di assistenza alle vittime a fare riferimento a strutture professionali già in attività che forniscono siffatta assistenza specializzata. In funzione delle proprie esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari hanno accesso ad essi in funzione delle loro esigenze specifiche e dell’entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

3 bis. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specializzata possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative, e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.

3 ter. Gli Stati membri assicurano che l’accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

Articolo 7 bis

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

1.      I servizi di assistenza alle vittime, di cui all’articolo 7, forniscono almeno:

a)     informazioni, consigli e aiuto in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi statali di risarcimento delle vittime di reato, e il loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;

b)     informazioni su ▌ eventuali pertinenti servizi specializzati di assistenza alle vittime in attività o il rinvio diretto a tali servizi;

c)     sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;

d)     consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici ▌ derivanti dal reato;

e)     salvo diversa disposizione di altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione ripetuta o ulteriore e al modo di prevenirlo o evitarlo.

2.      Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze di vittime che hanno subito un notevole pregiudizio a motivo della serietà e gravità del reato.

3.      Salvo diversa disposizione di altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specializzata di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:

a)     alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro in conseguenza di un imminente rischio di ritorsione, intimidazione e vittimizzazione ripetuta o ulteriore;

b)     assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

Capo 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 9

Diritto di essere sentiti

1.      Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da ascoltare è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.

2.      Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 10

Diritti in caso di decisione di non luogo a procedere

1.      Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest’ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non luogo a procedere per il reato da essa subito. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

1 bis. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale viene stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l’azione penale contro l’autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non luogo a procedere per il reato da esse subito. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

2.      Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere, qualora ne faccia richiesta, informazioni sufficienti per decidere se chiedere o meno il riesame di una decisione di non luogo a procedere.

2 bis. Qualora la decisione di non luogo a procedere iniziale sia presa dalla massima autorità responsabile dell’esercizio dell’azione penale contro le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.

2 ter. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano ad una decisione del procuratore di non luogo a procedere se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale preveda tale possibilità.

Articolo 11

Diritto a garanzie nel contesto dei ▌ servizi di giustizia riparativa

1.      Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dall’intimidazione o da un’ulteriore vittimizzazione, applicabili in caso di ricorso a ▌ eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a processi di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e prevedono almeno quanto segue:

a)      ▌ si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell’interesse della vittima, fatte salve eventuali considerazioni di sicurezza, e sono basati sul suo consenso libero e informato; Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento;

b)     prima di acconsentire a partecipare a questi tipi di procedimenti, la vittima deve ricevere informazioni complete e obiettive in merito ai procedimenti stessi e ai loro potenziali esiti, così come informazioni sulle modalità di controllo dell’esecuzione di un eventuale accordo;

c)     l’autore del reato deve avere ▌ riconosciuto i fatti essenziali del caso;

d)     ogni accordo deve essere raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;

e)     le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell’ambito di processi ▌ di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l’accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per motivi imperativi di interesse pubblico.

2.      Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, in funzione di tali misure, ai servizi di ▌ giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tali rinvii.

Articolo 12

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato ▌. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono accedere al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 13

Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri ▌ danno alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14

Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, su decisione di un’autorità competente, i beni restituibili ▌ sequestrati nell’ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 15

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale

1.      Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia presa nell’ambito di un altro procedimento giudiziario.

2.      Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 16

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1.      Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

a)     di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l’avvenuta denuncia del reato all’autorità competente;

b)     di ricorrere nella misura del possibile, per l’audizione delle vittime residenti all’estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000(17)4 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.

2.      Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato, qualora non abbia desiderato farlo.

3.      Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia trasmetta la denuncia senza indugio all’autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza non sia stata esercitata.

Capo 4

▌ PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 17

Diritto alla protezione

Lasciando impregiudicati i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la sicurezza della vittima e dei suoi familiari da ritorsioni, intimidazioni e da vittimizzazione ripetuta o ulteriore, compreso il rischio di pregiudizi psicologici o emotivi, e per proteggere e la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, il diritto alla protezione include anche procedure istituite dalla legislazione nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 17 bis

Diritto all’assenza di contatti fra le vittime e gli autori dei reati

1.      Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie per evitare contatti fra le vittime, e i loro familiari se necessario, e l’autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.

2.      Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali adibiti a tribunale di zone di attesa riservate alle vittime.

Articolo 17 ter

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

a)     quando si deve procedere all’audizione della vittima, l’audizione si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia di reato presso le autorità competenti;

b)     il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo, e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale;

c)      la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di una di tali persone o di ambedue;

d)     le visite mediche ai fini del procedimento penale siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie a tali fini.

Articolo 17 quater

Diritto alla protezione della vita privata

1.      Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali rilevate nella valutazione individuale di cui all’articolo 18, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutti i legittimi provvedimenti intesi ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l’identificazione di una vittima qualora questa sia un minore.

2.      Per proteggere la vita privata, l’integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà dei media e della libertà d’espressione, incoraggiano i media ad adottare e a rispettare misure di autoregolamentazione.

Articolo 18

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

1.      Gli Stati membri provvedono a che le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura possano avvalersi di misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma dell’articolo 21, per essere particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione.

2.      La valutazione tiene conto in particolare degli elementi in appresso:

a)        le caratteristiche personali della vittima;

b)        il tipo o la natura del reato, nonché

b bis)  le circostanze del reato.

2 bis. Nell’ambito della valutazione individuale viene rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole pregiudizio a motivo della serietà e gravità del reato, alle vittime di reati generati da pregiudizi o commessi con la discriminazione quale movente, che potrebbero essere correlati segnatamente alle loro caratteristiche personali, e alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell’autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale, dei reati basati sull’odio e le vittime disabili.

3.      Ai fini della presente direttiva, si presume che i minori vittime di reato abbiano sempre specifiche esigenze di protezione per essere particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta o di intimidazione. Per determinare se e in quale misura essi debbano avvalersi delle misure speciali contemplate agli articoli 21 e 22, essi sono oggetto della valutazione individuale di cui al paragrafo 1.

5.      La portata della valutazione può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

5 bis. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi di misure speciali.

5 ter. Qualora siano intervenute sostanziali modifiche negli elementi della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale di cui al paragrafo 1 sia aggiornata durante l’intero corso del procedimento penale.

Articolo 21

Diritto alla protezione delle vittime ▌ con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale

1.      Lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime ▌ che si avvalgono delle misure specifiche individuate sulla base di una valutazione individuale possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3. Nel caso di vincoli operativi o pratici, o qualora vi sia urgente bisogno di ascoltare la vittima che altrimenti sarebbe pregiudicata o lo sarebbe un’altra persona o il procedimento, può non essere possibile provvedere una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale.

2.      Le vittime individuate a norma dell’articolo 18 possono avvalersi delle misure speciali in appresso durante le indagini penali:

a)     le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;

b)     le audizioni della vittima sono effettuate da o mediante operatori formati a tale scopo;

c)     tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;

d)     tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un procuratore o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri e non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

3.      Le vittime individuate a norma dell’articolo 18 potranno avvalersi delle misure in appresso durante il procedimento giudiziario:

a)     misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie della comunicazione;

b)     misure per consentire alla vittima di essere ascoltata in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;

c)     misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; nonché

d)     misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse.

Articolo 22

Diritto dei minori di beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

1.      Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all’articolo 21, provvedono affinché:

a)      nell’ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali ▌ registrazioni possano essere utilizzate ▌ come prova nel procedimento penale. Le norme procedurali per tali registrazioni e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale;

b)     nell’ambito delle indagini penali e del processo, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino uno speciale rappresentante per i minori vittime di reato qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest’ultimo, oppure egli non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;

b bis)    i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto all’assistenza legale, godano del diritto ad una propria consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell’ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore e i genitori o altre parti interessate.

1 bis. Ove l’età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, ai fini della presente direttiva, si presume che detta vittima sia un minore.

Capo 6

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24

Formazione degli operatori della giustizia

1.      Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli operatori di polizia e il personale giudiziario ricevano una formazione sia generale che specializzata, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

2.      Fatta salva l’indipendenza della magistratura e le differenze nell’organizzazione del potere giudiziario nell’ambito dell’Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e procuratori coinvolti nei procedimenti penali offrano l’accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.

2 bis. Pur con il dovuto rispetto per l’indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l’accesso a una formazione, sia generale che specializzata, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.

3.      Attraverso i suoi servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa di ricevere un’adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

4.      A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l’operatore della giustizia e le vittime, la formazione mira ad abilitare l’operatore della giustizia a riconoscere e a trattare le vittime in maniera professionale e non discriminatoria.

Articolo 25

Cooperazione e coordinamento dei servizi

1.      Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l’accesso delle vittime ai loro diritti secondo quanto stabilito dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:

a)     scambio di migliori pratiche;

b)     consultazione in singoli casi; nonché

c)     assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.

2.      Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti su cui verte la presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi ▌ del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta ▌, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Siffatte azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati.

Capo 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Recepimento

1.      Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al …(18)*

3.      Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione di dati e statistiche

Entro …(19)**, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea i dati disponibili relativi all’accesso delle vittime ai diritti riconosciuti loro dalla presente direttiva.

Articolo 27 bis

Presentazione di relazioni

Entro …(20)*** , la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 7, 7 bis e 21, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 28

Sostituzione

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ▌ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo                                           Per il Consiglio

Il presidente                                                                  Il presidente

_______________

(1)      GU C 43 del 15.2.2012, pag. 39.
(2)      GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.
(3) *          Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo; e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(4) 1        GU C 43 del 15.02.12, pag. 39.
(5) 2        GU C 113 del 18.4.2012, pag. 56.
(6) 3        La posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e la decisione del Consiglio del … .
(7) 1       GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.
(8) 2          GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(9) 6       GU C 187 del 28.6.2011, pag. 1.
(10) 7        GU C 285E del 21.10.2010, pag. 53.
(11) 8          Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(12) 9          GU L 388 del 21.12.2011, pag. 2.
(13) 10         GU L …
(14) 11         GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(15) 12         GU L 101 del 14.4.2011, pag. 1.
(16) 13      GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.
(17) 14        GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.
(18) *          GU: inserire la data: tre anni dalla data di adozione della presente direttiva.
(19) **      GU: inserire la data: cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva.
(20)

***        GU: inserire la data: due anni dalla data di recepimento della presente direttiva.