effetti sul matrimonio/scioglimento/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, prima sezione civile  sentenza del 21 aprile 2015 n. 8097 (pres. Luccioli est. Acierno) STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CON SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 170 DEL 2014  SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE ADDITIVA DI PRINCIPIO – EFFETTI A NORMA DELL’ART. 136, PRIMO COMMA COST. – SENTENZA AUTOAPPLICATIVA E NON MERAMENTE DICHIARATIVA – RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DELLA CADUCAZIONE AUTOMATICA DEL VINCOLO MATRIMONIALE SINO A CHE IL LEGISLATORE NON INTERVENGA A RIEMPIRE IL VUOTO NORMATIVO PREVEDENDO UN ISTITUTO CON STATUTO SOSTANZIALMENTE ANALOGO A QUELLO DERIVANTE DAL VINCOLO MATRIMONIALE

In seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.4 della Legge 14 aprile 1982 n. 164 con sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale, unanimemente definita dalla dottrina costituzionalistica come una pronuncia additiva di principio, si deve ritenere che la qualificazione di “additiva di principio” non elida la specificità degli effetti delle pronunce di accoglimento così come indicati nell’art. 136, primo comma della Costituzione», con la conseguenza che la pronuncia della Corte costituzionale deve ritenersi autoapplicativa e non meramente dichiarativa, poiché la Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale fosse produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost.; si impone per conseguenzala rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale  sino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, introducendo un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso, il quale preveda uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul tema di diritti e doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci, a quello derivante dal vincolo matrimoniale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 4 della Legge 14 aprile 1982 n. 164, 2, 29, 136 Cost. 

COMMENTI ALLA DECISIONE:
GATTUSO La vittoria delle due Alessandre: le due donne restano sposate sino all’entrata in vigore di una legge sulle unioni civili, in ARTICOLO29 2015;
RUGGERI Il matrimonio “a tempo” del transessuale: una soluzione obbligata e… impossibile?
BALDINI Riflessioni a caldo sulla sentenza n. 8097/2015: il giudice della nomofilachia smentisce la corte costituzionale in materia di matrimoni tra omosessuali?
RIVERA L’amor che move il sole e … gli altri giudici (considerazioni a partire dalla sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale) in Consulta OnLine 2015
PEZZINI Oltre il “caso Bernaroli”: tecniche decisorie, rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio in GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 1, 83
DOLSO Un matrimonio a tempo per il “transessuale tardivo”: considerazioni sul “seguito” della sentenza 170 del 2014 della Corte costituzionale in GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 1, 96
PARODI Interessi non bilanciabili e decisioni d’incostituzionalità meramente dichiarative. Il séguito nel giudizio a quo della sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale in GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 1, 109
ROMBOLI La Corte (di cassazione) dei miracoli: una norma dichiarata incostituzionale che può risuscitare a seguito dell’auspicato intervento del legislatore in GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 1, 120
RUGGERI Il “controcanto” stonato della Cassazione alla Consulta, a riguardo del matrimonio del transessuale in GenIUS Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 1, 126

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Corte di Cassazione, prima sezione civile ordinanza del 6 giugno 2013 n. 14329  (pres. Luccioli est. Acierno) STATO CIVILE – FAMIGLIA – MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO DI PERSONA CONIUGATA – SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – EFFETTO LEGALE DEL MUTAMENTO DI SESSO – ANNOTAZIONE NELL’ATTO DI MATRIMONIO IN CARENZA DI ORDINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – POTERE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – SUSSISTENZA – INCOMPATIBILITA’ CON LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL’ISTITUTO MATRIMONIALE (ARTICOLI 2, 29, 117 COST. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8 E 12 CEDU), DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ULTERIORI CAUSE DI DIVORZIO CHE RICHIEDONO COMUNQUE SEMPRE LA DOMANDA DI UNA DELLE PARTI (ART. 3 COST.), LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA IN QUANTO L’EFFETTO DELLO SCIOGLIMENTO SI PRODUCE AUTOMATICAMENTE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA SENZA POSSIBILITÀ PER I CONIUGI DI OPPORSI IN ALCUN MODO (ART. 24 COST.) – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA

L’annotazione nell’atto di matrimonio da parte dell’ufficiale di stato civile, in carenza di ordine dell’autorità giudiziaria, dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quale effetto legale del mutamento di sesso, è imposta dall’art. 4, legge n. 164 del 1982; tale divorzio “imposto” ai coniugi, contro la loro volontà, in conseguenza della rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, viola tuttavia le norme preposte alla tutela dell’istituto matrimoniale (articoli 2, 29, 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 12 Cedu) in quanto determina l’eliminazione “chirurgica” di una relazione stabile e continuativa che ha dato vita ad un nucleo familiare, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost.; l’istituto del matrimonio è fondato in via esclusiva sul canone indefettibile del consenso, dalla costituzione del vincolo al suo scioglimento, di talché l’opzione normativa del divorzio “imposto” ex lege incide su un diritto personalissimo e finisce per minare alla radice lo stesso diritto all’identità di genere in quanto produce l’esclusione di un’altra dimensione di pari rilievo, quella relazionale, all’interno della quale la scelta operata trova generalmente la sua più rilevante manifestazione; le scelte appartenenti alla sfera emotiva ed affettiva costituiscono il fondamento dell’autodeterminazione che nella nostra cultura giuridica si esplica al di fuori di qualsiasi ingerenza statuale ed il divorzio “imposto” configura una compressione del tutto sproporzionata dei diritti della persona legati alla sfera relazionale intersoggettiva, mediante un’ingerenza statuale diretta, resa ancor più grave in quanto neanche limitata al soggetto destinatario della pronuncia di rettificazione di attribuzione di sesso, ma estesa anche al coniuge, ancor più ingiustificatamente colpito da tale interferenza; lo stesso produce altresì una disparità di trattamento rispetto ad ulteriori cause di divorzio che richiedono comunque sempre la domanda di una delle parti (art. 3 Cost.) e la lesione del diritto di difesa in quanto l’effetto dello scioglimento si produce automaticamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza senza possibilità per i coniugi di opporsi in alcun modo (art. 24 Cost.); è per conseguenza non manifestamente fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale con riguardo all’art. 4, legge n. 164 del 1982, nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per effetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui impone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provochi l’automatica cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato col rito religioso, senza necessità di una domanda e di una pronuncia giudiziale.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 2, 4 della Legge 14 aprile 1982 n. 164
parametri costituzionali: art. 2, 29, 117 Cost. in relazione agli artt. 8 e 12 Cedu, 3, 24 Cost..

COMMENTI ALLA DECISIONE:

GATTUSO Cassazione: viola la Costituzione imporre il divorzio per il cambio di sesso
CARBONE Rettificazione di attribuzione di sesso e scioglimento del vincolo matrimoniale in Corriere giuridico 2013, 1172.
PATTI Un ben motivato rinvio alla Corte costituzionale in materia di divorzio “automatico” della persona transessuale in Corriere giuridico 2013, 1596.
BOZZI Mutamento di sesso di uno dei coniugi e “divorzio imposto”, diritto all’identità di genere e paradigma dellìeterosessualità del matrimonio in La nuova giurisprdenza civile commentata 2014, 5, 233.
SCHUSTER Quid est matrimonium? Riattribuzione del genere anagrafico e divorzio in La nuova giurisprdenza civile commentata 2014, 1, 21.
BALBONI, GATTUSO Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali in GenIUS 2014, I, 6.
PEZZINI Il paradigma eterosessuale del matrimonio di nuovo davanti alla Cortecostituzionale: la questione del divorzio imposto ex lege (ordinanza n. 14329/13 Corte di cassazione) in GenIUS 2014, I, 21.
PALMERI Famiglia e identità di genere: “divorzio imposto” e diritti fondamentali in GenIUS 2014, I, 40.
VERONESI Il “caso Bernaroli” alla Corte costituzionale: ancora un bivio sul tema dell’eterosessualità del matrimonio in GenIUS 2014, I, 48.
LORENZETTI Quali possibili risposte dalla Corte di fronte ad un “incerto del mestiere di vivere”? in GenIUS 2014, I, 58.
SAITTO: Famiglia, rettificazione di sesso e principio di autodeterminazione alla prova dello scioglimento ex lege del matrimonio in GenIUS 2014, I, 64.
DI BARI Meglio cambiar genere che esser gay? Alcuni interrogativi sul ragionamento dell’ordinanza n. 14329/13 della Cassazione in GenIUS 2014, I, 78.
VIGGIANI: L’uso della comparazione come metodologia interpretativa nell’ordinanza di rimessione. 14329/13 della Suprema Corte di cassazione: similarità e differenze tra il caso italiano e i casi stranieri in GenIUS 2014, I,114.
SEVERINI L’automatico scioglimento del matrimonio in seguito a rettificazione di sesso come limite all’autodeterminazione: la Consulta è chiamata ad un nuovo bilanciamento in Giurisprudenza italiana 2014, 3 563.