Esecuzione penale/trattamento penitenziario/MERITO

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Ufficio di sorveglianza di Spoleto, ordinanza del 18 dicembre 2018, del. 29 dicembre 2018 (est. F. Gianfilippi) TRATTAMENTO PENITENZIARIO – RECLAMO EX ART. 35 O.P. – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – ALLOCAZIONE DI DETENUTO IN SEZIONE “PROTETTA PROMISCUA” – DIRITTO EX ART. 14, COMMA 7 O.P. ALLA ALLOCAZIONE IN SEZIONI “OMOGENEE”, OVE RICHIESTO, E COMUNQUE ALL PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRATTAMENTALI – CONSEGUENTE DIVIETO DI ALLOCAZIONE IN SEZIONI PROMISCUE – SUSSISTENZA

Atteso che con la riforma dell’ordinamento penitenziario è stato riconosciuto il diritto ex art. 14, comma 7 O.P. delle persone che abbiano dichiarato il proprio orientamento omosessuale (con dichiarazione rimessa alla sola scelta dell’interessato, anche al fine di fruire di colloqui e trattamento finalizzati alla tutela dei suoi rapporti familiari) ad essere allocate, ove lo richiedano per esigenze di sicurezza, in sezioni “omogenee” e comunque alla partecipazione alle attività trattamentali, è illegittima l’allocazione in sezioni promiscue, sia perché le stesse non assicurano piena protezione, attesa la detta promiscuità con detenuti portatori di diverse e anche opposte esigenze di protezione (sex offenders, collaboratori di giustizia, ecc..), sia perché nel caso concreto non assicura piena partecipazione al trattamento rieducativo. Di conseguenza, in accoglimento di reclamo ex art. 35 O.P. va ordinato al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il suo trasferimento in sezione omogenea entro il termine di 30 giorni e con obbligo di comunicazione al magistrato di sorveglianza.

 

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