Surrogazione di maternità (GPA)/congedo parentale/Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, Causa C-167/12 C.D. contro S.T.., sentenza del 18 marzo 2014 (rinvio pregiudiziale: Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne – Regno Unito) e Causa C-363/12Z. contro A Government Department e The Board of management of a community school, sentenza del 18 marzo 2014 (Domanda di pronuncia pregiudiziale: Equality Tribunal – Irlanda) SURROGAZIONE DI MATERNITÀ (GESTAZIONE PER ALTRI) – MADRE INTENZIONALE (O COMMITTENTE) – CONGEDO DI MATERNITÀ – DIRITTO PREVISTO A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE – ESCLUSIONE – PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LAVORATORI DI SESSO MASCHILE E LAVORATORI DI SESSO FEMMINILE A NORMA DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE – VIOLAZIONE – INSUSSISTENZA

In ipotesi di madre committente (cd. madre intenzionale) che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata (cd. Gestazione per altri), il rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità non è illegittimo a norma della direttiva 92/85/cee, né viola il principio di parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile a norma della Direttiva 2006/54/CE

COMMENTI ALLE DECISIONI:
BALBONI Maternitá surrogata: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo parentale in Articolo29, 2014
v. anche BALBONI Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità in Articolo29, 2013

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