iscrizione di atto di nascita di minore straniero/MERITO

Tribunale di Pisa, ordinanza del 15 marzo 2018 (pres. Dinisi, est. Viani)  STATO CIVILE – MINORE CON CITTADINANZA STRANIERA – ATTO DI NASCITA – GENITORI DELLO STESSO SESSO- INDICAZIONE – DIVIETO – QUESTIONE NON MANIFESTAMENTE INFONDATA DI COSTITUZIONALITÀ

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che si desume dagli artt. 250 e 449 c.c., art. 29, 2° comma d.p.r. 396\2000, artt. 5 e 8 l. 40\2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengono riconosciuti come genitori di un minore, con cittadinanza straniera (nella specie USA) due persone dello stesso sesso, quando la filiazione venga stabilita sulla base della legge applicabile in base all’art. 33 l. 218\95,  in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30  e 117 Cost. e- quanto a quest’ultima disposizione – ai parametri interposti dagli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (1)

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2, 3, 24, 30, 117 Cost. (in relazione ad art. 3 e 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176); artt. 250, 449 c.c. ; artt. 17, 18, 33, 35, l. 31 maggio 1995, n. 218; art. 5 e 8, l. 19 febbraio 2004, n. 40; d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

COMMENTI ALLA DECISIONE:

SCHILLACI, L’omogenitorialità a Palazzo della Consulta: osservazioni a prima lettura dell’ordinanza del Tribunale di Pisa del 15 marzo 2018, in ARTICOLO29, 2018

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