matrimonio contratto all’estero/trascrizione/MERITO

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Corte di appello di Napoli, sentenza del 13 marzo 2015 (pres. Viciglione; est. Cocchiara) MATRIMONIO CONTRATTO ALL’ESTERO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – NAZIONALITÀ STRANIERA DI ENTRAMBE LE CONIUGI – ESISTENZA DEL MATRIMONIO – APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI CIASCUN NUBENDO – PREVISIONE DEL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO NEL PAESE DEI CONIUGI (FRANCIA) – NON CONTRARIETÀ ALL’ORDINE PUBBLICO – TRASCRIZIONE – LEGITTIMITÀ

Nell’ipotesi di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, entrambe cittadine di un Paese che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso (nella specie, la Francia), posto che lo stesso deve ritenersi esistente anche per l’ordinamento giuridico italiano, si deve dare luogo all’applicazione della legge nazionale di ciascun nubendo e si impone per conseguenza la sua trascrizione nei registri dello Stato civile, attesa la sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 27, 28 L. 31 maggio 1995, n. 218; art. 19 d.p.r. n.396/00;artt. 8, 12, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; artt. 18 21, comma 1 TFUE.

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Tribunale di Grosseto, decreto del 17 febbraio 2015
FAMIGLIA – MATRIMONIO – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – ESISTENZA – CONTRARIETA’ ALL’ORDINE PUBBLICO – INSUSSITENZA – TRASCRIVIBILITA’ – SUSSITENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO NEGLI U.S.A. DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è esistente per l’ordinamento italiano e non è contrario all’ordine pubblico internazionale ed è pertanto trascrivibile negli atti dello stato civile, attesa la natura dichiarativa e non costitutiva della trascrizione.

EMESSA IN SEGUITO A RINVIO DA Corte d’Appello di Firenze decreto in data 23 settembre 2014 CHE HA RIFORMATO per ragioni procedurali (carenza notifica allo Stato) con rinvio allo stesso Tribunale: Tribunale di Grosseto, decreto del 3 aprile 2014 (pres. est. Ottati) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – ESISTENZA – CONTRARIETA’ ALL’ORDINE PUBBLICO – INSUSSITENZA – TRASCRIVIBILITA’ – SUSSITENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO NEGLI U.S.A. DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è esistente per l’ordinamento italiano e non è contrario all’ordine pubblico internazionale ed è pertanto trascrivibile negli atti dello stato civile, attesa la natura dichiarativa e non costitutiva della trascrizione.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

COMMENTI ALLA DECISIONE:
BILOTTA Questo matrimonio ha da trascriversi!
BIAGIONI Il provvedimento del Tribunale di Grosseto sul riconoscimento dei matrimoni same-sex: prime riflessioni
BENEDETTI Giurisprudenza creativa o illusoria? Prima riflessione su Tribunale di Grosseto: a proposito di trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all’estero
VITRO’ Matrimonio gay: l’Europa sveglia l’Italia
SEGNI Matrimonio omosessuale: novità dall’Europa? in Famiglia e diritto 2014, 673.

Tribunale di Pesaro, decreto del 14 ottobre 2014 (Pres. est. Perfetti) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – TRASCRIVIBILITA’ – INSUSSITENZA.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, non è trascrivibile negli atti dello stato civile, posto che il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è inidoneo, quale atto di matrimonio, a produrre effetti nell’ordinamento italiano.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

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Tribunale di Milano, decreto del 2 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Muscio) e decreto del 17 luglio 2014 (Pres. Servetti, est. Cosmai) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – ESISTENZA – TRASCRIVIBILITA’ – INSUSSITENZA.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è esistente per l’ordinamento italiano ma non è trascrivibile negli atti dello stato civile, posto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile è soggetta al principio di tassatività e che il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è inidoneo, quale atto di matrimonio, a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

 

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Tribunale di Treviso, sentenza del 19 maggio 2010 FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – INESISTENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO IN OLANDA DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilità della fattispecie, non è necessario accertare la contrarietà del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone che l’atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la disciplina che li regola.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

PUBBLICATA IN:
Dir. Fam., 2011, 3, 1239, con nota WINKLER Ancora sul rifiuto di trascrizione in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata.

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Corte d’Appello di Roma, decreto del 6 giugno 2006 (Pres. Pucci – Est. Montaldi) RIFORMATA ex art. 384, comma 4, c.p.c. da CASS 4183/12) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – INESISTENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO IN OLANDA DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.

Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; in carenza di una disciplina sostanziale comune e cogente delle unioni di tipo coniugale tra persone dello stesso sesso a livello europeo, non è consentita all’interprete alcuna anticipazione sulla base di una evoluzione della normativa esistente verso un nuovo assetto degli istituti interessati, evoluzione che non è allo stato rinvenibile nell’ordinamento nazionale, né perseguibile in via di interpretazione sistematica, analogica o estensiva delle norme di diritto interno, peraltro le uniche applicabili nella specie ai sensi dell’art. 27 della legge n. 218/95 e dell’art. 115 cod. civ., essendo i reclamanti entrambi cittadini italiani; ne consegue che è legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrive l’atto.

RIF. NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.<

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto, 2007, 166, con nota SESTA Il matrimonio estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile in Italia? ;
Guida al diritto, 2006, 35, 59, con nota BILOTTA.

ULTERIORI COMMENTI:
OBERTO Matrimoni misti e unioni paramatrimoniali: ordine pubblico e principi sovranazionali, in Famiglia e diritto, 2010, I, 75.

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Tribunale di Latina, decreto del 31 maggio 2005 (CONFERMATA DA CORTE APPELLO ROMA e RIFORMATA ex art. 384, comma 4, c.p.c DA CASS 4183/12) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA CITTADINI ITALIANI DELLO STESSO SESSO – CELEBRATO ALL’ESTERO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – INESISTENZA – FATTISPECIE RELATIVA A NEGATA TRASCRIZIONE DI MATRIMONIO CONTRATTO IN OLANDA DA CITTADINI ITALIANI DEL MEDESIMO SESSO.
Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; allo stato dell’evoluzione della società italiana, il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve ritenersi contrario all’ordine pubblico internazionale in quanto contrasta con la storia, la tradizione, la cultura della comunità italiana, secondo una valutazione recepita dal legislatore e trasfusa nelle norme di legge, sia di rango costituzionale sia ordinarie, di cui il giudice deve essere solo fedele interprete, indipendentemente dalle sue convinzioni personali, e che nessuna interpretazione evolutiva, pure ove fosse in sintonia con il comune sentire, potrebbe, oltre certi limiti, superare; ne consegue che è legittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrive l’atto.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto, 2005, 411, con note SCHLESINGER e BONINI BARALDI;
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2006, I, 86, con nota BILOTTA;
Resp. civ. e prev., 2008, 11, 2344, con nota FERRANDO;
Rivista not., 2006, 3, 740, con no-ta Musolino; in Diritto e giustizia, 2005, 30, con nota DOSI;
Diritto immigrazione e cittadinanza, 2006, 32, con nota CORBETTA;
Dir. fam., 2005, 1268, con nota CAVANA;
Giurisprudenza di merito, 2005, 2292, con nota ORLANDI;

ULTERIORI COMMENTI:
CASINI, DI PIETRO Il matrimonio tra omosessuali non è un vero matrimonio in Dir. Fam. 2006, I, 606;
SINAGRA Matrimonio omosessuale validamente celebrato all’estero ed ordine pubblico italiano in Dir. Fam. 2006, I, 606;
DANOVI Sull’inesistenza e non trascrivibilità del matrimonio per identità di sesso in Dir. Fam. 2006, I, 606.

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