Necessità di interventi chirurgici/CEDU

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Corte Europea dei diritti umani, sez. I, causa S.V. c. Italia, decisione dell’11 ottobre 2018 IDENTITÀ DI GENERE – DIRITTO AL NOME – DIRITTO AL CAMBIAMENTO DEL NOME PER VIA AMMINISTRATIVA DURANTE IL PERCORSO DI TRANSIZIONE SESSUALE – SUSSISTENZA

Viola il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 della Convenzione) il rifiuto delle autorità nazionali (Prefetto) di consentire ad una persona di cambiare per via amministrativa il nome, e così di farlo corrispondere alla propria identità di genere, prima dell’operazione chirurgica di conversione sessuale e della successiva rettificazione di attribuzione di sesso, non averndo le autorità tenuto in considerazione il fatto che la ricorrente aveva intrapreso da anni un processo di transizione sessuale e che il suo aspetto fisico, così come la sua identità sociale, era già femminile da molto tempo.

 

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Corte europea dei diritti umani, Affaire Y.Y. C. Turquie, decisione del 10 marzo 2015 RETTIFICA DEL SESSO – INCAPACITÀ DI PROCREARE QUALE PRESUPPOSTO PER POTER ACCEDERE AGLI INTERVENTI CHIRURGICI – ILLEGITTIMITÀ

Negare l’autorizzazione alle modifiche di sesso in ragione della circostanza che il richiedente non sia incapace di procreare viola la vita privata protetta dall’art. 8 della Convenzione; per conseguenza lo Stato turco deve essere condannato a risarcire i danni patiti dal transessuale per aver dovuto attendere per anni l’autorizzazione all’esecuzione dell’intervento chirurgico (comunque rilasciata da una Corte turca già prima dell’intervento della Corte europea).

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 8, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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