nome/LEGITTIMITA’

Corte di cassazione prima sezione civile, ordinanza del 17 febbraio 2020, n. 3877  STATO CIVILE – RIATTRIBUZIONE DEL GENERE LEGALE – MUTAMENTO DEL PRENOME – NECESSARIA CONVERSIONE NEL GENERE CORRISPONDENTE ALLA RETTIFICAZIONE – ESCLUSIONE

Il riconoscimento del primario diritto all’identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell’attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato.

Riferimenti normativi: Legge n. 164 del 1982, art. 5; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 11.

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