Terre di mezzo e mine vaganti: il riconoscimento giuridico del genere della persona trans

di  Nausica Palazzo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo tenta di ricostruire in chiave critica l’approccio dei sistemi giuridici contemporanei, in particolare europei, al riconoscimento dell’identità di genere (RGIG). La comunità trans gode di una insufficiente protezione giuridica. Ciò è conseguenza diretta dell’approccio dei sistemi giuridici occidentali all’elevazione delle identità al piano del giuridico, approccio che ad oggi utilizza identità singolari anziché plurali, statiche anziché fluide. Da ciò consegue l’esclusione dalla protezione e egida del diritto di soggetti esibenti identità non conformi. Dal punto di vista procedurale, un simile approccio si traduce nella creazione di tutta una serie di requisiti per ottenere il RGIG che, a più attenta analisi, difficilmente si giustificano dal punto di vista dell’interesse pubblico. Si pensi in particolare al requisito della sterilizzazione forzata o della riassegnazione chirurgica del sesso – insieme di requisiti che il contributo inquadra in termini di “sanzione” per aver attraversato i confini del genere dato nonché “misura preventiva” volta a impedire futuri attraversamenti. A partire da tali premesse, il saggio affronta in primis il tema della rilevanza giuridica delle identità attraverso il prisma delle teorie queer; di qui si prefigge analizzare il costo di categorie giuridiche “non inclusive” – per come sopra definite – nel contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo; a seguire, il contributo offre una breve disamina del principio di autodeterminazione come principio cardine della disciplina giuridica il RGIG; segue una breve analisi della sua diffusione nel contesto europeo e della sua compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il quinto paragrafo, infine, tenta di tirare le somme, procedendo alla riscrittura di un estratto del famoso caso Hämäläinen per dimostrare come il diritto possa efficacemente inglobare i postulati delle teorie queer, senza che il queer si traduca in mera decostruzione di processi iusgenerativi.

The present paper seeks to critically assess the contemporary approach to legal gender recognition. The trans community is insufficiently protected by the law: too often policymakers are unaware or willingly ignoring the cost that categorizations reflecting static – as opposed of fluid –, singular – as opposed of multiple – identities impose on group “outsiders”. A similar approach has resulted in the establishment of a plethora of conditions to obtain legal gender recognition. On careful examination, these conditions hardly withstand scrutiny. A major example concerns practices involving sterilization o sex reassignment procedures: such practices yield a profound impact on human bodies. Such an impact should more correctly be framed in terms of ‘punishment’ for having trespassed the boundaries between genders, as well as a wall to prevent that person from making her choice reversible. Based on this premise, the paper first explores the topic of legal categorizations through the lens of queer theory; it then moves to analyze the cost insufficiently inclusive categories impose on group outsiders unable to align with the dominant understanding of identity underlying a certain category; it then takes the European Convention of Human Rights as a case study to demonstrate how this approach is detrimental to the trans community, and particularly to individuals unwilling to undergo gender reassignment procedures; section 4 explicates the many advantages of an approach to legal gender recognition based on self-determination. Ultimately, section 5 takes stock of the discussion and moves to rewrite a passage in the Hämäläinen decision, to illustrate how queer tenets can be effectively embedded into the law, without ‘queer’ implying a mere deconstruction of jurisgenerative processes.  

* Postdoctoral Fellow, Hebrew Unversity of Jerusalem

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

SCARICA L’ARTICOLO

Il difficile connubio tra tradizione ed innovazione nella tutela dei diritti delle persone LGBT in Asia. Le esperienze di Taiwan, Giappone ed Indonesia a confronto


di  Giacomo Giorgini Pignatiello*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Con l’erompere del XXI secolo la retorica degli asian values sembra scolorire a fronte delle molteplici vie con le quali i diversi sistemi giuridici orientali hanno inteso affrontare il tema della realizzazione dei diritti umani ed in particolare, nel caso che qui occupa, dei diritti delle persone LGBT. Il presente contributo tenta dunque di ricostruire, in prospettiva comparata, il quadro normativo, giurisprudenziale e dottrinale di diversi ordinamenti giuridici (Taiwan, Giappone e Indonesia), espressione delle differenti tendenze nello sviluppo del rapporto tra potere pubblico e diritti delle persone LGBT nel contesto del mondo asiatico.

At the beginning of the 21st century,the Asian values rhetoric is almost at a dead end. Several eastern legal systems experienced different ways and levels in the implementation of fundamental rights, and particularly LGBT rights. The present contribution aims at drawing the legal framework, case law, and doctrinal debate of several countries (namely Taiwan, Japan, and Indonesia), which reveal different ongoing tendencies in Asia as for the development of the relationship between public power and LGBT rights.”

* Dottorando di ricerca in diritto pubblico comparato, Università di Siena

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

SCARICA L’ARTICOLO

“Quest’unione civile non s’ha da fare”: il processo a Forza Nuova e l’equiparazione dell’omofobia al razzismo


di  Alessandro Cirelli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente elaborato vuole indagare il fenomeno dell’odio razziale in ambito giuridico e non solo, cercando di comprendere se sussistano o meno differenze concrete fra i fenomeni del razzismo e dell’omofobia, i quali traggono origine dal medesimo odio. Si trae spunto da un caso concreto avvenuto nella città di Cesena dove, a pochi mesi dall’approvazione della c.d. legge Cirinnà, mentre le prime due coppie gay si accingevano a celebrare la propria Unione Civile, nella piazza antistante il Municipio alcuni appartenenti a Forza Nuova organizzavano un finto funerale. I partecipanti al corteo funebre saranno tutti rinviati a giudizio per Istigazione all’odio Razziale, avanti al Tribunale di Forlì.>

This paper aims to investigate the phenomenon of racial hatred in the legal field and beyond, trying to understand whether or not there are concrete differences between the phenomena of racism and homophobia, which originate from the same hatred. It is inspired by a concrete case that took place in Cesena where, a few months after the approval of the Cirinnà law, while the first two gay couples were preparing to celebrate their Civil Union, in the square in front of the Town Hall some members of Forza Nuova organized a fake funeral. The participants in the funeral procession will all be sent to trial for Incitement to Racial Hate, before the Court of Forlì.

* Avvocato, Foro di Rimini

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS)

SCARICA L’ARTICOLO

«Note verbali» e discriminazioni di genere. Un esempio di ingerenza diplomatica

di  Pierluigi Consorti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo trae origine dalla «Nota verbale» invita dalla Santa Sede all’Italia per manifestare la sua contrarietà verso un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e ancora all’esame del Senato (DDL Zan contro l’omofobia). L’analisi si muove sul piano scientifico riassumendo in via preliminare i fatti, poi trattando i temi di carattere pattizio e infine toccando alcuni profili di merito. L’intento è quello di mettere in luce sia l’illegittimità giuridica dell’intervento diplomatico in considerazione del principio di non ingerenza negli affari interni di un altro Stato, sia la sua inappropriatezza sul piano della mancata protezione dei diritti delle persone LGBT+.

This essay originates from the «Verbal Note» that the Holy See sent to the Italian Government to express its opposition against a draft law approved by the Chamber of Deputies and still under examination by the Senate (DDL Zan against homophobia). The analysis moves on a scientific level by a preliminary brief history of events, it later deals with the issues of legal relations between State and Church, and finally examines some substantial profiles. The intent is to highlight both the legal illegitimacy of diplomatic intervention in the light of the principle of non-interference in the internal affairs of another State, and its inappropriateness in terms of the lack of protection of the rights of LGBT+ people. 

* Professore ordinario di diritto ecclesiastico e canonico, Università di Pisa

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

GenIUS: il nuovo ricchissimo numero è on line

È on line, scaricabile gratuitamente, il nuovo numero di GenIUS, rivista scientifica di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

 

GenIUS 2020-2

Sommario:

 

Focus: Violenza, Vulnerabilità, in-Visibilità

Giuseppa Palmeri: Introduzione

Paolo Veronesi: Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili

Maria Giulia Bernardini:(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età

Angelica Bonfanti: Matrimoni forzati, infantili e precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato

Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati: Donne e migrazioni: il nodo del lavoro di cura

Sara De Vido: Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M. c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

Daniel Borrillo: Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità

Interventi

Francesca Saccomandi: Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans

Roberta Dameno: Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere?

Giacomo Viggiani: Il letto di Procuste. Appunti per una grammatica della discriminazione

Commenti

Frances Hamilton: NH v Lenford:One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

Marco Poli: Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta

Rosaria Pirosa: L’impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia italiano. Alcune riflessioni teorico-giuridiche a partire dal “ddl Pillon”

Elena Caruso, Marco Fisicaro: Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020

Osservatorio documenti

Italia: Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi), pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68.

Italia: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), articolo 19

Regione Campania: Legge regionale 7 agosto 2020, n. 37 (Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile), pubblicata nel B.U. Campania 10 agosto 2020, n. 161.

Unione Europea: Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2021 sulla proclamazione dell’Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (2021/2557(RSP)), P9_TA(2021)0089

Unione Europea: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 12 novembre 2020, Unione dell’uguaglianza: strategia per l’uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, COM(2020) 698 final

Osservatorio decisioni

Cassazione civile, sez. I: Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28646

Corte di appello di Milano, sez. lavoro: Sentenza 28 ottobre 2020-9 febbraio 2021, n. 803

Corte costituzionale: Sentenza 9 marzo 2021, n. 32

Corte costituzionale: Sentenza 9 marzo 2021, n. 33

Cassazione, Sezioni unite civili: Sentenza 31 marzo 2021, n. 9006

Donne e Migrazioni: il nodo del lavoro di cura

di  Maria Rosaria Marella, Sveva Stancati*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il lavoro domestico e di cura rappresenta un elemento fondamentale nella struttura e nel funzionamento delle società neoliberali. Il pieno riconoscimento del valore sociale ed economico del lavoro domestico è quindi cruciale per l’empowerment dei soggetti che lo svolgono, per lo più donne, ma dipende in gran parte da un regime legale che ancora sottovaluta il lavoro riproduttivo, sia nella famiglia che nel mercato. Partendo dall’analisi delle norme del diritto di famiglia che regolano il lavoro domestico, questo articolo mostra l’influenza dello statuto giuridico del lavoro di cura non retribuito su quello mercificato e razzializzato, nonché sulle condizioni sociali ed economiche delle lavoratrici domestiche salariate.

House- and carework are fundamental in the structure and functioning of neoliberal societies. The full recognition of the social and economic value of household work is crucial to the empowerment of careworkers, who are mostly women, but it largely depends on a legal regime that still underestimates reproductive work, both in the family and in the market. Starting from the analysis of the regulation of household work within family law, this article shows the influence of the legal treatment of unpaid carework on commodified and racialized house- and carework, and on the social and economic conditions of waged houseworkers.

* Ordinaria di Diritto Privato e Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche, Università di Perugia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

“Il ddl Zan tra diritto penale, democrazia e pluralismo”

Il giorno 1 luglio dalle ore 15.00 si svolgerà, per iniziativa di GenIUS – Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, un webinar sul disegno di legge cd. Zan, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“.

Il webinar, introdotto da Pina Palmeri (Condirettrice di GenIUS) e coordinato da Angelo Schillaci (Università di Roma “Sapienza”), sarà strutturato in tre panel. Nel primo, penalistico, interverranno Giovanni Fiandaca (Università degli studi di Palermo) e Luciana Goisis (Università degli studi di Sassari); nel secondo, costituzionalistico, interverranno Gaetano Azzariti (“Sapienza” Università di Roma) e Mia Caielli (Università degli studi di Torino); nel terzo, di taglio filosofico-giuridico, interverranno Isabel Fanlo Cortés (Università di Genova) e Alessio Lo Giudice (Università degli studi di Messina). Le conclusioni saranno affidare a Marco Pelissero (Università degli studi di Torino).

L’auspicio è quello di fornire alla comunità scientifica e al dibattito pubblico un’occasione di riflessione su un tema di strettissima attualità, mettendo a confronto diverse prospettive disciplinari ma anche diversi punti di vista.

Il webinar potrà essere seguito su Zoom (al link indicato in locandina) o in diretta sulla pagina Facebook di Articolo29.

Vi aspettiamo!

 

 

Il corpo è lo specchio dell’anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere?

 

di  Roberta Dameno*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il corpo umano assume un’importanza cruciale nella definizione delle identità personali. Deve sottostare agli ideali di decoro, di salute e di bellezza. Chi non si conforma rischia l’esclusione sociale, la medicalizzazione e la criminalizzazione. Le persone grasse sono un esempio di come la società stigmatizza i corpi che deviano da ciò che è considerata una condizione normale.

The human body takes on crucial importance in defining personal identities. It must submit to the ideals of decorum, health and beauty. Those who do not conform risk social exclusion, medicalization and criminalization. Fat people are an example of how society stigmatizes bodies that deviate from what is considered a normal condition.

* Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano – Bicocca

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Omofobia: violenza, vulnerabilità e invisibilità

di Daniel Borrillo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

La recente preoccupazione per l’ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche modifica il modo in cui la questione è stata finora affrontata. Invece di concentrarsi come in passato sullo studio del comportamento omosessuale in quanto deviante, l’attenzione viene ormai posta sulle ragioni che hanno portato a considerare come deviante proprio questa forma di sessualità: lo spostamento dell’oggetto d’analisi verso l’omofobia corrisponde ad un cambiamento tanto epistemologico che politico. Epistemologico, dal momento che non si tratta tanto di conoscere o di comprendere l’origine e il funzionamento dell’omosessualità, quanto di analizzare l’ostilità suscitata da questa specifica forma di orientamento sessuale. Politico, poiché non è più la questione omosessuale (in fin dei conti banale dal punto di vista istituzionale) ma proprio la questione omofobica che merita oggi di essere affrontata in quanto tale.

The recent concerning about hostility towards gays and lesbians impacts on the way the issue has been dealt with so far. Instead of focusing as in the past on the study of homosexual behavior as it is deviant, attention is now placed on the reasons that led to considering this form of sexuality as deviant: the shift of such a focus towards homophobia corresponds to an epistemological as well as a political change. An Epistemological matter, since it is not so much a question of knowing or understanding the origin and functioning of homosexuality, but to analyze the hostility aroused by this specific form of sexual orientation. A political matter, since it is no longer the homosexual question (ultimately banal from an institutional point of view) but precisely the homophobic question that deserves to be addressed as such today.

Sommario
1. Introduzione – 2. La questione omofobica – 3. La doppia dimensione dell’omofobia – 4. L’origine della violenza – 5. L’invisibilità come violenza – 6. L’omofobia interiorizzata – 7. Conclusione – 8. Bibliografia.

* Université de Paris X Nanterre

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

L’impronta (v-)etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia italiano. Alcune riflessioni teorico-giuridiche a partire dal “ddl Pillon”

di  Rosaria Pirosa*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente saggio, a partire dai presupposti del ddl Pillon, si propone di sviluppare una riflessione sulla solidità di una concezione paritaria nelle relazioni familiari e sulle prospettive di mutamento di una visione “monistica” della genitorialità nel diritto italiano. Il contributo intende, infatti, vagliare l’iniziativa legislativa, proponendone una lettura che, oltre a evidenziare le discontinuità rispetto alla normativa in vigore, “diagonalizzi” i profili che rimandano alla preesistenza e alla persistenza di un’impronta etero-patriarcale e adultocentrica nel diritto di famiglia del nostro paese. Prendendo in considerazione la specifica ambivalenza dello strumento giuridico in ambito familiare, l’articolo, infine, ha l’obiettivo di marcare la connessione tra la marginalizzazione dell’approccio giusfemminista nella cultura giuridica e le carenze dell’ordinamento nella tutela soggettiva, con riguardo alla violenza di genere, all’eguaglianza dell’orientamento sessuale e alla cognizione giudiziale nella materia dei rapporti di famiglia.

Starting from the assumptions of the Pillon bill, the present essay aims to develop a reflection on the strength of an equal conception of family relationships and on the prospects for changing a “monistic” vision of parenthood in Italian law. As a matter of fact, the contribution intends to examine the legislative initiative, proposing a reading that, as well as highlighting the discontinuities with respect to the legislation in force, “diagonalizes” the profiles that refer to the pre-existence and persistence of a hetero-patriarchal and adult-centric imprint in the family law of our country. Finally, taking into consideration the specific ambivalence of the legal tool in the family context, the article has the objective to mark the connection between the marginalization of the legal-feminist approach in juridical culture and the deficiencies of the Italian system in the legal protection with regards to gender violence, equality of sexual orientation and litigation in matter of family relations.

* Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università di Firenze

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020

di  Elena Caruso* Marco Fisicaro**

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’articolo analizza gli sviluppi socio-giuridici concernenti la legislazione sull’aborto in Polonia in seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’ipotesi di accesso all’aborto per malformazioni fetali. Questo commento sostiene che, più che eccezionali, questi eventi risultano in realtà uno sviluppo coerente sia alla luce della legislazione e della policy in materia di aborto della Polonia post-comunista, che nel quadro del declino democratico che sta attraversando il Paese dalla fine del 2015.

The article considers recent socio-legal developments regarding abortion law in Poland after the Constitutional Tribunal’s ruling of 22 October 2020, which declared access to abortion in case of foetal abnormalities unconstitutional. This comment argues that, rather than exceptional, these events are actually consistent with the law and policy on abortion in Post-Communist Poland, as well as with the democratic backsliding facing the country since the end of 2015.

* Dottoranda di ricerca, Kent Law School ** Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Catania

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Maternità e surrogazione nel progetto di riforma nel Regno Unito: quando la volontà non basta

di  Marco Poli*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo riflette sul concetto giuridico di madre, analizzando la rilevanza dell’elemento biologico e dell’accordo nell’attribuzione della titolarità del rapporto di filiazione. Pratiche come la procreazione medicalmente assistita e la surrogazione di maternità, infatti, mettono in crisi la maternità ipso iure, tradizionalmente costruita sulla rassicurante regola del mater semper certa. La disciplina del new pathway, contenuta nella proposta di riforma in materia di surrogazione nel Regno Unito, sembra stravolgere ulteriormente tale scenario: il parto non è più criterio centrale per l’attribuzione della maternità e la volontà assume ab initio rilevanza costitutiva dello status genitoriale. Tale innovazione, sebbene a prima vista paia rivoluzionaria, resta in realtà nel solco della maternità unica ed escludente, permettendo alle Commissioni di non affrontare la questione relativa all’autonoma rilevanza della maternità biologica e sociopsicologica, che meglio permetterebbe di rappresentare la pluralità di soggetti coinvolti in una surrogazione di maternità.

This paper aims to provide a critical analysis of the legal concept of ‘mother’ in the UK lawscape, by investigating the influence of pregnancy and intention as factors on the attribution of motherhood. In the last decades, medically assisted reproduction and surrogacy have been challenging the common-law principle of mater semper certa est (the mother is always certain), but the recent UK proposal for surrogacy law reform seems to depart from it. In the new pathway, the intention of intended parents provides a means to address claims to legal parenthood at birth. By doing so, the Law Commissions have been willing to minimize the legal significance of childbirth. While at first glance the new pathway approach may appear as innovative, it rather sticks to the old path: motherhood remains exclusive, and by adopting the either/or approach it reinforces the idea that maternity and mothering are antagonist concepts.

* Dottorando in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università degli Studi di Torino e Research Associate presso la University of Antwerp

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Cagliari e Roma: le prime due decisioni dopo le sentenze della Corte costituzionale

di Marco Gattuso

1.

La Corte d’appello di Cagliari, con decreto depositato il 29 aprile 2021 ha confermato la necessità di iscrivere anche la madre intenzionale nell’atto di nascita. Il tribunale di Roma con decreto del 18 aprile 2021 (per il cui invio si ringrazia l’avv. Michele Giarratano) per suo verso ha imposto al Comune di Roma di annotare l’atto con due mamme già formato da altro Comune.

L’importanza delle due decisioni risiede nell’essere le prime due emesse da giudici di merito dopo il deposito delle due sentenze n. 32 e 33 del 9 marzo 2021, contenenti come si rammenterà l’indicazione della inidoneità dell’adozione in casi particolari come strumento di tutela dei bambini nati da due donne a mezzo di pma eterologa oppure da coppie etero o omosessuali a mezzo di gpa, con un forte monito al legislatore di intervenire con urgenza.

Nelle more di un (allo stato inverosimile) intervento del Parlamento, la parola torna dunque ai giudici, i quali dinnanzi a un bambino che, in concreto, chiede tutela, non possono arrestarsi a un non liquet.

2.

La sentenza della corte cagliaritana si caratterizza, in particolare, per l’ampia e assai accurata motivazione, con cui ricostruisce e si confronta sostanzialmente con tutti i più recenti arresti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fornendo una precisa e condivisibile immagine del quadro normativo e dello stato dell’arte.

La Corte, in particolare, è molto precisa e netta nel distinguere i due piani, della valutazione delle condotte degli adulti e della tutela di bambini, per cui per un verso dà atto che la legislazione italiana – a differenza di molti altri paesi europei – non consente l’accesso delle coppie dello stesso sesso alla pma e neppure all’adozione di bambini in stato di abbandono, ma per altro verso dà pure atto che la legislazione vigente in materia di pma impone, a tutela del nato, di riconoscere come genitori i due membri della coppia che abbiano espresso, per fatti concludenti, il consenso.

Si tratta, dunque, dell’ennesima decisione di merito che conferma tale interpretazione del quadro normativo vigente, con un franco esame degli argomenti di segno contrario svolti dalla prima sezione della Corte di cassazione nelle sentenze n. 7668 del 3 aprile 2020 e n. 8029 del 22 aprile 2020, da cui la Corte cagliaritana dichiara di dissociarsi. Da questo punto di vista si tratta, dunque, di una sentenza, particolarmente accurata nella motivazione, che conferma un indirizzo già emerso in diverse altre decisioni.

In particolare il Tribunale di Cagliari (la cui decisione del 28 aprile 2020 viene così confermata), dava atto «che il dialogo tra giudici di merito (more…)

Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans

di  Francesca Saccomandi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’attivismo trans e non binario italiano ha nel 2020 reso pubblicamente manifesta la richiesta di una completa riforma del diritto in materia di identità di genere, che passi per la piena e completa depatologizzazione dei generi non conformi. Il contributo evidenzia la necessaria connessione tra depatologizzazione e critica al binarismo di genere, interrogando le fonti del diritto italiano più rilevanti in materia.

The depathologization of gender non-conforming identities is a shared common ground for many Italian trans and non-binary collectives, associations, political bodies. Through the critical analysis of the Italian Constitutional case-law on the matter, this article investigates the possible meanings and the necessary conditions of this process.

Sommario

1. Introduzione – 2. La persona trans nella giurisprudenza costituzionale – 2.1. La sentenza 98/1979: i primi quesiti sulla “questione transessuale” – 2.2. Il mutato atteggiamento della Corte costituzionale: la sentenza n. 161/1985 – 2.3. L’adeguamento dei caratteri sessuali, da divieto a condizione necessaria – 3. La regola che costruisce l’eccezione: binarismo di genere e corpo trans – 3.1. La situazionalità storica della regola binaria – 3.2. Il genere come performance e i corpi trans come fuori copione – 3.2.1. Dove prima non c’era che una sequela di fatti, nasce il genere – 3.2.2. Opinio iuris atque necessitatis: il binarismo di genere – 3.2.3. Le sanzioni: violenza transfobica e patologizzazione – 3.2.4. Abolire il genere significa moltiplicarlo – 4. Conclusioni.

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

NH v Lenford: One Further Step in the Continuing Evolution of Sexual Orientation Non-Discrimination Rights Before the European Union

di Frances Hamilton*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il caso NH c. Lenford riguarda le dichiarazioni rilasciate da un avvocato nel corso un’intervista radiofonica, dalle quali si evinceva che egli non avrebbe mai assunto nel suo studio legale una persona omosessuale. La Corte di giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha stabilito che quella condotta è contraria alla pertinente normativa europea che vieta la discriminazione sul lavoro, sebbene le dichiarazioni incriminate non fossero inerenti ad una procedura di assunzione effettivamente in corso. Sia la Corte di giustizia, sia successivamente la Corte di cassazione italiana (nel dar attuazione alle indicazioni provenienti dai giudici dell’Unione) hanno ritenuto che fosse rilevante il fatto che la persona che aveva rilasciato tali dichiarazioni esercitasse un’influenza rilevante sulla politica di assunzione dello studio e che un risarcimento fosse dovuto ai ricorrenti nel procedimento a quo – l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford (l’”Associazione”), una no profit che rappresenta gli interessi generali degli avvocati LGBTI – anche in assenza, nel caso in questione, di una vittima specifica. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni autori, secondo cui l’orientamento sessuale occuperebbe uno degli ultimi posti nella gerarchia delle caratteristiche protette dalla normativa e dalla giurisprudenza dell’UE in materia di divieto di discriminazione, questo articolo sostiene che NH c. Lenford rappresenta un passo in avanti nella continua evoluzione della tutela delle persone LGBT rispetto al principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione Europea. Un aspetto che l’articolo in ultimo approfondisce riguarda la situazione post-Brexit nel Regno Unito. Se infatti la normativa dell’UE pre-esistente e già trasposta nel corpo legislativo del Regno Unito sarà mantenuta, la legislazione dell’UE e le sentenze della CGUE successive non troveranno applicazione. Tuttavia, l’accordo commerciale e di cooperazione (“TCA”) raggiunto tra il Regno Unito e l’UE include la protezione dei diritti umani, una clausola di “non regressione” ed una di riequilibrio per quanto riguarda il lavoro e la politica sociale, e quindi, consentirà all’UE e al Regno Unito di continuare, anche se in modo limitato, a influenzarsi a vicenda.

The facts of NH v Lenford concerned statements made by a senior lawyer in a radio interview, which suggested that he would never hire a gay person to work in his law firm, nor wish to use the services of such a person. The Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) determined that this contravened relevant legislation prohibiting discrimination in employment, even though the statements were made without a recruitment procedure being underway. The CJEU and the Italian Court of Cassation when implementing the CJEU judgment both found that the person making such statements was influential on the firm’s recruitment policy and that compensation was payable to the applicants – the Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (the ‘Associazione’), a non-profit organization representing the general interest of LGBT lawyers – even in the absence of an individual victim. Contrary to the suggestion of other authors, that sexual orientation discrimination is low down the hierarchy of protected characteristics before the EU legislation and CJEU, this article argues that NH v Lenford demonstrates a further step in the continuing evolution of LGBT non-discrimination rights before the European Union. Following Brexit whilst existing EU laws already translated into the UK legislative cannon will be retained, further EU legislation and rulings from the CJEU will not apply to the UK. The Trade and Cooperation Agreement (‘TCA’) reached between the UK and EU includes protection of human rights, a ‘non-regression’ and re-balancing clauses with regards to labour and social policy, and thus, enables the EU and UK continuing, albeit limited, influence on each other.

* Associate Professor in Law, University of Reading

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Della tratta di donne e ragazze nel diritto internazionale ed europeo: riflessioni sulla nozione giuridica di “sfruttamento sessuale” alla luce della sentenza S.M c. Croazia della Corte europea dei diritti umani

di Sara De Vido*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’obiettivo del presente contributo è di indagare sull’evoluzione della nozione “sfruttamento sessuale” dal punto di vista giuridico nella prassi internazionale ed europea, con specifico riguardo alla sentenza S.M. c. Croazia, decisa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti umani il 25 giugno 2020. La sentenza propone una disarticolazione della nozione di sfruttamento sessuale a scopo di prostituzione da quella di tratta di esseri umani, per ricondurre entrambe nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 Cedu. Il contributo elaborerà infine una possibile definizione giuridica di sfruttamento sessuale, che tiene conto dell’elemento dell’assenza del consenso.

This Article aims at investigating the evolution of the concept “sexual exploitation” from a legal point of view in international and European practice. It specifically focuses on the judgment in the S.M. v. Croatia case, decided by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights on 25 June 2020. In the judgment, sexual exploitation for the purpose of prostitution is disentangled from the concept of human trafficking, and both are deemed to fall under the scope of Article 4 ECHR. The Article will elaborate a possible legal notion of sexual exploitation, which takes into account the absence of consent.

* Professoressa Associata di Diritto Internazionale, Università Ca’ Foscari di Venezia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

SCARICA L’ARTICOLO

Le Sezioni Unite: sì alla trascrizione della adozione da parte di due papà

di Stefano Celentano*

Corte di cassazione, Sezioni Unite del 12 gennaio 2021 n. 9006 depositata il 31 marzo 2021

Con la pronuncia n. 9006/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a delineare i limiti del concetto di ordine pubblico internazionale rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero, che rappresentano genesi ed attestazione di rapporti filiali tra coppie omosessuali e minori. L’occasione è fornita dall’esame di un adoption order, provvedimento giurisdizionale emesso dalla Surrogate Court dello Stato di New York che attribuisce ad una coppia omosessuale lo status di genitori adottivi di un minore, dopo aver preventivamente acquisito il consenso del birth father e della birth mother, e dopo averne valutato in concreto l’idoneità alla adozione, al fine di verificare la conformità della stessa al best interest of the child.
Una volta chiarito che la valutazione della conformità dell’atto alla nozione di ordine pubblico internazionale è limitata agli effetti che esso è destinato a produrre nel nostro ordinamento (e non al suo contenuto, né alla conformità della legge estera a quella nostra interna regolativa dei medesimi istituti), e appurata la diversità della fattispecie rispetto alla differente ipotesi dello status filiationis connesso a pratiche di procreazione o di surrogazione, la Corte procede alla delimitazione del concetto di ordine pubblico internazionale al fine di compiere la valutazione di compatibilità o meno ad esso degli effetti dell’atto in esame.
Sulla scorta di consolidati orientamenti – per i quali tale nozione ha funzione sia di limite dell’applicazione della legge straniera, che di promozione e garanzia di tutela dei diritti fondamentali della persona – la Corte ribadisce che per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori. Trattasi dunque di un complesso armonico tra valori condivisi dalla comunità internazionale e gli ordinamenti giuridici unitamente all’impianto valoriale proveniente dalla Costituzione e dalle leggi che ad essa si ispirano.
Nella materia della filiazione, l’identità del concetto in parola è fornito da una serie di principi: 1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori (art. 2 Cost.; art. 8 Cedu); 2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma ampiamente attuato in numerose leggi interne ed in particolare nella recente riforma della filiazione (legge delega n. 219 del 2012, d.lg.s n. 153 del 2013); 3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; 4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (L.n. 184 del 1983 così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità (more…)

I primi commenti alle sentenze della Consulta del 9 marzo sulle due mamme e i due papà

 Il convegno organizzato da Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno sulle sentenze della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 9 marzo 2021. La prima occasione di riflessione sul contenuto e le implicazioni delle due decisioni, con relazioni di Stefania Stefanelli, Alexander Schuster e Marco Gattuso. Un pomeriggio intenso e interessante, con oltre 1200 (!) persone collegate.

QUI LA REGISTRAZIONE INTEGRALE DEL CONVEGNO

Same-sex marriage e omissioni legislative al cospetto della giustizia costituzionale in Giappone

di Giacomo Giorgini Pignatiello*

La sentenza con la quale la Corte distrettuale di Sapporo in data 17 marzo 2021 ha censurato l’omissione del Legislatore nipponico, consistente nella mancata previsione di diritti e tutele giuridiche per le coppie dello stesso sesso equivalenti a quelli previsti per il matrimonio eterosessuale, per violazione del principio di eguaglianza (articolo 14 della Costituzione), costituisce un evento degno di nota nella storia dell’ordinamento giapponese[1]. Solo se si considera che nel Paese del Sol Levante l’attuale sistema di giustizia costituzionale, nato con la Costituzione eterodiretta del 1946 e disegnato sulla scorta del modello diffuso statunitense[2], è stato nei suoi oltre sessant’anni anni di attività accusato di “judicial passiveness” (tra il 1947 e il 2016 solamente in 10 casi la legge è stata infatti ritenuta incostituzionale)[3] ed è stato bollato da autorevole dottrina come “failed”[4], si può apprezzare la rilevanza della pronuncia in commento.
La decisione, infatti, avviene in un contesto di recente ma radicale trasformazione del tradizionale atteggiamento di deferenza osservato dalla Corte Suprema giapponese verso il potere legislativo della Dieta, il parlamento bicamerale nipponico, proprio in relazione a questioni sorte in materia antidiscriminatoria e di eguaglianza rispetto al sistema elettorale.

Il giudice Tomoko Takebe, redattore di una pronuncia destinata a far discutere per la propria portata rivoluzionaria, (more…)

La conferenza annuale di GenIUS quest’anno dedicata a “Hate speech, digital discrimination, and the Internet of Platforms” Venerdì 26 Marzo 2021

Conferenza annuale di GenIUS (Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità’ di genere) quest’anno dedicata a “Hate speech, digital discrimination, and the Internet of Platforms” (Venerdì 26 Marzo 2021, ore 14-18 ora italiana)
La conferenza annuale di GenIUS (Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità’ di genere) sarà quest’anno dedicata a “Hate speech, digital discrimination, and the Internet of Platforms” (Venerdì 26 Marzo 2021, ore 14-18 ora italiana). L’evento è integralmente in lingua inglese senza traduzione.
Chi e’ responsabile per l’odio online? I social network come Facebook e Twitter sono sempre più sotto pressione affinché assumano un ruolo più attivo nella rimozione di contenuti offensivi e discriminatori. Allo stesso tempo, un eccessivo interventismo da parte delle piattaforme solleva delicate questioni di libertà’ d’espressione.
Ne parleranno:
Kaori Ishii (Chuo University, Giappone),
Enrico Camilleri (Università degli Studi di Palermo),
Jim Barker (Open University, Inghilterra),
Luciana Goisis (Università degli Studi di Sassari),
Ann Bartow (University of New Hampshire, Stati Uniti),
Giovanni Ziccardi (Università degli Studi di Milano),
Alexandre de Streel (Université de Namur, Belgio)
Guido Noto La Diega (University of Stirling, Scozia).
Modera: Angelo Schillaci (Università di Roma, La Sapienza).
Porterà i saluti della Rivista: Angioletta Sperti (Università degli Studi di Pisa).
La conferenza sarà’ ospitata su Microsoft Teams Live ed è sufficiente cliccare su https://tinyurl.com/y63fm5mf all’ora indicata. Accesso gratuito. Si consiglia in ogni caso di registrarsi con anticipo su EventBrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/hate-speech-digital-discrimination-and-the-internet-of-platforms-registration-142517803587?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=esli&utm-source=li&utm-term=listing. In questo modo le persone riceveranno un’email col link, l’invito outlook e il promemoria.
Contribuiscono alla diffusione dell’evento: Radio Radicale, Rete Lenford, Giustizia Insieme, Questione Giustizia