(In)visibili? La vulnerabilità alla violenza di chi non ha l’età

di Maria Giulia Bernardini*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

All’interno della riflessione giuridica, il tema della violenza ha un rilievo cruciale. In particolare, la letteratura critica ha messo in luce il carattere strutturale assunto da tale fenomeno nei confronti di determinati soggetti e gruppi (spesso indicati come “vulnerabili”), ponendo in rilievo come la questione, prima ancora che il piano giuridico, riguardi quello socio-culturale, poiché è in tale sede che la violenza riceve una sua prima legittimazione. Nei suoi sviluppi più recenti, l’attenzione teorica e giurisprudenziale si è concentrata sulla condizione di particolare vulnerabilità in cui versano taluni soggetti e sui processi esogeni della sua creazione che si traducono nella violazione dei diritti fondamentali. In tale prospettiva, la violenza può dunque essere considerata una forma di “vulnerabilità patogena”. Assumendo questo quadro teorico-concettuale di sfondo, l’Autrice riflette sul nesso che lega (in)visibilità, vulnerabilità e violenza, nella specifica declinazione che esso assume in riferimento alle persone minori ed anziane (ossia in relazione al fattore “età”).

In the legal debate, violence has a significant importance. Critical literature, in particular, has highlighted the structural character assumed by this phenomenon with regard to certain subjects and groups (often referred to as “vulnerable”), highlighting how the issue, even before the legal field concerns the socio-cultural one, since there it receives its first legitimation. In its most recent developments, the theoretical and jurisprudential attention has focused on the condition of particular vulnerability in which certain subjects find themselves and on the exogenous processes of its creation which result in the violation of their fundamental rights. In this perspective, violence can therefore be considered a form of “pathogenic vulnerability”. Assuming this theoretical-conceptual background, the Author reflects on the link among (in)visibility, vulnerability and violence, in the specific declination that it assumes in reference to children and elderly people (i.e. in relation to “age”).

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Ferrara

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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La Corte costituzionale e l’omogenitorialità: la parola al Parlamento

Sono state depositate le sentenze n. 32 e 33 del 2021, con le quali la Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul riconoscimento dello status filiationis nei confronti del genitore d’intenzione, nel caso di nascita a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento, ovvero nel caso di ricorso alla gestazione per altri, parimenti oggetto di un divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004.

In entrambi i casi, la Corte riconosce apertamente l’esistenza di un vuoto normativo in materia, auspicando un sollecito intervento da parte del legislatore. Se dunque, nelle più recenti sentenze in materia (la sent. n. 221/2019 e la n 230/2020), la Corte si era limitata a ribadire che la scelta di normare l’omogenitorialità restava riservata alla discrezionalità del legislatore, non sussistendo nella materia alcun divieto di matrice costituzionale, in questo caso si spinge oltre, riconoscendo la doverosità di un intervento del legislatore, formulando al riguardo un monito. Esso è forse più sfumato nella sentenza n. 33/2021 (relativa ad un caso di doppia paternità), laddove la Corte definisce “ormai indifferibile” l’individuazione di strumenti di tutela della posizione dei nati; mentre è declinato in termini particolarmente netti nella sentenza n. 32/2021, laddove la Corte precisa che “non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore”.

Diversa appare anche, nei due casi, la modulazione delle possibili soluzioni ipotizzabili per colmare il vuoto normativo. Nel caso di figli/e nati/e a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in coppie di donne, la Corte offre infatti al legislatore un più ampio ventaglio di soluzioni, che vanno dalla revisione delle disposizioni in materia di riconoscimento del figlio – onde garantire adeguata operatività al criterio dell’intenzione, come desumibile dagli articoli 8 e 9 della legge n, 40/2004 – ad un radicale intervento sulla disciplina dell’adozione in casi particolari. Nel caso di figli nati a seguito di ricorso alla gestazione per altri, invece, il bilanciamento operato dalla Corte assume tratti più complessi, dovendo rientrare in esso la considerazione delle peculiarità legate allo specifico modo di concepimento e nascita: sul punto, la Corte non arretra rispetto alla formulazione di un giudizio di disvalore nei confronti della surrogazione di maternità (in linea con la sentenza n. 272/17), facendo da ciò discendere l’impossibilità di dare automatico riconoscimento ai rapporti di filiazione nei confronti del genitore di intenzione e prediligendo piuttosto l’ipotesi del ricorso all’adozione in casi particolari. Assai significativo, tuttavia, che in entrambe le pronunce si affermi con chiarezza l’insufficienza dell’attuale disciplina dell’adozione in casi particolari ai fini di assicurare piena tutela alle bambine e ai bambini nati in coppie omo- o eterogenitoriali a seguito del ricorso a tecniche di p.m.a. non consentite dall’ordinamento italiano, o a seguito di ricorso a gestazione per altri, auspicandone un adeguamento in senso “più aderente alle peculiarità della situazione in esame” (così in particolare la sent. n. 33/21), con particolare riguardo alla pienezza degli effetti, al superamento della necessità del consenso del genitore legale, nonché ad una maggiore tempestività ed efficacia della procedura.

(A.S.)

 

Matrimoni forzati, infantili e precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato

di Angelica Bonfanti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Recenti statistiche rivelano che i matrimoni forzati, infantili e precoci sono pratiche molto diffuse a livello mondiale, ed anche in Europa. Il presente articolo si propone di individuare – nella prospettiva del diritto internazionale e, in particolare, del diritto internazionale privato – un approccio giuridico equilibrato, che sappia combattere in maniera efficace questi fenomeni, senza tuttavia esacerbarne, come può avvenire nei casi concreti, gli effetti negativi, proprio in termini di protezione dei diritti delle vittime coinvolte. A questo fine, dopo avere inquadrato le pratiche in esame alla luce del diritto internazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali in Europa, lo scritto dà conto della disciplina vigente negli ordinamenti europei e delle connesse problematiche di diritto internazionale privato.

According to recent statistics, forced, child and early marriages are very widespread in the world, including in Europe. This article aims at identifying a balanced international and private international legal approach, adequate to effectively combat these practices, without however exacerbating their negative effects in terms of protecting the rights of the victims involved. To this end, after having framed these phenomena in the light of international law, with particular attention to the protection of fundamental rights in Europe, the essay examines the legislations in force in several European States and analyzes the specific private international legal issues.

*Professoressa associata di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili

di Paolo Veronesi*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’intervento prende in esame la tendenza a ritenere del tutto naturali e scontate azioni alquanto invasive sul corpo dei singoli motivate dall’errata percezione di talune, delicatissime questioni attinenti al genere e all’identità sessuale. Vere e proprie violenze (nient’affatto percepite come tali) che possono letteralmente devastare la vita di chi vi viene sottoposto. Applicando coordinate teoriche e giuridiche che l’autore ha già sviluppato altrove, si mettono in luce le evidenti aporie di un simile modo d’agire, sottolineando, contemporaneamente, quale altro approccio comportamentale (e giuridico) sarebbe invece decisamente più consono ai principi costituzionali.

The essay examines the tendency to consider completely natural and taken for granted rather invasive actions on the body of individuals motivated by the misperception of certain delicate issues related to gender and sexual identity. Specifically, the events involving transexuals and the phenomenon of surgery on intersex babies are analyzed. In some cases it has been or is still true violence (not at all perceived as such) that can literally devastate the lives of those who are subjected. Applying theoretical and juridical coordinates of a constitutional nature that the author has already developed elsewhere, the evident aporias of such a way of acting are highlighted, underlining, at the same time, which other behavioural (and juridical) approach would be decidedly more in keeping with constitutional principles.

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Il nuovo numero di GenIUS


È on line, scaricabile gratuitamente, il nuovo numero, il tredicesimo, di GenIUS, rivista scientifica di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

 

GenIUS 2020-1

Sommario

 

Alexander Schuster: Intervista al Presidente della Corte europea dei diritti umani, Robert Spano


Focus: Gli istituti di democrazia diretta e la tutela dei diritti fondamentali in prospettiva comparatistica

Giacomo Viggiani: Diritti fondamentali e democrazia

Michele Di Bari: Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata

Susanna Pozzolo: Un equilibrio forse instabile. Diritti delle minoranze, costituzionalismo democratico e democrazia diretta

Focus: Il riconoscimento degli status acquisiti all’estero e le nuove frontiere della genitorialità

Elisabetta Bergamini, Francesco Deana: Le nuove frontiere della genitorialità nella dimensione europea del diritto di famiglia

Bruno Barel: Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single

Kellen Trilha Schappo: La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti

Interventi

Luciana Goisis: Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homotransphobic, Gender and Disability Hate Crimes

Alice Margaria: Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

Giacomo Viggiani: Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

Commenti

Elena Falletti: Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya

Turkan Ertuna Lagrand: Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?

Gabriella Luccioli: Qualche riflessione sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 12193 del 2019 in materia di maternità surrogata

Osservatorio documenti

Senato della Repubblica: Disegno di legge (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità) n. 2005, XVIII Legislatura, 5 novembre 2020

Osservatorio decisioni

Cassazione civile, sez. I: Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7923 (rv. 657562-01)

Cassazione civile, sez. I: Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877 (rv. 657061-01)

Corte di appello di Roma: Decreto 27 aprile 2020

Corte d’appello di Firenze: Decreto 28 gennaio 2020

 

 

Hate Crimes in a Comparative Perspective. Reflections on the Recent Italian Legislative Proposal on Homotransphobic, Gender and Disability Hate Crimes

di Luciana Goisis*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il saggio tematizza la categoria dei crimini d’odio, alla quale vanno ascritti anche i crimini d’odio omotransfobico, di genere e per disabilità, come dimostra la prospettiva comparata. Svolta la ricostruzione comparatistica, il saggio sviluppa alcune riflessioni sulla recente proposta di riforma legislativa italiana, attualmente approvata alla Camera, volta a modificare gli artt. 604-bis e ter c.p., in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o per disabilità. La novella introduce misure di prevenzione e di contrasto a tali forme di discriminazione, accanto alle misure già previste per le discriminazioni razziali, etniche e religiose, ed è finalizzata a combattere due fenomeni assimilabili quali l’omofobia e la misoginia (o meglio il sessismo), fenomeni non più accettabili per le società moderne, così come per il diritto penale contemporaneo, nonché a completare il quadro di tutela dei soggetti disabili.

The essay thematizes the category of hate crimes, to which homotransphobic, gender-based and disability-based hate crimes are also ascribed, as shown by the comparative perspective. Having completed the comparative survey, the essay develops some reflections on the recent Italian proposal, approved in the Chamber, aimed at amending Articles 604-bis and ter of the Criminal Code, on violence or discrimination on grounds of sex, gender, sexual orientation, gender identity or disability. The reform introduces measures to prevent and combat these forms of discrimination, alongside the measures already envisaged for racial, ethnic and religious discrimination, and is aimed at combating two similar phenomena such as homophobia and misogyny (or rather sexism), phenomena no longer acceptable for modern societies, nor for contemporary criminal law, as well as to complete the frame of protection of disabled persons.

Sommario

1. Introduction. Hate crimes. – 2. The comparative perspective. – 3. The Italian legislative framework. A de iure condendo proposal regarding homotransphobic, gender and disability hate crimes. – 4. The recent bill approved in the Italian Chamber of Deputies. – 5. Conclusion. The need for legislative intervention in the light of international documents and the recent jurisprudence of the ECtHR, as well as victimological data.

* Professoressa Associata di Diritto penale, Università degli Studi di Sassari

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Maternità surrogata e status dei figli: da Giustizia Insieme quattro (diverse) opinioni a confronto

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme  dal titolo Maternità surrogata  e status dei figli – a cura di Rita Russo  -. Una interessante iniziativa per mettere a confronto opinioni assai differenziate sul tema (Gabriella Luccioli, Marco Gattuso, Mauro Paladini e Stefania Stefanelli).

Forum a cura di Rita Russo   

Il tema della maternità surrogata e dello status dei figli nati con il ricorso a tale pratica crea due differenti  ordini di questioni cui non è semplice dare una risposta netta in termini di pro e contro.

La prima questione  è quella della liceità o meno della pratica,  che consente molte risposte. Vi sono ordinamenti, come quello italiano,  ove la pratica è illecita e  considerata contraria all’ordine pubblico. Altre e più variegate risposte sono date da altri ordinamenti:  si va dalla neutralità, negli Stati che non vietano ma neppure tutelano giuridicamente il   ricorso a queste pratiche, alla legalità piena,  ma con  regolamentazione rigorosa, fino alla commercializzazione dell’attività. La Corte costituzionale italiana  la stigmatizza in quanto “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Se tutti  tendiamo a dichiararci contrari a una pratica offensiva della dignità della donna, che ne sfrutti commercialmente la funzione procreativa, quid iuris se la pratica  fosse invece diretta a realizzare i principi di solidarietà previsti dall’art. 2 Cost.?  

La seconda questione è quale tutela accordare al minore nato all’estero  tramite ricorso a queste pratiche, ma da genitori italiani  che vivono abitualmente  in   Italia. Anche in   questo caso,  se tutti siamo pronti ad  indignarci per la   natura fortemente discriminatoria del “turismo procreativo” che consente  solo ai più abbienti di ottenere il sospirato bambino, non siamo al tempo stesso ugualmente  pronti a chiedere che il minore sia comunque tutelato? E con che mezzo? È accettabile un mezzo, come l’adozione in casi particolari,  che pur tutelando il minore lo pone comunque in una posizione diversa e meno garantita rispetto allo status pieno di figlio, per esempio con riferimento alla parentela?  E ancora,  il  diverso trattamento giuridico della procreazione medicalmente assistita nei singoli paesi  europei  è un ostacolo alla libera circolazione delle persone? In che termini si può lavorare – come di recente ha promesso Ursula von der Leyen- per il riconoscimento reciproco delle relazioni familiari nella Unione Europea? 

R.R.

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L’omo-transfobia diventa reato: opinioni a confronto sul testo approvato alla Camera

Pubblichiamo volentieri il link alla interessante tavola rotonda promossa dalla rivista on line  Giustizia Insieme sul progetto di legge sulla omotransfobia approvato alla Camera, dal titolo L’omo-transfobia diventa reato: la Camera dà il via libera – B. Liberali, A. Schillaci, L. Goisis e G. Dodaro -. Una pregevole iniziativa per approfondire la conoscenza del testo approvato alla Camera, e che arriverà nei prossimi mesi in Senato, che ospitiamo e proponiamo nell’ambito di una utile collaborazione fra portali e siti che si occupano di diritto e diritti.

Forum a cura di Corrado Caruso e Vincenzo Militello 

Al crocevia del delicato confronto fra tutela delle condizioni personali da forme di discriminazione e rispetto della libertà di espressione, e intervenendo in una materia dove l’aspirazione alla determinatezza delle condotte penalmente illecite si scontra con notevoli problemi di sottostanti intese socio-valutative ampiamente condivise, l’approvazione alla Camera, lo scorso 4 novembre,  del testo che contrasta le svariate forme che possono dare volto alle discriminazioni anche violente nei confronti di persone Lgbt e con disabilità rappresenta un importante passaggio in un dibattito politico-giuridico avviato da più legislature.
L’occasione è sembrata opportuna per stimolare una riflessione aggiornata da parte di studiosi che, da prospettive tanto costituzionalistica – Benedetta Liberali e Angelo Schillaci – quanto penalistica – Luciana Goisis e Giandomenico Dodaro -, hanno variamente già incrociato le questioni sul tappeto. Le diverse prese di posizione che seguono concordano sull’importanza sotto molteplici profili delle prospettate modifiche, che allineano il nostro ordinamento al contesto sovranazionale ed internazionale e in qualche caso (come in relazione alla tutela nei confronti della disabilità) lo fanno risaltare rispetto ad altre soluzioni nazionali, pur senza tacere delle incognite di interventi normativi che ampliano le possibili accezioni della nozione di discriminazione, specie se corredate dall’intervento del diritto penale.

C.C. e V.M.

VAI AL FOCUS PUBBLICATO DALLA RIVISTA GIUSTIZIA INSIEME

Il letto di Procuste. Appunti per una grammatica della discriminazione

di Giacomo Viggiani*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

A fronte di un numero sterminato di articoli e saggi che hanno dissezionato il principio di uguaglianza e le sue innumerevoli declinazioni, meno attenzione è stata dedicata all’idea di discriminazione. In questo contributo si intende indagare i significati e le funzioni che il concetto di discriminazione può assumere nel contesto filosofico-giuridico. Dopo aver sgombrato il campo dai fraintendimenti che generalmente ne accompagnano la formulazione e l’interpretazione, si proporranno alcune prime riflessioni in materia al fine di gettare le basi per una futura grammatica della discriminazione.

While an endless number of articles and essays analysed the principle of equality and its countless variations, less attention was paid to the idea of discrimination. In this contribution we intend to investigate the meanings and functions that the concept of discrimination can assume in the legal philosophy. After clearing the field of the misunderstandings that generally accompany its formulation and interpretation, some initial reflections on the subject will be proposed in order to lay the foundations for a future grammar of discrimination.

* Ricercatore di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Brescia

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-2)

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Un equilibrio forse instabile. Diritti delle minoranze, costituzionalismo democratico e democrazia diretta

di Susanna Pozzolo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

L’articolo sviluppa una riflessione sull’uso degli strumenti di democrazia diretta all’interno della democrazia costituzionale. Attraverso l’analisi concettuale e modellistica, l’obiettivo è quello di verificare se possono essere evidenziati strumenti euristici per una più efficace tutela dei diritti fondamentali.

The article focuses on the use of direct democracy instruments within the constitutional democracy. The aim is to verify whether or not heuristic tools aimed at a more effective protection of fundamental rights can be highlighted through the conceptual and modelling analysis.

* Professoressa associata di Filosofia del diritto, Università di Brescia

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Le nuove frontiere dell’adozione dei minori: dal sempre più ampio riconoscimento delle adozioni all’estero all’accesso all’adozione interna da parte di coppie same-sex e di single

di Bruno Barel*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Lo studio ricostruisce le linee di tendenza della giurisprudenza italiana in materia di adozione di minori, sia sul versante del riconoscimento delle adozioni costituite all’estero che su quello dell’adozione interna in casi particolari, specialmente con riferimento all’adozione da parte di coppie same-sex e di single. Mette in evidenza come l’attuale disciplina resti inadeguata a soddisfare la domanda sociale di genitorialità e, in particolare, a colmare il vuoto di tutela nei confronti dei figli nati all’estero tramite gestazione per altri. Segnala gli ulteriori sviluppi attesi dai prossimi interventi delle Sezioni unite della Corte di cassazione e della Corte costituzionale.

This research paper outlines the trends of the Italian case-law on the adoption of minors, both with respect to the recognition of foreign adoption orders and to the national adoption under certain circumstances, especially taking into account same-sex couples and single parents adoption. It points out that the current legal framework is still inadequate to meet the social demand for parenthood and, in particular, to fill the gap of protection of children born abroad by surrogacy. It also reports further expected developments from forthcoming judgments of the Joint Chambers of the Supreme Court and the Constitutional Court.

* Professore Associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Padova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Protection of Transgender Employees from Discrimination: Is There Convergence Between the Approaches of the US Supreme Court and the Court of Justice of the European Union?

di Turkan Ertuna Lagrand*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

On June 15, 2020, in its landmark decision of R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. v. Equal Employment Opportunity Commission, the United States Supreme Court held that an employer who fires an individual merely for being transgender violates existing US law. This judgment is significant not only for being the first case before the Supreme Court relating to the rights of transgender individuals, but also because in this judgment the Court breaks away from a number of settled approaches ingrained in the reasonings of US Courts of various levels. In building up on this case law and considering what its effects might be on the legal protection afforded by the European Union at first sight the two courts seem to be on the same page. Indeed, the Court of Justice of the European Union dealt with the same issue in 1996 in P. v S. and Cornwall County Council, which became the first case law in the world preventing discrimination because a person is transgender. This paper investigates the extent to which the reasonings leading up to these judgments converge and finds, next to clear parallels, a number of elements which diverge. By looking into these varying approaches, the courts, lawyers and activists can better contribute to advancing the rights of transgender persons by looking into these different approaches.

Il 15 giugno 2020, nella sua storica decisione in R.G. & G.R. Harris Funeral Homes Inc. contro Commissione per le pari opportunità, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto che un datore di lavoro che licenzia un individuo semplicemente per essere transgender viola la legge statunitense esistente. Tale sentenza è significativa non solo per essere stata la prima causa dinanzi alla Corte Suprema relativa ai diritti delle persone transgender, ma anche perché la Corte si discosta da una serie di approcci consolidati radicati nelle argomentazioni dei tribunali statunitensi di vario ordine e grado. Basandosi su questa giurisprudenza e considerandone i relativi effetti sulla tutela giuridica offerta dall’Unione europea, a prima vista, le due giurisdizioni sembrano essere sulla stessa linea. Infatti, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affrontato la stessa questione nel 1996 in P. contro S. e Cornwall County Council, che è diventata la prima giurisprudenza al mondo a prevenire la discriminazione perché una persona è transgender. Questo articolo analizza fino a che punto le argomentazioni che portano a tali conclusioni convergano rispetto ad una serie di elementi di chiara divergenza. Esaminando questi diversi approcci, giudici, avvocati e attivisti possono contribuire meglio a far avanzare i diritti delle persone transgender.

* Senior Lecturer, Erasmus University Rotterdam

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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La maternità surrogata nel 2020: evoluzione del quadro normativo e sfide rimanenti

di Kellen Trilha Schappo*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

La maternità surrogata è una pratica vietata in Italia dalla legge del 19 febbraio 2004, n. 40. Dal momento, però, che anche gli aspiranti genitori che vivono in Italia possono accedere a un’offerta internazionale di servizi di maternità surrogata, questo divieto finisce per essere relativo. Negli ultimi vent’anni questa pratica si è diffusa esponenzialmente, grazie ad abili professionisti e agli sviluppi tecnologici che hanno facilitano le tecniche di riproduzione assistita e ridotto le distanze geografiche. Questo fenomeno sociale ha spinto l’evoluzione del quadro giuridico in cui si svolgono gli accordi internazionali di maternità surrogata. In questo ambito il diritto internazionale privato, in prima linea nel recepire gli effetti di atti e norme stranieri, si trova immediatamente coinvolto. Questo articolo si pone come obiettivo quello di osservare in che modo il diritto si è adattato a tale cambiamento.

Surrogacy is a forbidden practice in Italy, but the possible access to an international offer of surrogacy services relativizes this prohibition. Il the past twenty years, this practice spread exponentially, with the help of skilful entrepreneurs and technological developments that facilitated assisted reproduction and narrowed distances between States. This phenomenon also pushed for an evolution of the normative framework in which international surrogacy agreements take place. Within this context, private international law techniques are at the forefront, since they determine the conditions under which foreign acts and norms are welcomed within the legal system. This article aims at observing how legal solutions evolve in order to adapt to this challenging social context.

 

* Assegnista di ricerca, Università Bocconi

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Democrazia diretta e diritti delle persone LGBT. Una prospettiva comparata

di Michele Di Bari*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il presente articolo si pone in continuità rispetto ad un altro articolo pubblicato su questa rivista avente ad oggetto un’analisi sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta nel delicato ambito dei diritti della minoranza LGBT. Il numero degli ordinamenti presi in considerazione (California, Croazia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Slovenia, Taiwan), così come l’arco temporale dell’indagine (2008-2019) possono fornire un’immagine abbastanza chiara di questo fenomeno. In particolare, dopo una esposizione relativa ai dati fino ad ora disponibili relativi alle consultazioni popolari sull’introduzione (o il divieto) del same-sex marriage, si proverà a fornire degli spunti di riflessione circa l’opportunità – per un ordinamento democratico costituzionale – di prevedere il ricorso al referendum nella definizione degli spazi di libertà di una minoranza.

In the path already drawn by another article published in this journal, concerning the analysis on the use of direct democracy in the delicate sphere of LGBT minority rights, this contribution tries to enhance the investigation. The number of analyzed countries (namely, California, Croatia, Ireland, Romania, Slovakia, Slovenia, Taiwan), as well as period of investigation (2008-2019) can provide a clear picture of this phenomenon. In particular, after an examination off all available data related to popular vote on the introduction (or ban) of same-sex marriage, this article will debate over the opportunity – for a constitutional democratic system – to allow the use of the referendum to define the «boundaries» of minorities’ fundamental freedoms.

 

* Ricercatore di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Padova

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU

di Alice Margaria*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Questo contributo mette in luce la definizione di paternità che emerge dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di procreazione medicalmente assistita e gestazione per altri. Adottando una prospettiva socio-giuridica, l’analisi giurisprudenziale delinea una figura paterna dai tratti sia convenzionali che nuovi. Sebbene il dato biologico mantenga un ruolo decisivo nel determinare a chi spetti lo status paterno, infatti, l’effettivo coinvolgimento del padre nella vita dei figli o almeno l’intenzione di parteciparvi assumono una crescente rilevanza nel ragionamento della Corte Edu. Questa rilevanza, tuttavia, non è assoluta bensì rimane condizionata dalla presenza di un contesto di ‘paternità convenzionale’. La Corte Edu, pertanto, non si discosta totalmente dal paradigma ‘convenzionale’, ma ‘si limita’ ad arricchire quest’ultimo con il ‘nuovo’ tratto di care. Pur trattandosi di una mera aggiunta, tale ricostruzione della paternità che ruota attorno alla concettualizzazione di care quale tratto (anche) paterno, appare un primo, importante passo verso il ripensamento della divisione del lavoro di cura tra uomini e donne e, più in generale, verso un’uguaglianza di genere sostanziale.

This paper traces the definition of fatherhood which emerges from the jurisprudence of the European Court of Human Rights pertaining to assisted reproduction and surrogacy. Adopting a socio-legal perspective, the jurisprudential analysis sketches a father figure which includes both change and continuity. Although biology maintains a decisive role in determining who is to be granted the paternal status, the father’s actual involvement in the children’s lives and/or his caring intentions take on an increasing importance in the reasoning of the Court. This relevance, however, is not absolute but remains contingent on the existence of a wider ‘conventional’ context. The Court, therefore, does not depart totally from the paradigm of ‘conventional fatherhood’, but ‘merely’ enriches the latter with the ‘new’ trait of care. Although a prima facie mere addition, this reconstruction of fatherhood, which revolves around the conceptualisation of care as a paternal trait (too), appears to be a first, important step towards rethinking the division of care responsibilities between men and women and, more generally, towards substantial gender equality.

 

* Research Fellow, Max Planck Institute for Social Anthropology, Department of ‘Law and Anthropology’, Halle (Germania)

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Il riconoscimento dell’identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya


di Elena Falletti*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Caster Semenya è una atleta sudafricana diventata nota per aver vinto delle medaglie olimpiche nelle gare atletiche di mezzofondo, la sua specialità. Recentemente è stata protagonista di una importante decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport), il tribunale arbitrale per lo sport. La questione in discussione riguarda il fatto che il corpo di Caster produce naturalmente, e non attraverso il doping, una quantità di testosterone che, secondo le altre atlete e la IAAF, le fa guadagnare un vantaggio sleale nelle competizioni atletiche. Siffatta produzione ormonale è dovuta alla sindrome che caratterizza Caster dalla sua nascita, ovvero il 46XY. Al fine di equiparare le “forze” sulla pista atletica, la IAAF ha limitato la tolleranza di 5 nanomoli di testosterone per litro di sangue per le atlete con sindrome 46XY. Caster ha sfidato questa disposizione davanti al CAS, mentre la IAAF ne ha sospeso l’applicazione. Il 1 ° maggio 2019, la Corte Arbitrale per lo Sport ha rigettato l’istanza e Caster nel frattempo ha mutato i suoi obiettivi sportivi. L’interesse di questa decisione va oltre la questione sportiva perché impone una conformità di genere anche a scapito della salute e delle qualità individuali che dovrebbero rendere unica ogni persona. Lo scopo di questo contributo è dimostrare perché la decisione del CAF non riguarda solo la salute degli atleti, ma consiste nella violazione di una barriera che deve rimanere insormontabile: il rispetto della dignità (e quindi delle caratteristiche) della persona.

 

Caster Semenya is a South African athlete famous for winning Olympic medals in the middle distance race, her specialty. She was recently the subject of a decision by the Court of Arbitration for Sport. Caster’s body naturally produces, and not through doping, a quantity of testosterone which according to her competitors and the IAAF makes her to gain an unfair advantage in athletic competitions. This hormonal production is due to the syndrome that characterizes Caster from her birth, namely the 46XY. In order to “equalize” the “forces” on the athletic track, the IAAF has set a limit of 5 nanomoles of testosterone per liter of blood on the runners who had the 46XY syndrome. Caster challenged this provision before the CAS and the IAAF suspended it for a certain period. On May 1st 2019, the Court of Arbitration for Sport rejected her claim, and in the meantime Caster changed her sport goals.The interest of this decision goes beyond the athletics matter because it imposes a gender conformity even to the detriment of the health and of individual qualities that should make each person unique. The purpose of this paper is to demonstrate why the CAF decision does not only concern the health of the athletes, but it consists of the violation of a barrier that must remain insurmountable: the respect for the dignity (and therefore for the characteristics) of the person.

 

*Ricercatrice di diritto privato comparato presso LIUC

 

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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Anche i rifugiati transgender hanno diritto al cambio del nome: un passo avanti nel riconoscimento dei bisogni dei richiedenti e rifugiati SOGI in ambito CEDU

di Carmelo Danisi e Nuno Ferreira *

 

Con la sua prima decisione riguardante il trattamento di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato, ai sensi dell’art. 1(2) della Convenzione di Ginevra del 1951, in ragione della loro identità di genere, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha adottato una posizione chiara a loro tutela. L’esame del caso Rana c. Ungheria (16 luglio 2020, no. 40888/17) risulta infatti fortemente ispirato tanto dal principio di eguaglianza e non discriminazione quanto dalla necessità che gli Stati europei garantiscano una protezione effettiva dei diritti sanciti nella Cedu e non illusori. L’azione dinanzi la Corte europea è stata avviata da un cittadino iraniano che, seppur nata donna, si era da sempre riconosciuto e comportato come uomo in Iran. Giunto in Europa, otteneva lo status di rifugiato in Ungheria proprio per la persecuzione temuta in base alla sua identità di genere. Poco dopo, il sig. Rana richiedeva alle autorità ungheresi competenti in materia di immigrazione di poter modificare il suo nome e il suo genere nei documenti di identità in maniera che potessero corrispondere alla sua reale identità di genere. Stabilendo che solo lo Stato di origine dei rifugiati poteva essere competente in materia di atti di nascita, le autorità ungheresi rigettavano tale richiesta. Tuttavia, chiamata a esprimersi sul caso, la Corte costituzionale ungherese intimava il legislatore di quel Paese a modificare il quadro giuridico esistente in modo da non escludere dalla procedura di modifica del nome coloro che, pur non essendo nati in Ungheria, vi risiedono. A suo avviso, tale riforma appariva necessaria per poter garantire un diritto fondamentale – quello al nome – che, specie ove segue l’affermazione di genere, ha un impatto diretto sull’identità e la dignità personale. Del resto, come aveva argomentato il sig. Rana dinanzi la Corte Edu, la mancata registrazione della nascita in Ungheria non poteva ritenersi un ostacolo insormontabile non potendo ragionevolmente essergli richiesto di rivolgersi per ottenere nuovi documenti alle stesse autorità iraniane dalle quali era fuggito.

La Corte Edu innanzitutto ribadisce come l’identità di genere costituisca un aspetto fondamentale della vita privata di un individuo, protetta (more…)

Da Bologna una svolta storica verso gli effetti pieni dell’adozione in casi particolari

di Angelo Schillaci

1.
Pubblichiamo l’importante decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Bologna (est. Pres. Spadaro) ha affermato, per la prima volta a quanto consta, che l’adozione in casi particolari di cui all’articolo 44 legge n. 184/1983 instaura legami di parentela ulteriori rispetto a quello con il solo genitore adottante.

Si tratta di una pronuncia assai rilevante, che segna un ulteriore passo in avanti nel (lungo) cammino verso la piena e completa affermazione del principio dell’unicità dello status di figlio, ormai consacrato dall’art. 74 del codice civile, a seguito della cd. riforma della filiazione del 2012/2013 (legge n. 219/2012 e d. lgs. n. 174/2013).

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Un’altra storica decisione della Corte Suprema: è illegittimo licenziare un lavoratore perché omosessuale o transgender

di Angioletta Sperti*

Dopo la nota pronuncia (Obergefell v. Hodges) con cui nel 2015 dichiarò incostituzionali i divieti statali ai same-sex marriages,  estendendo a tutti gli Stati Uniti il diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso, con una nuova storica decisione la Corte Suprema ha riconosciuto che, in base al diritto federale, nessun lavoratore può essere licenziato perché omosessuale o transgender.

La sentenza, Bostock v. Clayton County, Georgia, riunisce tre ricorsi sollevati da alcuni lavoratori a tempo indeterminato licenziati per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere: il caso di Gerald Bostock, licenziato dalla contea di Clayton in Georgia per condotta “inappropriata” dopo essere entrato a far parte di un gruppo sportivo gay;  il caso di Donald Zard licenziato dalla Altitude Express dopo aver dichiarato pubblicamente la propria omosessualità ed, infine, il caso di Aimee Stephens dipendente della Harris Funeral Homes, licenziato dopo aver comunicato al datore di lavoro la propria intenzione di “vivere a lavorare a tempo pieno come donna”.

Ciascuno dei ricorrenti aveva contestato la legittimità del licenziamento in base al Civil Rights Act del 1964 (Titolo VII dello U.S. Code) che vieta la discriminazione nei luoghi di lavoro in base alla razza, al colore della pelle, alla religione, al sesso ed alle origini nazionali. La difesa dei lavoratori adduceva, in particolare, che un datore di lavoro che licenzia una persona perché omosessuale o transgender adotta di fatto tale decisione per caratteristiche personali o per atti che non avrebbe considerato “problematici” in soggetti di sesso diverso. In Bostock la Corte Suprema accoglie, quindi, questa interpretazione chiarendo che “il sesso ha giocato un ruolo necessario ed indistinguibile nella decisione” dei datori di lavoro di licenziare, come vietato dal Titolo VII.

La decisione è stata assunta dalla Corte Suprema con una maggioranza di 6 giudici su 9. A favore hanno votato, infatti, anche alcuni dei suoi componenti di orientamento conservatore, come il Presidente della Corte, il giudice Roberts (che in Obergefell aveva criticato, in un’opinione dissenziente, il ruolo creativo della Corte nell’estensione del diritto al matrimonio) e il giudice Gorsuch, nominato da Trump, che è peraltro l’estensore della pronuncia.

Il profilo su cui si incentra la motivazione è quindi la corretta interpretazione della formula “a causa del sesso” (because of sex) che il Titolo VII individua come illegittima causa di discriminazione verso il lavoratore. Il giudice Gorsuch, seguendo una una tecnica di interpretazione rigidamente aderente al testo della legge (textualism) – da lui stesso giudicata in passato come la più corretta e brandita dal giudice Scalia come una bandiera contro l’attivismo giudiziario della Corte Suprema in tema di diritti civili – sostiene che la conclusione della Corte a favore del lavoratore discende come “diretta applicazione del Titolo VII, interpretato in base al significato ordinario delle parole al momento della loro adozione”.

La maggioranza della Corte, dunque, sostiene che (more…)

Quando l’odio (non) diventa reato. Il punto sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia

di Giacomo Viggiani*

Pubblichiamo la anticipazione dal prossimo numero del semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere www.geniusreview.eu

Il contributo si propone di fornire un aggiornamento sul fenomeno dei crimini d’odio di matrice omotransfobica in Italia. In particolare, ci si concentrerà sulla percezione e sul contrasto di questi reati, rendendo per la prima volta noti in lingua italiana i dati raccolti all’interno di due progetti co-finanziati dalla Commissione Europea. Si farà poi il punto sugli strumenti a disposizione per la repressione di questi reati e sulla situazione dei servizi di supporto alle vittime.

The paper aims at providing an update on the phenomenon of anti-LGBT hate crime in Italy. In particular, it focuses on the awareness and tackling of these crimes, making available the data collected within two projects co-financed by the European Commission in Italian for the first time. It also takes stock of the tools available for the repression of these crimes and the situation of victim support services.

 

* Ricercatore di Filosofia del Diritto, Università degli Studi di Brescia

(contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco pubblicato online first, destinato a GenIUS 2020-1)

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