aggravante per finalità di discriminazione/MERITO

Tribunale di Trieste, ordinanza del 2 dicembre 2011 (est. Tomassini) REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI DISCRIMINAZIONE O DI ODIO ETNICO, NAZIONALE, RAZZIALE O RELIGIOSO – REATI COMMESSI PER FINALITÀ DI ODIO PER ORIENTAMENTO SESSSUALE – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 3 L. 205 DEL 1993 – INSUSSISTENZA – FINALITÀ DI DISCRIMINAZIONE PER ORIENTAMENTO SESSSUALE – CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 3 L. 205 DEL 1993 E PROCEDIBILITÀ D’UFFICIO EX ART. 6 L. 205 DEL 1993 – SUSSISTENZA

Le nozioni di “discriminazione” e di “odio” richiamati dall’art. 3 L. 205 del 1993 sono dissimili: l’aggravante per ragioni di odio può essere riconosciuta esclusivamente allorché tale odio sia caratterizzato da ragioni etniche, nazionali, razziali o religiose, ogni estensione all’odio motivato dall’orientamento sessuale configurando analogia in malam partem; per contro, la finalità di discriminazione è richiamata dal Legislatore in modo indifferenziato (come si desume dell’avversativo “o”, dalla declinazione al singolare e dall’uso del genere maschile), ben potendosi configurare anche nell’ipotesi in cui il reato sia finalizzato a discriminare un’intera categoria di soggetti in ragione dell’orientamento sessuale; all’applicabilità dell’aggravante ex art. 3 L. 205 del 1993 consegue la procedibilità d’ufficio ex art. 6 L. 205 del 1993

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 3, 6 L. 205 del 1993.

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