status filiationis alla nascita/MERITO

Tribunale di Taranto, decreto del 31 maggio 2022 (pres. M. Maggi; est. V. Gloria) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – BAMBINO NATO DA COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – TUTELA DEL MINORE – LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL’ART. 8 LEGGE 40/2004

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla prima sezione della Corte di Cassazione, secondo una lettura costituzionalmente orientata  possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

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Corte d’Appello di Cagliari, decreto del 16 aprile 2021* (pres. M. Mura; est. D. Aru) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Brescia, decreto dell’11 novembre 2020 (pres. E. Consolandi; est. A. Tinelli) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

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Tribunale di Genova, decreto del 4 novembre 2020* (pres. D. Canepa; est. A. Bertini) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Trento, decreto del 27 maggio 2020 (pres. est. R. Fermanelli)  COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – ATTO DI NASCITA CON LA INDICAZIONE DI DUE MADRI – FORMATO PRESSO IL COMUNE DI NASCITA – TRASCRIZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – ILLEGITTIMITA’

Nell’ipotesi di atto di nascita formato presso il comune di nascita con la indicazione di due madri, in seguito a fecondazione eterologa posta in essere da una coppia di genitori dello stesso, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrizione dello stesso presso il comune di residenza.

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Tribunale di Cagliari, decreto del 28 aprile 2020* (pres. I. Tamponi; est. A. Gana) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Corte di appello di Roma, decreto del 23 aprile 2020* (pres. F. Mangano; est.  R. Massera) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Gli articoli 8 e 9 l. n. 40/2004 determinano che sia genitore la donna in forza del consenso da lei prestato alla pratica di PMA e della conseguente assunzione di responsabilità da parte sua, anche in assenza di legame biologico o genetico, in virtù del principio preminente del superiore interesse del minore e del principio di non discriminazione del minore derivante da una scelta dei genitori.

Riferimenti normativi: Legge n. 40 del 2004, articoli 8 e 9.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Bergamo, decreto del 20 aprile 2020* (pres. est. M.C. Elda) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Rimini, decreto del 25 gennaio 2020* (pres. F. Miconi; est. C. Zito) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Corte d’appello di Trento, decreto del 16 gennaio 2020 (pres. A.M. Creazzo; est. C. Gattiboni) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

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Corte d’appello di Perugia, decreto del 18 novembre 2019* (pres. C. Matteini; est. F. Altrui) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia di donne che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Rovereto, decreto del 19 aprile 2019* (pres. G. Adilardi; est. M. Dieni)  COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – ATTO DI NASCITA CON LA INDICAZIONE DI DUE MADRI – FORMATO PRESSO IL COMUNE DI NASCITA – TRASCRIZIONE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA – RIFIUTO DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE – ILLEGITTIMITA’

Nell’ipotesi di atto di nascita formato presso il comune di nascita con la indicazione di due madri, in seguito a fecondazione eterologa posta in essere da una coppia di genitori dello stesso, è illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di trascrizione dello stesso presso il comune di residenza.

[*si ringrazia l’avv. Vincenzo Miri per l’invio della decisione]

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Tribunale di Genova, decreto del 8 novembre 2018 (pres. est. D. Canepa) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – ISCRIZIONE ANCHE DELLA MADRE NON BIOLOGICA

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia dello stesso sesso deve iscriversi anche il nome della madre non biologica nell’atto di nascita del minore.

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Corte d’appello di Perugia, decreto del 7 agosto 2018 (pres. S. Ligori; est. F. Altrui) STATO CIVILE – ATTO DI NASCITA – INDICAZIONE DI DUE MADRI – TRASCRIZIONE – AMMISSIBILITÀ – ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE – CONFORMITÀ – PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – ELEMENTO VOLONTARISTICO E CONSENSUALE – PREMINENZA RISPETTO ALLA DERIVAZIONE GENETICA – DETERMINAZIONE DELLA FILIAZIONE IN BASE AL CONSENSO ALLA TECNICA DI P.M.A. – SUSSISTENZA

L’atto di nascita straniero, validamente formato a seguito di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e recante l’indicazione di due madri, non contrasta con l’ordine pubblico internazionale per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell’ordinamento italiano dalla l. n. 40/2004, rappresentando quest’ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario. In ipotesi di procreazione medicalmente assistita si deve rilevare come a norma dell’art. 8 della legge 40 del 2004 l’elemento volontaristico e consensuale abbia assoluta preminenza rispetto alla derivazione genetica, sicché il criterio di determinazione della filiazione si basa esclusivamente sul consenso dei due membri della coppia alla tecnica di p.m.a.

COMMENTI:

SCHILLACI, Joan ha due mamme/2: la conferma della Corte d’Appello di Perugia, in ARTICOLO29, 2018

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Tribunale di Bologna, decreto del 6 luglio 2018 (pres. M. Betti; est. S. Migliori) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia dello stesso sesso che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

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Tribunale di Pistoia, decreto del 5 luglio 2018 (pres. F. Amato; est. L. Maione) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

Nell’ipotesi di nascita in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero da parte di una coppia dello stesso sesso che abbia espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della coppia che ha espresso il relativo consenso, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

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Corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, sentenza del 15 giugno 2018 (pres. A. Cocchiara; est. G. Casaburi) COPPIA DELLO STESSO SESSO – ADOZIONE COPARENTALE (STEPCHILD ADOPTION) – ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – AMMISSIBILITA’  – DECADENZA AUTOMATICA DELLA MADRE GENETICA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE – INSUSSISTENZA – FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – APPLICABILITÀ

L’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione nel caso in cui sussista un genitore biologico che ha cura del minore in quanto la norma non sottende una grave carenza delle figure genitoriali; l’adozione non comporta la decadenza automatica della madre genetica dalla responsabilità genitoriale. La richiesta di adozione deve essere accolta anche in una diversa e più ampia prospettiva, tenendo conto che nella specie il bambino è nato in seguito a fecondazione eterologa realizzata all’estero e che la coppia di genitori ha espresso consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004, sicché debbono applicarsi le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano la genitorialità da p.m.a. eterologa, le quali ben possono operare anche con riferimento alle coppie omosessuali, che illegalmente, o all’estero, abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a.

COMMENTI: M. Gattuso, Corte di appello di Napoli: i bambini arcobaleno sono figli di entrambi i genitori sin dalla nascita, in ARTICOLO29, 2018

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Tribunale di Torino, decreto del 21 maggio 2018 (pres. D. Giannone; est. M. Carbonaro) e decreto dell’11 giugno 2018 (pres. C. Castellani; est. A. La Manna) COGNOME – GENITORI DELLO STESSO SESSO – ATTRIBUZIONE DI DOPPIO COGNOME ALLA NASCITA – MANIFESTA ILLICEITÀ O ABNORMITÀ – ESCLUSIONE

Nell’ipotesi di provvedimento dell’ufficiale dello stato civile di riconoscimento della doppia genitorialità per figlio nato in seguito a procreazione medicalmente assistita da coppia dello stesso sesso, il quale attribuisca al nato il doppio cognome, preso atto dell’operato dell’Ufficiale di stato civile soggetto a specifiche impugnative previste dalla legge ex artt. 263 ss. c.c. ed ex artt. 95 ss. DPR 396/2000, non emergono profili di manifesta e radicale illiceità o abnormità, in quanto la registrazione del riconoscimento da parte dell’Ufficiale di stato civile appare coerente con la tutela dell’interesse del minore, principale parametro di riferimento della prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, su questioni affini.

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