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É definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga

FINALE’ appena divenuta definitiva (il 21 ottobre) la sentenza della Corte europea dei diritti umani che condanna l’Italia per violazione della vita familiare delle coppie gay e lesbiche.

Come si rammenterà, la Corte di Strasburgo con  decisione del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia, ha condannato l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.

L’Italia aveva tre mesi per la presentazione di un eventuale ricorso alla Grande Camera, ma il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto del tutto insensato appellare la sentenza nel momento in cui il Parlamento procedeva ad incardinare il disegno di legge sulle Unioni civili volto proprio a dare una risposta in relazione alla affermata violazione dei diritti umani delle persone lgbti.

Com’è pure noto, tuttavia, la legge già incardinata non è stata discussa e non sappiamo quando lo sarà  (si ipotizza l’inizio della discussione soltanto nel gennaio del 2016).

Come si ricorderà, la Corte europea ha affermato la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, condannando il nostro Paese a risarcire simbolicamente il danno patito con l’importo di € 5.000,00, oltre imposte, per ognuno dei ricorrenti, cui vanno aggiunte (more…)

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Wojciech+Weiss+++weiss-zaczytanaPubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

AUTORECENSIONI/ Omosessualità, eguaglianza, diritti. Desiderio e riconoscimento

getImage.phpContinua su ARTICOLO29 la presentazione delle iniziative editoriali in materia di orientamento sessuale ed identità di genere. Fra i numerosissimi volumi usciti in Italia negli ultimi tempi, il libro curato da Angelo Schillaci si distingue certamente grazie ai molti temi affrontati ed alla profondità dell’analisi giuridica.

di Angelo Schillaci*

Il volume nasce da una esperienza di collaborazione maturata per più di un anno all’interno di un gruppo di giovani giuristi (docenti, ricercatori e avvocati), e propone una disamina delle principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali e della loro vita familiare, riorganizzando – per tematiche trasversali – il materiale proveniente dall’esperienza giuridica interna, internazionale e comparata, affrontando la questione omosessuale nell’ottica dell’intreccio tra dignità, libertà, e riconoscimento.
Il volume è diviso in tre sezioni. La prima affronta le principali questioni legate alla protezione delle persone omosessuali, con riferimento, in particolare, alla protezione costituzionale dell’identità sessuale (Cap. I. A. Ratti), al riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’orientamento sessuale (Cap. II, A. Ciervo), alla repressione penale dell’omofobia (Cap. III, A. Cerrone) e alla protezione dei dati personali relativi all’orientamento sessuale (Cap. IV, J. L. Jiménez Ruiz). (more…)

Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

passapUn diplomatico italiano sposato in Argentina con persona dello stesso sesso, in occasione del trasferimento dall’ambasciata di Buenos Aires a quella di Dheli, chiede il rilascio del passaporto diplomatico al proprio coniuge. In seguito al rifiuto del Ministero degli Affari Esteri, ricorre al T.A.R. Lazio, che tuttavia con sentenza del 23 ottobre 2013 rigetta il ricorso, sul rilievo che il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è ammesso nel nostro Paese e che non ricorrono nella specie questioni attinenti a diritti fondamentali, ma solo questioni patrimoniali, di talchè non potrebbe operarsi quel “giudizio di omogeneità” fra coppie gay e coppie coniugate auspicato dalla Corte costituzionale nel 2010 e dalla Corte di cassazione nel 2012 (il passaporto verrà poi rilasciato su ordine dell’allora ministro degli esteri Emma Bonino). In questa nota critica, l’Autrice spiega le ragioni, tratte dalla giurisprudenza nazionale ed europea, per cui la decisione del T.A.R. non la persuade.

di Alessia Bausone*

1. Il caso

Il Sig. C. B. è un funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri. Ruolo che ha svolto presso l’Ambasciata italiana a Buenos Aires nel quadriennio 2008-2012 con la qualifica di Primo Consigliere Commerciale. Terminato tale periodo, a partire dal 26 novembre 2012, il Sig. C. B. è stato destinato a prestare servizio in India presso l’Ambasciata italiana a New Delhi. Come funzionario diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, al Sig. C. B. è stato rilasciato il passaporto diplomatico ai sensi del D.M. 30 dicembre 1978, n. 4668 bis[1]. Tale documento è particolarmente importante, in quanto serve ad identificare il portatore come rappresentante diplomatico del proprio Paese. Gli consente di usufruire dell’immunità diplomatica ai sensi del diritto internazionale, oltre a concedergli la possibilità di essere esentato da formalità come la perquisizione dei bagagli o i controlli doganali o legate alle leggi locali del Paese ospitante. Oltre al passaporto diplomatico, al Sig. C. B. è stata riconosciuta una indennità di servizio all’estero adeguata al cambio di sede[2] e, anche, un contributo per le spese di trasporto delle proprie “masserizie” da Buenos Aires a New Delhi[3].

Il Sig. C. B. oltre a vantare un’ottima posizione lavorativa, ha anche una felice vita familiare. Difatti ha convissuto (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

unnamedIn seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

“Camera matrimoniale solo per coppie etero sposate”: il caso Bull v. Hall deciso dalla U.K. Supreme Court.

images di Denise Amram*

L’Autrice commenta la decisione della Supreme Court of Justice, Bull and another v Hall and another, decisione del 27 novembre 2013 resa dalla Corte Suprema inglese, concernente la possibilità di qualificare come comportamento discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale il rifiuto da parte del proprietario di un Bed & Breakfast di far occupare una camera matrimoniale ad una coppia omosessuale unita in una civil partnership. Grazie anche ad alcune considerazioni di carattere comparatistico, l’A. coglie l’opportunità per illustrare alcuni dei nodi più controversi emergenti dal bilanciamento tra autonomia privata e diritto antidiscriminatorio.

The Author comments on the Supreme Court judgment Bull and another v Hall and another, november, 27 2013 . The case concerned whether or not the refusal to allow a homosexual couple in a civil partnership to occupy a double room constitutes discrimination on the ground of sexual orientation. Thanks to some comparative remarks the Author takes the opportunity to illustrate some controversial issues arising from the balance between the Freedom of Contract and the enforcement of the Anti-discrimination Law.

La vicenda.

Ai signori Hall e Preddy, coppia omosessuale inglese, veniva negata la possibilità di alloggiare in una camera matrimoniale del Bed & Breakfast di proprietà dei ricorrenti, in quanto secondo il regolamento della struttura “out of a deep regard for marriage we prefer to let double accommodation to heterosexual married couples only”.

La coppia, unita in una civil partnership, aveva, infatti, prenotato la camera telefonicamente, ignorando la sussistenza (more…)

Autorecensioni/ Omosessualità e diritti. I percorsi giurisprudenziali e il dialogo globale delle Corti costituzionali

ImmagineMentre nel dibattito pubblico si riaccende la disputa sulla via più sicura e veloce verso la rimozione della discriminazione matrimoniale, il 31 gennaio arriva in libreria un volume di grande interesse che ripercorre con intelligenza ed interessanti spunti critici la storia dell’evoluzione giurisprudenziale a livello globale in materia di riconoscimento dei diritti delle persone omosessuali e delle coppie dello stesso sesso.

di Angioletta Sperti *

Negli ultimi quindici anni, il tema dei diritti degli omosessuali e delle coppie dello stesso sesso ha assunto una dimensione globale e si può ragionevolmente sostenere che quello per i diritti degli omosessuali costituisca il fronte più caldo nelle rivendicazioni dei diritti civili del nostro tempo. In questo confronto, le Corti costituzionali e supreme operano come gli attori principali, spesso a fronte dell’inerzia dei legislatori e della loro incapacità di operare una sintesi tra posizioni contrapposte. Non può non ravvisarsi nell’attuale “stagione dei diritti” degli omosessuali, un’ulteriore manifestazione del successo a livello globale dei giudici (la cd. judicialization), chiamati spesso a risolvere questioni che in passato (more…)

Nota a Corte EDU, Vallianatos e altri c. Grecia

Zeus of Artemision, copper (ca. 460 B.C.)Con la decisione del 7 novembre, la Grande Chambre della Corte europea dei diritti umani ha giudicato illegittima la normativa greca che prevedeva unioni civili riservate soltanto a coppie formate da persone di sesso diverso, escludedo le coppie omosessuali, in quanto in contrasto con gli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti umani .

 di Lucilla Conte*

1. Il tema della decisione

Con la pronuncia in commento, Vallianatos e altri c. Grecia (Grande Chambre, ric. n. 29381/09 e n. 32684/09), 7 novembre 2013, la Grande Chambre della Corte EDU  ha giudicato in contrasto con gli articoli 14 e 8 della Convenzione EDU la normativa, introdotta in Grecia con legge n.3719/2008 denominata  “Riforme concernenti la famiglia, i figli e la società”.

Tale legge istituisce per la prima volta in Grecia la possibilità di contrarre unioni civili, riservandola tuttavia esclusivamente a persone di sesso diverso (il dettato della Sezione I è chiaro: «A contract between two different-sex adults governing their life as a couple (“civil union”) shall be entered into by means of a notarized instrument in the presence of the parties. The contract shall be valid from the date of which a copy of the notarized instrument is lodged with the civil registrar for the couple’s place of residence. It shall be recorded in a special civil register»).

La ratio della legge n.3719, come emerge anche dalla relazione di accompagnamento, è quella di conferire un riconoscimento giuridico alle  unioni non matrimoniali – le quali rappresentano un modello relazionale affermatosi con un certa frequenza all’interno della società, e in rapporto al quale possono svilupparsi esigenze di tutela ulteriore (come quella del/dei figlio/i nati all’interno di tali unioni) cui il legislatore non intende restare indifferente. (more…)

Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla (more…)

Autorecensioni/Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione

2012-10-23 00.05.31Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di Raffaele Torino, Roma TrE-Press 2013 è un e-book che raccoglie gli interventi di analisi e commento sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 occorsi nell’ambito del seminario svoltosi in data 4 giugno 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché in occasione dell’incontro successivamente promosso in Bologna dall’Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford.

di Raffaele Torino

Il 15 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza (la n. 4184) che è immediatamente assurta agli onori della cronaca italiana per il suo oggetto e le sue statuizioni, generando finanche le eccessive reazioni di alcuni politici italiani, i quali sono giunti a invitare il Capo dello Stato a promuovere un procedimento disciplinare contro il giudice estensore. (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)

Tutela delle unioni fra persone dello stesso sesso: gli accordi stragiudiziali per il danno da morte

2012-10-21 00.04.49Il portale ARTICOLO 29 si è dato tra i suoi compiti la ricostruzione delle regole già applicabili in tema di tutela dei diritti fondamentali in materia di orientamento sessuale e di identità di genere. Tali regole non si evincono soltanto dalle, poche, leggi vigenti e dalle decisioni dei giudici italiani ed europei, le quali creano precedenti che possono essere indicativi anche per le decisioni successive, ma anche da quanto emerge dall’attività che gli operatori del diritto svolgono stragiudizialmente raggiungendo accordi a tutela dei loro assistititi. Presentiamo dunque due casi nei quali le parti private (il convivente gay di una persona deceduta e la compagnia di assicurazione) hanno riconosciuto la rilevanza del rapporto di convivenza tra persone dello stesso sesso (MG).

di Laura Granata

La strada per il riconoscimento pieno dei diritti degli omosessuali è ancora irta di ostacoli, come si sa.

Similmente anche i diritti del convivente more uxorio gay, allorquando il proprio compagno/a muoia o riporti gravi lesioni in seguito ad un fatto illecito (per incidente stradale, per malasanità, etc.) sono spesso misconosciuti.

Tuttavia, ultimamente, qualche sporadica apertura è stata dimostrata da alcune compagnie di assicurazioni che hanno risarcito i danni subiti in proprio dal convivente more uxorio omosessuale, quale vittima secondaria, in seguito a due episodi di malasanità. (more…)

Anche il coniuge dello stesso sesso del cittadino comunitario ha diritto di stabilirsi in Italia ai sensi del t.u. sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’U.E.

familyframes

Alla luce della recente interpretazione “gender neutral” data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo alla nozione di matrimonio, del riconoscimento operato dalla Corte Costituzionale del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia e dell’estensione del concetto di “famiglia” a tali coppie effettuato dalla Cassazione, la decisione del  Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013, in commento consolida il più recente orientamento giurisprudenziale che, raccogliendo l’invito della Suprema Corte a garantire alle unioni same sex un trattamento omogeneo a quello delle coppie eterosessuali coniugate, riconosce rilevanza al matrimonio officiato all’estero tra persone dello stesso sesso ai fini della concessione del permesso di soggiorno, ex art. 2 del Dlgs n. 30/07, al coniuge extracomunitario di cittadino dell’Unione Europea.

di Giovanni Genova (*)

1. Premessa

Un cittadino brasiliano, validamente ed efficacemente sposato in Portogallo con un cittadino portoghese, a seguito del trasferimento in Italia del marito, chiede al Questore di Pescara l’emissione in proprio favore di un permesso di soggiorno quale coniuge di cittadino comunitario, ai sensi del testo unico sulla circolazione e sul soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea (more…)

Omogenitorialità biologica, intenzionale e sociale in una recente sentenza inglese

family                                                                di Elisa Battaglia

La England and Wales High Court ha stabilito un precedente destinato ad avere importanti conseguenze sul concetto di paternità nelle famiglie omogenitoriali. Con la  pronuncia del 31 gennaio 2013, S. c. D. e E. e T. c. X. e Y., la Corte ha infatti riconosciuto a due uomini gay, che hanno donato il loro sperma a due coppie lesbiche, il diritto di far parte della vita dei loro figli biologici.

I fatti: S. e T., uniti sentimentalmente da tanti anni, accolgono la richiesta di D. ed E., una coppia lesbica che desidera avere un bambino ricorrendo allo sperma di un donatore. Le due coppie sono legate da forte amicizia e sono vicine di casa. Viene deciso che S. non sarà il padre formalmente ma, cosa per i due uomini più importante, lo sarà agli occhi del bambino. S. desidera infatti partecipare alla crescita del bambino come figura genitoriale di riferimento. Tuttavia, nessun accordo scritto viene stipulato tra le parti. Inizialmente i rapporti tra le due coppie restano ottimi e i bambini (poco dopo nascerà anche una sorella tramite lo stesso padre donatore) (more…)

Il Comune di Milano annota l’unione inglese nei suoi registri

00Con decisione in data 7 maggio 2013 il Comune di Milano, Settore servizio al cittadino, ha ammesso l’annotazione dell’atto di Civil Partnership, contratto nel 2010 da due cittadini italiani, nel registro delle Unioni Civili istituito dal capoluogo lombardo nel 2012.

Come si rileva dalla motivazione dell’atto amministrativo, il provvedimento fa esplicita applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di cassazione n. 4184/2012 nella quale la Suprema Corte aveva affermato che i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, pur non potendo contrarre matrimonio in Italia né potendolo trascrivere ove contratto all’estero, sono comunque titolari del diritto alla “vita familiare” (more…)

Monito del presidente della Corte costituzionale


gallo e napolitano
Monito del Presidente della Corte costituzionale, prof. Franco Gallo sul dovere costituzionale del Legislatore italiano di dare riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali.

In occasione della relazione tenuta per la Riunione straordinaria della Corte Costituzionale del 12 aprile 2013, il Presidente ha voluto ricordare l'”invito” rimasto sinora inascoltato” contenuto nella sentenza n. 138 del 2010, dove la Corte avendo escluso l’illegittimità costituzionale delle norme che limitano l’applicazione dell’istituto matrimoniale alle unioni tra uomo e donna, aveva nel contempo affermato “che due persone dello stesso sesso hanno comunque il «diritto fondamentale» di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione”, affidando perciò al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni.
Come noto, la sentenza n. 138 del 2010 s’era prestata in dottrina a diverse letture. Era stato osservato da alcuni come la Corte avesse inteso mandare un primo segnale al Parlamento, secondo il noto schema delle sentenze monito, col quale in un primo tempo la Consulta rileva la sussistenza d’un vuoto di tutela, segnalandone via via la necessità e l’urgenza ove il legislatore resti inerte; altri avevano evidenziato per contro una certa timidezza della Corte di talchè non si sarebbe potuto parlare di una vera sentenza monito e non era mancato difatti chi aveva espresso una certa insoddisfazione per l’eccessiva cautela della Consulta a fronte d’un legislatore particolarmente riottoso. (more…)