Articoli taggati con divorzio imposto

Il Tribunale di Milano su matrimonio e divorzio imposto

fotoIl Tribunale di Milano sez. IX civ., con decreto 22 aprile 2015 (Pres. G. Servetti, est. G. Buffone), depositato appena il giorno seguente alla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata in data 21 aprile 2015 n. 8095, ha ritenuto che in caso di rettificazione anagrafica di sesso di un membro di una coppia sposata sia necessario verificare in concreto la volontà dei coniugi di restare coniugati. Tale verifica deve essere operata in sede giudiziale al momento della rettificazione e, comunque, anche con accertamento successivo in tutti i casi in cui la sentenza di rettificazione anagrafica sia intervenuta prima del deposito della decisione della Consulta (sentenza. n. 170 del 2014)  «poiché – in difetto dell’intervento additivo della Corte delle Leggi – non era possibile, per i coniugi, in corso di processo di rettifica, comunicare la volontà di continuare a rimanere una “coppia”»; in questi ultimi casi, deve dunque «accertarsi la effettiva volontà dei coniugi (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 giugno 2013 n. 14329) rendendoli partecipi del procedimento promosso dal P.M., disponendone l’audizione». In sintonia con la Corte di Cassazione, nella decisione i giudici milanesi affermano, inoltre, che nel caso in cui i coniugi vogliano restare sposati, il matrimonio resti valido sino alla emanazione di una legge e sollecitano ancora una volta il Parlamento a superare una inerzia che potrebbe pure provocare «una nuova reazione della Corte delle Leggi».

Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

images3In questa seconda riflessione pubblicata da Articolo29 sulla recente decisione della Grande Camera della Corte di Strasburgo, Hämäläinen c. Finlandia, sul caso del divorzio imposto dalla legge finlandese in caso di mutamento di sesso, l’Autrice centra in particolare la propria critica sulla sottovalutazione dell’impatto della cessazione del matrimonio e della sua conversione in unione civile sulle credenze religiose e personali delle ricorrenti e sul godimento della propria vita personale e familiare alla luce dell’innegabile valore simbolico dell’istituzione giuridica e sociale del matrimonio.

di Silvia Falcetta*

Nella sentenza Hämäläinen c. Finlandia, del 16 luglio scorso la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha negato che la conversione forzata del matrimonio in una partnership civile, a seguito del mutamento di identità di genere di uno dei due coniugi e a fronte di un regime di diritti sostanzialmente comparabile, possa determinare una violazione della Convenzione.
Ms. Hämäläinen alla nascita era stata classificata di sesso maschile e, pur sentendosi donna, aveva deciso di sopportare lo status quo (§10). Nel 1996 ha contratto regolarmente matrimonio e nel 2002 la coppia ha avuto una figlia.
A causa dell’acuirsi del proprio malessere e a seguito di consulti con medici e specialisti (§11) la ricorrente ha, infine, deciso di intraprendere le operazioni necessarie per una riassegnazione di genere.
La legge finlandese non prevede la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso; in base al Finnish Act on Confirmation of the Gender of a Transsexual Act, laddove la persona transgenere sia coniugata, ai fini del pieno riconoscimento giuridico della nuova identità di genere (§14), vi sono due opzioni: in caso di consenso del coniuge al mantenimento della relazione, il matrimonio è automaticamente convertito in un’unione civile e la parte transgenere è pienamente confermata nella sua nuova identità; in caso di diniego del coniuge, il soggetto transgenere può comunque ottenere il pieno riconoscimento giuridico della mutata identità di genere avviando una procedura di divorzio.
Nel caso di specie, la moglie ha più volte ribadito la volontà di stare vicino al coniuge ed entrambi hanno manifestato chiaramente di non voler assolutamente interrompere il vincolo matrimoniale, né commutandolo in partnership né intraprendendo la soluzione del di divorzio (§15).
Avendo esaurito le vie di ricorso interne, senza successo, Ms Hämäläinen ha presentato ricorso presso la Corte Europea dei dirtti dell’Uomo, lamentando una violazione degli artt.8, 12 e 14 della Convenzione. Il 13 novembre 2012 la Quarta sezione della Corte ha respinto, all’unanimità, il ricorso. Di conseguenza Ms Hämäläinen ha chiesto che il caso venisse riferito alla Grande Camera, sperando in un rovesciamento del giudizio. (more…)

Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

General view of the European Court of Human Rights building in StrasbourgAd appena cinque settimane dalla sentenza n.170 dell’11 giugno 2014 della Corte costituzionale italiana sul cd “divorzio imposto”, la Grande Camera della Corte di Strasburgo decide l’analogo caso finlandese, Hämäläinen c. Finlandia, confermando la decisione del novembre 2012, appellata dalle ricorrenti. Il prof. Pustorino ripercorre la decisione traendo spunto per una critica alle modalità di utilizzo del “consenso europeo” , più volte richiamato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, inteso quale parametro di legittimità della legislazione nazionale rispetto alla Convenzione europea.

di Pietro Pustorino *

1. Con sentenza 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione, da parte della Finlandia, della Convenzione europea, con riferimento all’obbligo previsto dalla legislazione finlandese di convertire il matrimonio fra persone di sesso diverso in unione civile registrata fra persone dello stesso sesso, quale condizione per il riconoscimento nell’ordinamento nazionale della nuova identità sessuale acquisita da uno dei membri della coppia.

2. Il ricorrente, cittadino finlandese, aveva contratto matrimonio nel 1996 e nel 2002 la coppia aveva avuto una figlia. Nel 2009 il Sig. Hämäläinen si era sottoposto a un intervento chirurgico per cambiamento del sesso. Tuttavia, la nuova identità di genere femminile non era stata riconosciuta dalle autorità finlandesi, con l’effetto che non era possibile per il ricorrente ottenere i documenti attestanti il mutamento di sesso, ciò in quanto il diritto finlandese, in queste circostanze, pone gli individui di fronte a una difficile alternativa: convertire, con il consenso dell’altro coniuge, il matrimonio in unione civile registrata, oppure ottenere il divorzio. La coppia decise di non utilizzare alcuna di queste soluzioni, in quanto la rottura del matrimonio, elemento comune a entrambe queste possibilità, contravveniva con le proprie convinzioni religiose. Esauriti i ricorsi interni, ad Hämäläinen non restava che rivolgersi alla Corte di Strasburgo.

3. Una prima decisione della Corte europea, del 13 novembre 2012, escludeva la violazione sia dell’art. 8, sul diritto alla vita privata e familiare, considerato autonomamente o in connessione con l’art. 14 sul divieto di discriminazione, sia dell’art. 12, sul diritto al matrimonio. In sintesi, il ragionamento di questa prima pronuncia risiedeva nel fatto che la legislazione finlandese assicura un corretto bilanciamento fra il diritto dell’individuo a ottenere una nuova identità sessuale, diritto inquadrabile nell’art. 8 della Convenzione, e il diritto dello Stato di preservare l’istituto tradizionale del matrimonio fra persone di sesso diverso. (more…)

Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

foto cdi Giuditta Brunelli *

1. Una pronuncia contraddittoria – 2. Come tutelare effettivamente i diritti costituzionali dei soggetti coinvolti – 3. Una motivazione deludente – 4. Contro la frammentazione delle tipologie familiari​

1.​ Ciò che colpisce nella sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014, sul c.d. “divorzio imposto”, è il contrasto tra il dispositivo di accoglimento (sia pur additivo di principio) e una motivazione che nulla innova rispetto alle ambiguità della precedente pronuncia n. 138 del 2010, confermandone i principali passaggi argomentativi, peraltro riproposti con tono più sbrigativo, meno approfondito e decisamente conservatore. Su questi aspetti tornerò tra breve. Ma il primo punto su cui vorrei soffermarmi è proprio quello della necessità di risolvere questa contraddizione tra parte motiva e parte decisoria della sentenza, dalla quale potrebbe derivare una situazione di pericolosa indeterminatezza per la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.

2.​ Siamo di fronte, come dicevo, ad un dispositivo di accoglimento, che non può non determinare una modificazione dell’ordinamento. Certo, si tratta di un’additiva di principio, che – in quanto tale – non formula una regola immediatamente applicabile (plurime essendo le soluzioni normative ipotizzabili, e dunque affidate alla discrezionalità del legislatore), ma, appunto, un principio, che vincola il legislatore nel compito di dettare la disciplina necessaria e affida «ai giudici comuni, caso per caso, (more…)

Adozioni gay e omofobia tra i temi ricordati nella Relazione del primo presidente della Cassazione

Palazzo di GiustiziaNel solco delle relazioni sull’amministrazione della giustizia di Ernesto Lupo, dense di riferimenti ai diritti fondamentali ed al diritto europeo, nella sua prima relazione da  presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce sottolinea con forza il ruolo del giudice a garanzia dei diritti fondamentali, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una forte sfiducia nella capacità decisionale della politica, che il primo presidente sembra fare propria, evidenziando ancora una volta la centralità delle fonti internazionali e, in special modo, della Convenzione europea dei diritti umani nell’interpretazione della regola giuridica.

Elemento di novità, oltre alle numerose suggestioni su vari temi (riforma della giustizia, crisi del sistema penitenziario ecc..), i diversi e significativi passaggi sulle questioni giuridiche aperte in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

Le questioni aperte: adozione all’interno delle coppie omosessuali, omofobia
Nella relazione si sottolinea come nell’inerzia della politica spetti alla giurisdizione assicurare concreta protezione ai diritti fondamentali e fra i temi di cui si devono occupare i giudici, nazionale ed europei, il Presidente segnala fra gli altri il contrasto all’omofobia; l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; l’adozione all’interno delle coppie omosessuali. (more…)

Cassazione: viola la Costituzione il divorzio imposto per il cambio di sesso

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di Marco Gattuso

Con ordinanza n. 14329/2013, pubblicata oggi (pres. Luccioli, est. Acierno), la Corte di Cassazione ha ritenuto che la legge n. 164 del 1982 sul mutamento di sesso sia sospetta di illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedrebbe lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi.

1.Il caso

Qualche anno dopo avere contratto regolare matrimonio con rito cattolico, il marito prendeva coscienza della maturata dissociazione tra il proprio sesso biologico e l’identità di genere cui sentiva di appartenere ed intraprendeva il percorso di mutamento di sesso, in ciò coadiuvato ed assistito dalla moglie che ne condivideva le difficili scelte. Ottenuta dal tribunale di Bologna con sentenza del 30 giugno 2009 l’autorizzazione alla rettificazione di sesso, i coniugi non attivavano alcuna procedura di divorzio, intendendo restare coniugati. Ciò nonostante, scoprivano che l’ufficio di stato civile del Comune di Finale Emilia aveva annotato l’avvenuto «scioglimento del matrimonio», ritenendo che la sentenza di rettificazione di sesso anagrafico avesse prodotto automaticamente la cessazione del vincolo matrimoniale (rectius: la cessazione dei suoi effetti civili). (more…)