Articoli taggati con famiglia omogenitoriale

Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e trascrizioni

di Luca Tavani*

Pubblichiamo la relazione tenuta da Luca Tavani, ufficiale di stato civile, al recentissimo convegno “Due genitori same sex dalla nascita. I sindaci in soccorso del diritto dei bambini alla bigenitorialità”, organizzato a Bologna il 18 giugno 2018 da Cassero Giuridico, Aiga, Gaylex, Famiglie Arcobaleno con il Patrocinio del Comune di Bologna

 

1. Introduzione

Pensiamo, con uno sforzo di immaginazione che vi richiedo, ad una delle figure più conosciute al mondo: Monna Lisa.

Malgrado non si sappia neppure per bene di chi si tratti – si dice una nobildonna fiorentina (tal Lisa Gherardini, la signora Lisa, moglie di Francesco Del Giocondo, da cui la Gioconda) o forse lo stesso Leonardo da Vinci addolcitosi sotto tratti femminili – non solo è una delle immagini più conosciute ma anche tra le più riconosciute, che da sempre ha stimolato la fantasia di altri artisti di ogni epoca che si sono divertiti ad intervenire modificando l’immagine originale.

Così fece Marcel Duchamp nel 1919, aggiungendo un paio di baffi e un pizzetto[1], altrettanto fece Luís Silva, un artista portoghese, che più recentemente nel 2011, volendosi occupare della violenza sulle donne l’ha raffigurata con un occhio nero e spegnendole il proverbiale sorriso[2].

Pensandoci bene, però, questi interventi cambiano poco del nostro sapere e del nostro relazionarci con quell’archetipo. Se dovessimo descrivere cosa vediamo parleremmo comunque sempre di una Monna Lisa, una volta con i baffi ed un’altra con un occhio nero: Monna Lisa resta Monna Lisa, nessun intervento e nessuno sviluppo, ci allontanano così tanto da non renderci più riconoscibile la radice.

La stessa cosa può accadere – abbandoniamo l’arte – quando parliamo di famiglia. Ciascuno di noi ha un proprio modello di riferimento (probabilmente quello in cui è cresciuto e che per questo motivo ritiene “normale” e lo assurge come paradigma per determinare relazioni e interazioni con le altre famiglie, che vediamo e valutiamo di conseguenza come uguali, simili o diverse) ma come per la Gioconda, tutte restano quella cosa lì, anche le più distanti, restano riconoscibili come famiglia: e ci sarà quella “capolavoro”, da museo e quella con un occhio nero ma sempre di famiglia si tratta.

Ben lo sa l’anagrafe che già quasi 30 anni fa, nel 1989, ha abbandonato ogni obbligatorio riferimento a vincoli di parentela o di dipendenza economica quale requisito per essere famiglia preferendo una formulazione ampiamente inclusiva, basata sulla autodeterminazione per cui è famiglia l’insieme delle persone conviventi e coabitanti[3].

Perché questa introduzione? Perché il tema richiesto con lo sviluppo di questo intervento è il punto di vista dell’ufficiale dello stato civile, che deriva necessariamente dall’assetto che egli assume, e dalla sua corretta collocazione nell’ambito ordinamentale discende l’angolatura del suo sguardo e il nostro ordinamento è questo: il terreno su cui innestiamo i diritti (e i doveri) di tutela costituzionale è oggi di questa natura. La formazione sociale familiare è quanto di più ampio e inclusivo si possa immaginare.

E così è (questa ricchezza non la perderemmo) anche se anziché ci riferissimo alla filiazione.

I glottologi più ricercati potrebbero considerare figlio una parola valigia, cioè un termine che contiene al proprio interno ulteriori sfumature. (more…)

Corte d’appello di Genova: riconoscimento automatico di adozione omogenitoriale nazionale straniera

di Guido Noto La Diega* 

Con ordinanza n. 1319 del 1 Settembre 2017, la Corte d’Appello di Genova si è pronunciata in tema di trascrizione della sentenza straniera concedente l’adozione a una coppia di coniugi del medesimo sesso e trascrizione del certificato di nascita del minore adottato. Il collegio genovese dichiara l’efficacia della sentenza straniera e ordina la trascrizione della stessa e del certificato di nascita nei registri dell’Ufficio di Stato Civile sulla base di tre considerazioni. Innanzitutto la vicenda è regolata dalla legge n. 218/1995 (nel prosieguo anche ‘legge sul diritto internazionale privato’ o ‘legge d.i.p.’) e non dalla legge n. 184/1983 (nel prosieguo anche ‘legge sulle adozioni’). Ne segue che la regola è il riconoscimento automatico dell’adozione da parte dell’ufficiale dello stato civile, mentre il vaglio del Tribunale dei Minorenni previsto dalla legge sulle adozioni è eccezionale e limitato alla c.d. adozione internazionale. Quest’ultima si ha quando una coppia residente in Italia adotta un minore in stato di abbandono e residente all’estero. In secondo luogo, i provvedimenti de quibus vanno obbligatoriamente riconosciuti al ricorrere di quattro condizioni: competenza dell’autorità che li ha emessi, efficacia nell’ordinamento estero considerato, non contrarietà all’ordine pubblico e rispetto dei diritti di difesa. La detta non contrarietà è la condizione principale è sul punto la Corte d’Appello è cristallina nello statuire che la limitazione dell’adozione alle coppie unite in matrimonio non è una norma fondamentale, di talché la sua violazione non attiva il limite dell’ordine pubblico internazionale, il quale negli anni è andato significativamente erodendosi per via pretoria. Il nucleo di questo limite è nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, che, in subiecta materia, prendono il volto del prevalente interesse del minore. In quest’ultimo si sostanzia il terzo ordine di considerazioni del collegio. L’interesse del minore deve valutarsi in concreto, alla luce del diritto alla continuità delle relazioni affettive e al tranquillo godimento dello status filiationis. L’importanza dell’interesse del minore è tale che, un provvedimento che potrebbe prima facie sembrare in contrasto con l’ordine pubblico, non è da considerarsi tale perché riflette l’interesse del minore. In conclusione, l’ordinanza annotata consolida e chiarifica il diritto vivente sotto almeno tre profili. Anzitutto, le coppie omogenitoriali integrano a pieno titolo il concetto di famiglia, il che si riverbera sul fatto che è nell’interesse del minore crescere nel suddesto consesso familiare. Un secondo profilo attiene alla conferma dell’ordine pubblico internazionale come norma ad applicazione eccezionale e interpretata in modo tale da assicurare la massima apertura possibile agli ordinamenti stranieri. Terzo, con più diretto riguardo al caso di specie, si conferma quanto statuito dalla Corte d’Appello di Milano con ordinanza del 5 Ottobre 2016 in tema di riconoscimento e trascrizione di provvedimenti stranieri di adozione a favore di coppie omogenitoriali (v. M.M. Winkler, Riconoscimento e trascrizione di un’adozione straniera da parte di una coppia same-sex: la pronuncia della Corte d’Appello di Milano). In pari tempo, la sentenza può essere vista come un passo avanti rispetto al decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze che, il 7 Marzo 2017, pur riconoscendo l’efficacia di un’adozione omogenitoriale di due cittadini italiani residenti nel Regno Unito, non aveva riconosciuto la natura schiettamente internazionalprivatistica della vicenda, applicando invece il meno favorevole regime dell’art. 36, comma 4 legge sulle adozioni (v. il commento di A. Schillaci, “Una vera e propria famiglia”: da Firenze un nuovo passo avanti per il riconoscimento dell’omogenitoritalità).

Il fatto

Con sentenza del 10 Marzo 2016, il Tribunal de Justiça di uno stato nel Brasile concedeva la adopção di minore a un cittadino italo-brasiliano e uno franco-brasiliano uniti in matrimonio. Col provvedimento straniero (more…)

Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

di Stefania Stefanelli*

 

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri, originariamente trascritto nei registri dello stato civile italiano come figlio della sola partoriente (Cass., sentenza n. 14878 del 26 ottobre 2016, depositata il 15 giugno 2017) . La fattispecie oggetto del giudizio si distingue da quella cui la stessa prima sezione dedicò la decisione n. 19599/2017 in quanto difetta qualsiasi legame biologico tra il bambino e la seconda madre, legata alla partoriente da matrimonio celebrato all’estero.

Al pari del richiamato precedente e di Cass. 12962/2017, in tema di adozione in casi particolari del figlio del/la partner, il Collegio ribadisce che non si tratta di questione da sottoporre alle sezioni unite per il solo fatto di riferirsi a diritti fondamentali o a questioni nuove, spettando la funzione nomofilattica anche alle sezioni semplici.

Ritenuto ammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo, in materia di volontaria giurisdizione, in quanto provvedimento privo di specifico rimedio, avente carattere decisorio e definitivo, incidenza su diritti soggettivi attinenti allo status ed all’identità delle persone, la Corte principia l’esame del merito affrontando “seppur incidentalmente”, la questione della contrarietà o meno all’ordine pubblico del matrimonio o della convivenza tra persone dello stesso sesso, e la risolve ricordando il proprio orientamento che, superata la nozione di inesistenza, ha concluso per l’inefficacia del matrimonio same sex celebrato all’estero (Cass. 4184/2012).

Unione civile e adozione coparentale

Si apre di seguito il primo dei passaggi della motivazione degni di particolare rilievo, essendo questa la prima occasione in cui la Corte si pronuncia ex professo circa la compatibilità della l. 76/2016, istitutiva dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, con la disciplina della filiazione: i precedenti citati avevano, invece, evitato di statuire in merito al comma 20 della legge, perché non applicabile ratione temporis.

Ritiene il Collegio che, in ragione dell’esclusione della disciplina delle adozioni dalla clausola di equivalenza di cui al primo periodo del citato comma 20, “non si potranno (more…)

Reggio Emilia: riconosciuto il danno parentale sofferto della co-mamma in caso di morte del figlio

mother-and-two-children-by-Mary-Cassatt-299Pubblichiamo la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2016 con la quale viene riconosciuta, per la prima volta, la relazione parentale fra una co-mamma ed il figlio ai fini del risarcimento del danno per lesione del diritto alla vita parentale.
Si tratta di un triste caso di sinistro stradale con morte di un ragazzo di appena diciotto anni, nato nell’ambito di una coppia eterosessuale, i cui genitori si erano separati molto presto e la cui mamma aveva intrapreso una relazione affettiva e di convivenza con un’altra donna. Il Tribunale ha accertato, a mezzo di prove testimoniali, la sussistenza di un vero e proprio rapporto genitoriale instauratosi fra il ragazzo e la convivente della madre biologica, la quale sin dalla più tenera età del bimbo aveva svolto funzioni di cura, educazione, affettive, del tutto analoghe a quelle di un genitore (nell’ambito dell’accurata istruttoria orale, un testimone ha riferito: «C mi disse che F era per lui una seconda madre»; altro teste, l’aiuto allenatore nella squadra di calcio del ragazzo, ha ricordato «delle sere veniva a prenderlo agli allenamenti F. C diceva che era la zia. So che teneva molto a F. Sia la madre che la F lo aiutavano nella gestione dei compiti e della vita familiare»; una testimone, amica di famiglia: «sia la madre che F si occupavano di C. F faceva sempre da mangiare. D stirava. Si alternavano nella gestione di C a seconda degli impegni. F era per C una seconda madre. C ubbidiva a F che si comportava come una madre nel senso che gli chiedeva di rispettare degli orari e lui li ubbidiva e la rispettava. Scherzava sempre con tutte e due. Era molto fisico le abbracciava e le baciava»).
Rammentata la giurisprudenza interna in materia di tutela del danno non patrimoniale da lesione della vita parentale, il Tribunale richiama altresì la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ha ricondotto le coppie omosessuali nell’ambito della nozione di vita familiare (rilevandone efficacemente la diretta cogenza nell’ordinamento italiano), riconoscendo quindi l’evidente lesione nel caso concreto ed applicando, dunque, i parametri che le cd. “tabelle milanesi” prevedono per il danno subito da un genitore (rilevando che sono quelli che «più si avvicinano al rapporto che si era creato tra le parti tenuto, altresì, conto anche della CTU medico legale effettuata sulla F che ha evidenziato come il rapporto interpersonale con il figlio della compagna fosse connotato da: “affettività-familiarità-attaccamento di natura materna”»).
Nella specie, trattandosi di un’evidente fattispecie di “famiglia ricomposta” il ruolo genitoriale è stato riconosciuto e risarcito tanto alle due mamme che al padre, il quale aveva pure mantenuto un forte legame col figlio, pur non convivendo col medesimo (è dunque di fattispecie distinta dal fenomeno delle “famiglie arcobaleno”, (more…)

La Corte d’appello di Milano dispone la trascrizione di una adozione “piena” da parte della mamma sociale

2015-02-01 08.27.21Con provvedimento in data 16 ottobre 2015, reso noto oggi (Corte Appello Milano, sez. Persone, Minori, Famiglia, 16 ottobre 2015 – Pres. Bianca La Monica, est. M. Cristina Canziani), la Corte di Appello di Milano ha ordinato la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della propria mamma sociale nell’ambito di una coppia di donne.
La decisione rappresenta un nuovo momento di svolta, che arriva peraltro nel momento in cui è sempre più accesa la discussione sull’inserimento nella legge sulle Unioni civili della possibilità di adozione dei figli nell’ambito di coppie dello stesso sesso (cd. stepchild adoption). Attraverso la trascrizione del provvedimento straniero viene riconosciuta, per la prima volta nel nostro Paese, una adozione piena, o legittimante, della minore da parte della sua mamma sociale e non soltanto una adozione cd. “in casi particolari”, con conseguente instaurazione di un rapporto genitoriale del tutto identico a qualsiasi altro rapporto genitoriale (anche nei confronti, ad es., dei parenti della madre sociale, che oggi vengono così riconosciuti pienamente nonni e zii della ragazzina).
Pur rilevando l’impossibilità di disporre la trascrizione del matrimonio celebrato in Spagna fra le due mamme (per le ragioni già esposte dalla stessa Corte d’Appello di Milano in un recentissimo provvedimento) e, per conseguenza, del divorzio nel contempo intervenuto fra le due donne, la Corte ritiene invece meritevole di accoglimento la domanda di trascrizione nei registri dello Stato Civile, in base al disposto di cui all’art. 28 del DPR 396/2000, dell’ordinanza del giudice spagnolo che ha dichiarato l’adozione piena, con effetti legittimanti, della minore attribuendole anche il doppio cognome.
Nel provvedimento si dà atto che la minore è una ragazzina di dodici anni che sin dalla nascita «è stata adeguatamente amata, curata, mantenuta, educata ed istruita da entrambe le donne che hanno realizzato l’originario progetto di genitorialità condivisa, nell’ambito di una famiglia fondata sulla comunione materiale e spirituale di due persone di sesso femminile». (more…)

Omogenitorialità: la Corte di Palermo manda gli atti alla Consulta

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Anche la Corte d’Appello di Palermo, dopo il tribunale per i minorenni di Bologna, ha rimesso alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità. In questo caso i giudici dubitano della legittimità dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale”. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado, i giudici d’appello non hanno ritenuto possibile una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata della norma. Si impone, tuttavia, una riflessione sulle fonti della genitorialità nel nostro ordinamento: se, come noto, la genitorialità consegue, anche, ad una consapevole assunzione di responsabilità genitoriale, cosa impone di escludere il riconoscimento della responsabilità del genitore omosessuale?

di Marco Gattuso

Con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, la Corte d’Appello di Palermo ha rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consentirebbe al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie la ex partner, dello stesso sesso, del genitore cd. “biologico”).

La Consulta viene così investita, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, d’una nuova questione di incostituzionalità in materia di tutela dell’interesse superiore del minore in ipotesi di omogenitorialità (more…)

Adozione in casi particolari e second parent adoption

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Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce per la prima volta in Italia la genitorialità sociale della partner della madre biologica di una bambina, concepita all’estero mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. La soluzione individuata deve essere condivisa. Trattandosi di una pronuncia che – si spera – “farà scuola”, appare opportuno individuare le possibili obiezioni all’opzione scelta, partendo dalle motivazioni fornite dal Tribunale capitolino e, ove necessario, integrandole.

In July 2013 the Rome Juvenile Court granted second parent adoption to the lesbian partner of the biological mother of a five years old child conceived abroad through artificial insemination as result of a parental project of the couple. The legal instrument was simple adoption (“adozione in casi particolari”) for “proven impossibility of pre-adoptive placement” under art. 44, paragraph 1, letter  d, Law 184/1983. The solution must be shared. Since this judgment will probably be a leading case,  it seems appropriate to identify the critics brought against the chosen option and to examine the responses given by the Rome Juvenile Court, where necessary, supplemented by further arguments.

 di Joëlle Long*

1. Una sentenza arcobaleno

Con la sentenza del 30 luglio 2014, in commento, il Tribunale per i minorenni di Roma riconosce il rapporto genitoriale di fatto esistente tra la partner della madre biologica e una bambina di cinque anni, concepita in Spagna mediante fecondazione assistita eterologa nel quadro di un progetto procreativo comune della coppia. Lo strumento utilizzato è l’adozione “in casi particolari” per “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” di cui all’art. 44, comma 1°, lett. d, legge 184/1983. Sebbene non sia un’idea nuova in dottrina[1], si tratta del primo caso in giurisprudenza.

La prospettiva è giustamente quella minorile: il giudice evita ogni valutazione del legame di coppia tra le due donne (coniugate in Spagna e iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Roma) e si concentra invece sul rapporto tra la bambina e l’aspirante adottante, partner della madre biologica della minore.

2. Gli argomenti contrari

La soluzione individuata dal Tribunale capitolino deve essere condivisa. Era tuttavia tutt’altro che scontata. Anzi: gli argomenti in senso contrario erano (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

unnamedIn seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

Omogenitorialità biologica, intenzionale e sociale in una recente sentenza inglese

family                                                                di Elisa Battaglia

La England and Wales High Court ha stabilito un precedente destinato ad avere importanti conseguenze sul concetto di paternità nelle famiglie omogenitoriali. Con la  pronuncia del 31 gennaio 2013, S. c. D. e E. e T. c. X. e Y., la Corte ha infatti riconosciuto a due uomini gay, che hanno donato il loro sperma a due coppie lesbiche, il diritto di far parte della vita dei loro figli biologici.

I fatti: S. e T., uniti sentimentalmente da tanti anni, accolgono la richiesta di D. ed E., una coppia lesbica che desidera avere un bambino ricorrendo allo sperma di un donatore. Le due coppie sono legate da forte amicizia e sono vicine di casa. Viene deciso che S. non sarà il padre formalmente ma, cosa per i due uomini più importante, lo sarà agli occhi del bambino. S. desidera infatti partecipare alla crescita del bambino come figura genitoriale di riferimento. Tuttavia, nessun accordo scritto viene stipulato tra le parti. Inizialmente i rapporti tra le due coppie restano ottimi e i bambini (poco dopo nascerà anche una sorella tramite lo stesso padre donatore) (more…)