Articoli taggati con Francesco Bilotta

AUTORECENSIONI/La famiglia si trasforma, status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore

2hliP36mcyLo_s4-mbChe cosa accade quando adozione del single, maternità surrogata, fecondazione eterologa, stepchild adoption, genitorialità omosessuale, adozione legittimante del single pronunciate all’estero chiedono di essere riconosciute nel diritto interno? È giuridicamente possibile uno status familiare scisso, cioè valevole solo nello Stato in cui è stato prodotto ma non in Italia? Quale peso annettere all’interesse del minore nelle decisioni dell’autorità giudiziaria su tali temi? Il volume – curato da Grazia Ofelia Cesaro, avvocato presidente della Camera Minorile di Milano, Paola Lovati, avvocato, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e Gennaro Mastrangelo, giudice del Tribunale di Milano – rappresenta un’utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre più nella pratica giudiziaria.

di Paola Lovati*

Riflettere oggi sulla famiglia significa comprendere le variegate forme di convivenza da intendersi come risposte al bisogno dell’essere umano di costruire e mantenere legami nonché pensare a come si esplica la genitorialità e quali sono i suoi compiti educativi che sono diventati sempre meno “naturali”, ma anzi più complessi. Il tema lambisce dunque una terra di confine e di scambio tra etica e diritto, ma anche tra psicologia e sociologia. Il volume rappresenta un’ utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre di più nella pratica giudiziaria : è infatti certo che l’internazionalizzazione degli status familiari porrà all’interprete sempre maggiori interrogativi.

Aldo Bonomi, sociologo, offre nel testo una mappa di rilettura delle trasformazioni sociali del concetto di famiglia (more…)

Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all’identità personale

prideNon sempre le informazioni che la stampa diffonde sulle sentenze emanate dalla Corte di cassazione rendono fino in fondo l’idea dell’impatto di una certa decisione sul nostro sistema giuridico. Come dimostra l’Autore, una sentenza che la stampa italiana aveva menzionato esclusivamente per un obiter in cui la Corte definisce il Gay Pride come un evento “del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”, cela in sé due importanti spunti ermeneutici concernenti l’art. 97, 1° co., l. dir. aut. in materia di limiti alla circolazione dell’immagine. Da un lato, la Cassazione chiarisce l’espressione legislativa di “fatto o avvenimento di interesse pubblico”, affermando come un «avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non possa essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso». Dall’altro lato, la Corte apre implicitamente alla possibilità di considerare l’identità personale e la dignità della persona come limiti insuperabili alla circolazione dell’immagine altrui anche nei casi in cui a tal fine non è necessario il consenso della persona ritratta.

di Francesco Bilotta*

La sentenza della Corte di cassazione n. 24110/2013 ha meritato gli onori della cronaca – come spesso accade in Italia – per un obiter contenuto nella motivazione[1]. In un passaggio della decisione, la Suprema Corte qualifica il Gay Pride come un evento che “unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività”. Si potrebbe discutere a lungo su questa affermazione, considerandola da diverse angolazioni: cosa vuol dire l’espressione “costume sessuale”? Oppure, è proprio vero che al centro del Gay Pride vi sia un costume sessuale? O ancora – in termini più strettamente giuridici – perché c’è bisogno di ribadire che è del tutto lecita una manifestazione pubblica che è espressione del diritto di riunione, tutelato dall’art. 17 Cost.?[2] E se i soli limiti costituzionali a tale diritto sono la sicurezza e l’incolumità pubblica, che senso ha affermare che non vi è alcuna intrinseca negatività? Nonostante l’interesse per ciascuna di queste domande, finiremmo per concentrarci solo su un aspetto marginale della decisione. Piuttosto, vale la pena sottolineare (more…)

Autorecensioni/Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione

2012-10-23 00.05.31Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di Raffaele Torino, Roma TrE-Press 2013 è un e-book che raccoglie gli interventi di analisi e commento sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 occorsi nell’ambito del seminario svoltosi in data 4 giugno 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché in occasione dell’incontro successivamente promosso in Bologna dall’Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford.

di Raffaele Torino

Il 15 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza (la n. 4184) che è immediatamente assurta agli onori della cronaca italiana per il suo oggetto e le sue statuizioni, generando finanche le eccessive reazioni di alcuni politici italiani, i quali sono giunti a invitare il Capo dello Stato a promuovere un procedimento disciplinare contro il giudice estensore. (more…)

2012-10-23 00.05.31Le coppie dello stesso sesso: la prima volta in Cassazione, a cura di Raffaele Torino, Roma TrE-Press 2013 è un e-book che raccoglie gli interventi di analisi e commento sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 occorsi nell’ambito del seminario svoltosi in data 4 giugno 2012 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, nonché in occasione dell’incontro successivamente promosso in Bologna dall’Avvocatura per i diritti LGBT – Rete Lenford.

di Raffaele Torino

Il 15 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza (la n. 4184) che è immediatamente assurta agli onori della cronaca italiana per il suo oggetto e le sue statuizioni, generando finanche le eccessive reazioni di alcuni politici italiani, i quali sono giunti a invitare il Capo dello Stato a promuovere un procedimento disciplinare contro il giudice estensore. (more…)