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La Cassazione sulla persecuzione per omosessualità (e sull’ammissibilità di domande reiterate)

traditional_african_artCon la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione è tornata ad affermare la rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali ai fini dell’accoglimento della loro domanda di protezione internazionale, affermando, in particolare, che può essere ammessa la reiterazione di una domanda con nuovi motivi attinenti all’orientamento sessuale, posto che possono sussistere impedimenti di carattere ‘psicologico e morale’ che abbiano indotto l’interessato a non prospettare la propria omosessualità nella prima domanda. Secondo l’Autore, tuttavia, la decisione, che pure dimostra sensibilità per la particolare situazione in cui si trovano i/le richiedenti omosessuali che possono avere difficoltà a dichiarare che il vero motivo della fuga dal proprio paese è l’omosessualità, presenta alcuni aspetti problematici e non del tutto condivisibili, in particolare nella parte in cui individua l’assenza di colpa quale requisito di ammissibilità della nuova domanda.

di Simone Rossi*

Con la sentenza del 15 marzo 2015 n. 4255, la Cassazione torna ad affrontare le questioni dell’inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale e della rilevanza delle leggi penali contro le persone omosessuali.

Il caso riguarda un cittadino liberiano che presenta una nuova domanda di protezione internazionale, fondata su un presupposto diverso rispetto alla precedente, e cioè il timore di persecuzione per orientamento sessuale. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta respinge la domanda. Il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso ritenendo che l’argomento dell’omosessualità sia stato introdotto surrettiziamente e intempestivamente per giustificare la riproposizione della domanda e senza peraltro dimostrare tale condizione e le persecuzioni che il ricorrente subirebbe nel paese di (more…)

Il diritto alla protezione internazionale in caso di persecuzione per orientamento sessuale: nota a Tribunale Bari del 30 settembre 2014

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Con l’ordinanza del tribunale di Bari del 30 settembre 2014, in commento, si ha una ulteriore  conferma  dell’orientamento della giurisprudenza italiana in materia di valutazione di credibilità del ricorrente, con la precisazione che anche in mancanza di prove specifiche le dichiarazioni rese dal ricorrente debbono essere considerate veritiere ove si sia in presenza di una serie di criteri che ne attestano l’attendibilità. Il tribunale pugliese precisa, inoltre, il favorevole indirizzo della nostra giurisprudenza con riguardo al giudizio in caso di norme incriminatrici dell’omosessualità, rilevando come le medesime debbano essere considerate quali forma di persecuzione anche in carenza di prova di una loro applicazione in concreto.

di Simone Rossi*

L’ordinanza del tribunale di Bari del 30.9.2014, che ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino nigeriano perseguitato nel proprio paese di origine in quanto omosessuale, merita un breve commento per due aspetti.

Il primo è la valutazione di credibilità del ricorrente che, nel caso di domande legate all’orientamento sessuale, riguarda anche lo stesso orientamento sessuale. Nel caso di specie sembrerebbe (il condizionale è dovuto alla scarna motivazione sul punto) che il ricorrente non abbia portato elementi di prova a supporto delle proprie dichiarazioni e che, quindi, la valutazione sia stata compiuta solo sulla base delle stesse.

E’ noto che nei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale vige una disciplina particolare, contenuta nell’art. 3, comma 5, D.Lgs 251/2007 (e nell’art. 4, comma 5 della direttiva 2011/95[1], cosidetta ‘Direttiva Qualifiche’), secondo la quale anche in mancanza di prove le dichiarazioni sono considerate veritiere in presenza di (more…)

La Corte europea di giustizia sul diritto alla protezione internazionale per le persone omosessuali

check pointLa Corte di giustizia dell’Unione europea interviene per la prima volta sul diritto delle persone omosessuali perseguitate nei loro Paesi di trovare rifugio in Europa. La Corte ha stabilito che basta provare che nel Paese d’origine vengano applicate sanzioni penali contro gli omosessuali, mentre non si può chiedere a questi di evitare persecuzioni nascondendo il proprio orientamento sessuale. Si tratta di principi che erano stati già affermati dai giudici italiani con ancora maggiore forza, ma i principi espressi dalla Corte sono importanti per quei Paesi europei che ancora non riconoscevano lo status di rifugiato (mentre i criticabili limiti ravvisati dalla Corte sono ininfluenti per noi, visto che l’Unione europea impone standards minimi ma lascia ad ogni Paese la possibilità di assicurare maggiore tutela). (MG)

di Simone Rossi

La Corte di Giustizia,con sentenza del 7 novembre 2013 (vedi anche la massima qui) pronunciandosi in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE su domande presentate dal Raad Van State (Paesi Bassi), interviene per la prima volta sull’interpretazione della Direttiva 2004/83 CE (c.d. Direttiva Qualifiche, trasposta nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 251/2007 e ora rifusa nella Direttiva 95/2011 UE) con riferimento a tre aspetti del riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: l’appartenenza a un determinato gruppo sociale, l’esistenza di norme che sanzionano penalmente gli atti omosessuali e il c.d. ‘requisito della discrezione’. (more…)