Articoli taggati con Surrogazione di maternità

Primo caso di GPA in Portogallo dopo l’approvazione della legge

di Giovanni Damele*

Dopo l’approvazione, il 31 luglio, del Decreto Regulamentar n.º 6/2017 che dà applicazione alla legge 25/2016 del 2016 sulla surrogazione di maternità, in Portogallo si registra il primo caso di autorizzazione, da parte del Consiglio per la Procreazione Medicalmente Assistita (CPMA) di una gestazione per altri. Si tratta di una donna che “sostituirà” la figlia alla quale era stato asportato l’utero a causa di un’endometriosi.

Il processo legislativo che, su iniziativa del Bloco de Esquerda (uno dei partiti della sinistra lusitana che appoggiano l’attuale monocolore socialista), aveva portato nell’agosto del 2016 alla promulgazione della legge sulla “gestazione per sostituzione” è così giunto, dopo l’approvazione del decreto attuativo, a definitivo compimento. Il dibattito parlamentare, già nel corso del 2016, si era concentrato su alcuni aspetti chiave del decreto: il carattere di eccezionalità del ricorso alla gestazione per altri, il titolo gratuito, la salvaguardia del legame “privilegiato” tra la madre genetica e il bambino. Queste preoccupazioni, in particolare, avevano spinto il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa a rinviare, in un primo tempo, la legge all’Assembleia da República per chiarire alcuni punti che, secondo il parere del Consiglio Nazionale portoghese di Bioetica (CNEV), avrebbero potuto incidere sulla protezione dei diritti della gestante e del bambino.

La redazione finale è stata approvata con voto definitivo grazie ai voti delle sinistre (escluso il Partito Comunista Portoghese) e di 24 deputati del principale partito di centro-destra, il PSD, tra cui l’ex primo ministro Pedro Passos Coelho. La nuova legge si è così inserita nella più ampia revisione della legislazione sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), posta in atto dal parlamento lusitano nel corso degli ultimi due anni. Grazie a tale riforma, tra l’altro, la possibilità di accesso alla PMA è stata consentita a tutte le donne, eliminando ogni requisito legato allo stato civile o all’orientamento sessuale.

Il decreto attuativo apre quindi la possibilità di iniziare l’iter di autorizzazione che conduce alla richiesta di maternità surrogata. Sulla base della legge 25/2016, possono avere accesso alla “gravidanza di sostituzione” le donne che si trovino ad avere una situazione clinica – debitamente comprovata – che impedisca la gravidanza (la legge fa esplicito riferimento a situazioni assolutamente eccezionali e a rigidi requisiti di ammissibilità). Il decreto è giunto ora a definire l’iter di autorizzazione. Il ricorso alla maternità surrogata sarà possibile soltanto in situazioni eccezionali e a titolo gratuito, in casi quali l’avvenuta asportazione dell’utero o la presenza di lesioni o patologie dell’utero o di altre situazioni cliniche che impediscano “in maniera assoluta e definitiva” la gravidanza. A fronte di una comprovata situazione di questo genere, il ricorso alla maternità surrogata deve essere soggetto alla celebrazione di un apposito “contratto di maternità surrogata”, la quale a sua volta dipende da una preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (CNPMA) e da un parere dell’Ordine dei Medici.

Quest’ultimo, non vincolante, dovrà essere sottoposto (more…)

Vagiti e manette. L’emendamento Dalla Zuanna: una proposta tecnicamente irricevibile

2015-02-15 19.46.18Prima di ucciderlo ne facciamo uno di noi
Non possiamo tollerare che un pensiero sbagliato
esista in una parte qualsiasi del mondo,
per quanto innocuo e recondito possa essere.
Non possiamo permettere alcuna deviazione,
nemmeno in punto di morte

G. Orwell

 

 di Luca Morassutto*

 

Introduzione

Il d.d.l. n. 2081/2015, approdato all’aula del Senato, si appresta ad essere votato e, sin da subito, è apparso chiaro che lo scontro più cruento si sarebbe combattuto sul terreno dell’art. 5 e l’istituto della stepchild adoption. Proprio in relazione alla possibilità che due persone dello stesso sesso possano formare una famiglia si sono levate le ire di esponenti del Governo[1], ridotti poi a più miti consigli da una sana realpolitik[2], aprendosi così alla possibilità del riconoscimento giuridico delle coppie same sex a patto che venisse stralciato proprio quell’art. 5 del d.d.l. Cirinnà che porterebbe all’adozione del figlio del partner e qualsivoglia riferimento al matrimonio. Tutto questo mentre in Portogallo il Parlamento ha approvato l’adozione anche per le coppie same sex, quindi un provvedimento normativo ben più pregnante dell’adozione del figlio del coniuge. Vale la pena osservare che in ordinamenti giuridici affini, già oggi, le coppie dello stesso sesso possono accedere all’adozione di minori. Lo fanno nella cattolicissima Spagna, per l’appunto in Portogallo; nella “figlia prediletta della Chiesa” – così sin dai tempi di Clodoveo I – la Francia; ma anche in Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Islanda, Malta, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, Uruguay, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. Altri Stati hanno avuto un approccio più timido optando per la stepchild adoption, pensiamo in tal senso a Germania, Finlandia e Groenlandia.

Nel novero degli intenzionati a frustrare i disegni di genitorialità delle persone omosessuali non si iscrive solo il fronte di coloro che vorrebbero lo stralcio dell’art. 5 del d.d.l. 2981/2015 o meglio del disegno intero, ma anche chi si spinge oltre e ritiene di dover porre in combinato disposto il d.d.l. Cirinnà e l’art. 12 della l. 40/04. Si fa in tal senso precipuo riferimento all’emendamento n. 4.0.6000, presentato dal Senatore Dalla Zuanna, appartenente al Partito democratico, volto ad introdurre un art. 4 bis nell’impianto normativo. Come dichiarato dal Senatore, primo firmatario dell’emendamento: “a noi spetta il difficile compito di tenere sullo sfondo le nostre convinzioni personali, interpretando la sensibilità del Paese approvando una legge che non contrasti con il pronunciamento della Consulta e contemperando le aspirazioni di tutti i soggetti coinvolti, partendo da quelli più deboli che, come ha ricordato Monica Cirinnà, non hanno voce e possono parlare solo attraverso di noi. Fra questi soggetti deboli, non possiamo dimenticare le donne che accettano di fare da gestanti per altri..”[3] (more…)

Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del compromesso a Strasburgo

imageCon le sentenze gemelle del 26 giugno 2014, Affaire Labasse c. Francia e Mennesson c. Francia, la Corte di Strasburgo affronta il tema della gestazione per altri (o surrogazione di maternità). Nell’esporre le ragioni addotte dalla Corte europea dei diritti umani nel condannare la Francia, l’Autore sottolinea come nella pronuncia si evidenzi l’arte dei giudici nel bilanciamento di interessi ritenuti, a priori, contrapposti. Nel caso Labasse, in particolare, i coniugi Labasse lamentavano, insieme alla piccola Juliette, cittadina degli USA e figlia della coppia (almeno per il diritto statunitense) nata tramite surrogazione, la violazione del loro diritto alla vita familiare, protetto dall’articolo 8 Cedu, essendo stata negata dalla Francia la trascrizione del certificato americano con cui i coniugi erano stati riconosciuti genitori della piccola Juliette. La loro figlia si ritrovava difatti in Francia in una situazione di evidente incertezza giuridica, che la privava della stessa cittadinanza francese e costringeva i genitori ad esibire l’atto di stato civile estero ogni volta che ciò si rendeva necessario, con il rischio di vedere negato l’effettivo godimento del diritto alla loro vita familiare.

Thanks to the judgments, delivered on 26 June 2014, Labasse v. France and Mennesson v. France, the European Court of Human Rights (ECtHR) had to deal with the issue of surrogacy and its consequences. In the following comment, the Author analyses the ECtHR’s reasoning and underlines the ability of the Judges to balance all the interests at stake, that too often are considered a priori in opposition. In particular, in the Labasse case Mr and Mrs Labasse, together with their surrogate-born daughter (at least for the US law), alleged the violation of their right to respect for family life, granted by article 8 of the Convention, because of the refusal of the French authorities to register in France the US act through which they were legally recognised as parents of Juliette. Since the arrival in France, Juliette had been living in a uncertain legal situation. Indeed, she was not granted French nationality and Mr and Mrs Labasse were obliged to show the US act whenever needed with the consequence that the enjoyment of their right to family life could be seriously hampered.

di Carmelo Danisi *

1. La maternità surrogata e le vicende interne

A causa di problemi di infertilità della signora Labasse e dell’impossibilità di ricorrere alla surrogazione in Francia, i coniugi Labasse decidevano di tentare la “gestazione per altri”1 negli Stati Uniti dove, sulla base della normativa in vigore, siglavano un contratto con l’International Fertility Center for Surrogacy e con la madre surrogata2. Conclusa la gestazione con successo nel 2001, nasceva Juliette nello Stato del Minnesota. Si avviava così quel procedimento che ha portato alla rinuncia da parte della madre surrogata di tutti i suoi diritti a favore del padre biologico, il signor Labasse. Contemporaneamente, il primo novembre 2001, le autorità del Minnesota rilasciavano un certificato di nascita che indentificava nei coniugi Labasse il padre e la madre di Juliette. (more…)

Ancora sulla controversa rilevanza penale della surrogazione all’estero. Il codice penale tra tutela della stirpe e modernità

2012-10-24 08.19.56Nella controversa nozione di identità dell’individuo tra status e contratto, anche il diritto penale nazionale è legato a norme severe ed antiche; la sentenza del Gup del Tribunale di Milano dell’8 aprile 2014 si muove nel solco di quell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce la liceità, secondo la lex loci extranazionale (nella specie indiana), della fecondazione assistita eterologa e della certificazione anagrafica che indica la discendenza del nuovo nato dalla madre surrogata, ai fini della insussistenza del delitto di alterazione di stato civile. Sebbene gli effetti costitutivi dello status del nuovo nato debbano essere riferiti all’atto anagrafico estero, tuttavia il fatto conserva crismi di illiceità di rilievo penale, e secondo la pronuncia va sussunto nel delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, resa con la richiesta in Italia di trascrizione anagrafica, dagli effetti meramente dichiarativi. Il divieto di fecondazione eterologa, posto dalla L. 40 del 2004, ha accentuato l’inadeguatezza dei datati presidi penali, riferiti alle nozioni giuridiche di stirpe e di discendenza naturalistica, intese quali beni sovrindividuali, di fronte alla moderna esigenza di riconoscimento della genitorialità sociale, di tutela dei diritti personali e di disciplina dei “contratti sullo status”.

di Domenico Pasquariello*

In attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia della Corte Costituzionale sul divieto di fecondazione eterologa posta dalla L. 40 del 2004, torniamo ancora sull’ultima delle sentenze penali che sono intervenute sulla surrogazione di maternità all’estero e delitto di alterazione di stato (567 cp).
Il caso
La vicenda è nota, e ricalca il copione di espatrio procreativo che numerose (sono stimate in oltre 1.500) coppie italiane, etero ed omogenitoriali, si sono determinate a seguire dopo il niet della legge 40 alla fecondazione assistita eterologa: due coniugi lombardi hanno contratto all’estero un accordo per la surrogazione di maternità, la nascita è stata registrata localmente, secondo la normativa straniera, con la sola indicazione dei genitori italiani, e la richiesta all’autorità consolare italiana, e per il tramite di questa all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, di annotazione anagrafica è stata poi incriminata in Italia come delitto di alterazione di stato.
Si era trattato di una surrogazione cosiddetta totale; l’ovocita, fecondato in vitro con lo sperma del genitore italiano, era stato donato da una donna straniera, poi impiantato nell’utero di un’altra terza donna, che aveva condotto la gestazione e partorito. (more…)

Il Tribunal Supremo a proposito di status familiari e maternità di sostituzione

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courtesy of Luca Panzini www.somefamilies.net

Il Tribunal supremo di Madrid con pronuncia del 6 febbraio 2014, n. 835/2013 ha ritenuto confliggente con l’ordine pubblico internazionale l’iscrizione nel Registro dello stato civile spagnolo del certificato di nascita californiano rilasciato a due uomini legati da una relazione amorosa in seguito ad una gestazione di sostituzione. L’attestazione della filiazione era avvenuta nel rispetto della legislazione californiana che ammette l’accordo di maternità di sostituzione. Il commento di Pina Palmeri, ordinario di diritto privato presso l’Universitá di Palermo, nel ripercorrere l’articolato iter argomentativo seguito dai giudici, sottolinea come la scelta di valutare la liceità dell’atto (cioè l’antecedente fattuale), piuttosto che la sostenibilità, nel caso di specie, del risultato che il riconoscimento del provvedimento straniero determina, conduce ad un esito non compatibile con l’insieme dei principi fondamentali in materia di filiazione. La dignità, posta dal Tribunal supremo a fondamento della propria decisione, non va considerata in via astratta ma deve essere contestualizzata nelle relazioni in cui i valori essenziali di una comunità sociale – e tra questi innanzitutto la stessa dignità – emergono e richiedono riconoscimento e tutela.

On February 6th 2014, the Tribunal Supremo of Madrid (case n.835/2013) refused the application concerning the registration in the Spanish registry of a Californian Birth Certificate of two twins born through surrogacy, because it was considered in contrast to the international public order. According to the Californian Law, the certificate stated that two men in a relationship acquired the parenthood of the two babies in force of the attached surrogacy agreement and mother’s declaration to renounce her rights to the child. Recalling the complicated reasoning followed by judges, Pina Palmeri, professor of private law at the University of Palermo, underlines in this paper how the choice to evaluate the lawfulness of the certificate, instead of the sustainability of its effects, leads to an incompatible result with the set of the fundamental principles concerning filiation in Spain. In fact, the Tribunal Supremo based its decision on dignity, which should not be considered in an abstract way, but it has to be contextualized in the relationship in which essential values of a social community – and among these, first of all, dignity itself – emerge and require recognition and protection.

 di Giuseppa Palmeri*

1. Il caso

Nella sentenza che si annota la Corte suprema di Madrid, in adunanza plenaria, ha affrontato la questione dell’ammissibilità della trascrizione nel Registro civile della filiazione di due bambini, nati in seguito a gestazione di sostituzione in un paese straniero ove questa pratica è ammessa (nella specie la California), a favore dei genitori sociali, in particolare due uomini legati da una relazione amorosa[1].

Il caso trae origine dall’impugnazione ad opera del Procuratore della Repubblica della determinazione adottata dalla Direzione generale dei registri e del notariato di iscrivere nel registro civile spagnolo consolare la filiazione a favore dei padri intenzionali, filiazione attestata dalle autorità della California (more…)

Surrogazione: per la Corte di Giustizia non c’é diritto al congedo di maternitá

imageCon due recenti pronunce, la Corte di giustizia ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata. In tal modo, la Corte sembra avere fatto proprio un approccio piuttosto restrittivo, inusuale nella sua tradizionale giurisprudenza, in particolare quando vengano in considerazione diritti di fonte Ue.

With two recent judgments, the European Court of justice has held that EU Law doesn’t provide for a maternity leave for the intended mother of a child born following a surrogacy agreement. In this way, the Court seems to have adopted a particularly restricted approach, unusual in its traditiional jurisprudence, especially when EU rights are at stake.

di Marco Balboni*

1. Con due recenti pronunce, la Corte di giustizia Ue ha escluso che il diritto dell’Unione imponga di riconoscere un diritto al congedo di maternità a una madre affidataria di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata (madre committente nel linguaggio della Corte) [1]. La Corte ha così accolto nella sostanza le motivazioni di uno degli Avvocati generali, respingendo quelle più possibiliste dell’altro [2].

Come si ricorderà, seppure con qualche variazione in ragione delle particolarità (more…)

Surrogazione di maternità: per il Tribunale di Milano non sussiste alterazione di stato e non vi é violazione dell’ordine pubblico

image(M. G. – L. M.) Con una importante sentenza del 15 ottobre 2013, depositata il 13 gennaio 2014 e resa nota la settimana scorsa, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale, affronta la complessa questione della rilevanza penale delle condotte in caso di surrogazione di maternità (cd. “gestazione per altri” o GPA) effettuata all’estero da una coppia italiana eterosessuale.

Il Tribunale coglie l’occasione per affermare alcuni importanti principi che assumono rilievo anche in caso di surrogazione fatta da coppie dello stesso sesso.

La prima questione (che riguarda le coppie eterosessuali o i casi di fecondazione eterologa con ovodonazione effettuata da coppie di donne), attiene alla rilevanza penale della dichiarazione, resa dalla donna italiana, d’essere madre del bambino: in caso di GPA con ovodonazione (quando, cioè, la madre del bambino non ha effettuato la gravidanza e non ha potuto utilizzare un proprio ovulo, per cui si hanno tre donne coinvolte: la donatrice dell’ovulo, la portatrice e la madre sociale o intenzionale) la donna che dichiara d’essere “madre” non é, infatti, né madre biologica, né é la donna che ha partorito.

La seconda questione riguarda il giudizio che più complessivamente si deve trarre in materia di GPA: la surrogazione non é consentita in Italia dalla Legge n. 40 del 2004, ma come si deve valutare la GPA svolta in paesi dove é consentita? (more…)

Gli Avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità

2012-10-03 22.47.22La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di due madri affidatarie di bambini nati in seguito a un contratto di maternità surrogata di beneficiare del diritto al congedo di maternità, come previsto dal diritto dell’Unione. In attesa della pronuncia della Corte di giustizia, si sono già espressi i due avvocati generali, con opinioni tuttavia contrastanti. In gioco, sembra esserci non solo l’istituto della surrogacy, ma anche il senso e la funzione del congedo di maternità.

di Marco Balboni*

Il caso

Due giudici di due Stati membri dell’Unione europea hanno sollevato alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sapere se il diritto dell’Unione impone il riconoscimento del diritto al congedo di maternità a favore dei genitori del bambino nato in seguito a un contratto di maternità surrogata. La questione è attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ma su di essa si sono già pronunciati i due Avvocati generali nei due rispettivi procedimenti. Mentre secondo l’Avvocato generale Wahl un tale diritto non può essere invocato in base al diritto dell’Unione (causa C-363/12, caso Z c. un Ministero ed il consiglio di amministrazione di una Comunity School – Conclusioni dell’avvocato generale), secondo l’Avvocato generale Kokott, almeno in caso di maternità surrogata legalmente effettuata, sia la madre surrogata che la madre affidataria hanno diritto al congedo di maternità (causa C-167/12, caso CD c. ST – Conclusioni dell’avvocato generale). Al di là di alcune differenze, i due casi pongono problemi sostanzialmente identici. Può quindi sorprendere la differenza di opinioni, (more…)