Articoli taggati con Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano su matrimonio e divorzio imposto

fotoIl Tribunale di Milano sez. IX civ., con decreto 22 aprile 2015 (Pres. G. Servetti, est. G. Buffone), depositato appena il giorno seguente alla sentenza della Corte di Cassazione pubblicata in data 21 aprile 2015 n. 8095, ha ritenuto che in caso di rettificazione anagrafica di sesso di un membro di una coppia sposata sia necessario verificare in concreto la volontà dei coniugi di restare coniugati. Tale verifica deve essere operata in sede giudiziale al momento della rettificazione e, comunque, anche con accertamento successivo in tutti i casi in cui la sentenza di rettificazione anagrafica sia intervenuta prima del deposito della decisione della Consulta (sentenza. n. 170 del 2014)  «poiché – in difetto dell’intervento additivo della Corte delle Leggi – non era possibile, per i coniugi, in corso di processo di rettifica, comunicare la volontà di continuare a rimanere una “coppia”»; in questi ultimi casi, deve dunque «accertarsi la effettiva volontà dei coniugi (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 giugno 2013 n. 14329) rendendoli partecipi del procedimento promosso dal P.M., disponendone l’audizione». In sintonia con la Corte di Cassazione, nella decisione i giudici milanesi affermano, inoltre, che nel caso in cui i coniugi vogliano restare sposati, il matrimonio resti valido sino alla emanazione di una legge e sollecitano ancora una volta il Parlamento a superare una inerzia che potrebbe pure provocare «una nuova reazione della Corte delle Leggi».

Trascrizione matrimoni all’estero: tutto da rifare?

2013-01-23 19.40.26(M.G.) Con decreto in data 23 settembre 2014 la Corte d’Appello di Firenze ha annullato il decreto di primo grado del Tribunale di Grosseto del 3 aprile 2014 che aveva ammesso la trascrizione di un matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero. La decisione é motivata da un mero vizio procedurale, poiché il ricorso era stato notificato al Comune di Grosseto (che non si era costituito) e non al Sindaco quale ufficiale dello Stato civile (dunque quale organo, in questa veste, non del Comune ma dello Stato). La causa torna adesso davanti al Tribunale di Grosseto per sanare tale vizio procedurale e per una nuova valutazione. Tutto da rifare.
Nel contempo, il Tribunale di Milano con due provvedimenti (decreto del 2 luglio 2014 e decreto del 17 luglio 2014) ha rigettato analoghi ricorsi, aderendo sostanzialmente all’orientamento della Corte di cassazione che nel 2012 con ampia motivazione (che conteneva peraltro importanti novità interpretative) aveva respinto la richiesta di trascrizione.
Da un punto di vista giuridico sembrerebbe dunque che nulla sia accaduto e che tutto sia tornato al punto di partenza.
In verità, la decisione del Tribunale di Grosseto, a prescindere da ogni giudizio sugli incerti fondamenti giuridici della decisione, ha avuto comunque il merito di avere messo in moto un processo di un certo rilievo politico e giuridico. (more…)

AUTORECENSIONI/La famiglia si trasforma, status familiari costituiti all’estero e loro riconoscimento in Italia, tra ordine pubblico e interesse del minore

2hliP36mcyLo_s4-mbChe cosa accade quando adozione del single, maternità surrogata, fecondazione eterologa, stepchild adoption, genitorialità omosessuale, adozione legittimante del single pronunciate all’estero chiedono di essere riconosciute nel diritto interno? È giuridicamente possibile uno status familiare scisso, cioè valevole solo nello Stato in cui è stato prodotto ma non in Italia? Quale peso annettere all’interesse del minore nelle decisioni dell’autorità giudiziaria su tali temi? Il volume – curato da Grazia Ofelia Cesaro, avvocato presidente della Camera Minorile di Milano, Paola Lovati, avvocato, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e Gennaro Mastrangelo, giudice del Tribunale di Milano – rappresenta un’utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre più nella pratica giudiziaria.

di Paola Lovati*

Riflettere oggi sulla famiglia significa comprendere le variegate forme di convivenza da intendersi come risposte al bisogno dell’essere umano di costruire e mantenere legami nonché pensare a come si esplica la genitorialità e quali sono i suoi compiti educativi che sono diventati sempre meno “naturali”, ma anzi più complessi. Il tema lambisce dunque una terra di confine e di scambio tra etica e diritto, ma anche tra psicologia e sociologia. Il volume rappresenta un’ utile raccolta interdisciplinare per approfondire alcuni temi che si porranno sempre di più nella pratica giudiziaria : è infatti certo che l’internazionalizzazione degli status familiari porrà all’interprete sempre maggiori interrogativi.

Aldo Bonomi, sociologo, offre nel testo una mappa di rilettura delle trasformazioni sociali del concetto di famiglia (more…)

Tribunale di Milano: l’omosessualità celata al coniuge è causa di nullità del matrimonio

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Tribunale di Milano, sezione nona civile, sentenza del 13 febbraio 2013 (Pres. ed est. Canali) MATRIMONIO – OMOSESSUALITÀ DI UN CONIUGE CELATA ALL’ALTRO – VIZI DEL CONSENSO – ERRORE SULLA IDENTITÀ – INVALIDITÀ – SUSSISTENZA – ERRORE SU UNA MALATTIA, ANOMALIA O DEVIAZIONE SESSUALE – ESCLUSIONE

Il matrimonio civile, in cui un coniuge abbia taciuto all’altro la propria omosessualità e che abbia cagionato l’assenza di rapporti sessuali, può essere annullato per causa di errore; l’omosessualità di un coniuge non è qualificabile tuttavia come errore su una malattia, anomalia, o deviazione sessuale, bensì come errore sulla identità complessiva del coniuge.

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Una notevole interpretazione in tema di errore in materia di consenso matrimoniale

                                                                                                                                                                                                                       di Roberto De Felice

   

1.         La narrativa della sentenza è abbastanza chiara nel delineare il vizio di errore di cui all’art. 122 c.c.: uno dei nubendi ha taciuto all’altro la propria omosessualità; il matrimonio, di conseguenza, non è stato nemmeno  propriamente consumato e quindi il vizio ha avuto un effetto significativo sull’attuazione del rapporto. Trattasi ora di discernere se l’errore su una siffatta qualità del nubendo possa costituire, come ha ritenuto (more…)

1.         La narrativa della sentenza è abbastanza chiara nel delineare il vizio di errore di cui all’art. 122 c.c.: uno dei nubendi ha taciuto all’altro la propria omosessualità; il matrimonio, di conseguenza, non è stato nemmeno  propriamente consumato e quindi il vizio ha avuto un effetto significativo sull’attuazione del rapporto. Trattasi ora di discernere se l’errore su una siffatta qualità del nubendo possa costituire, come ha ritenuto (more…)