Articoli taggati con tribunale per i minorenni di Bologna

Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale

van_eyck_arnolfini_large-resized-600.jpgPartendo dall’esame della vicenda che ha interessato il Tribunale per i minorenni di Bologna, che ha confermato, con ampia motivazione, il provvedimento del giudice tutelare di Parma che aveva disposto nel 2014 l’affido di un bambino ad una coppia di uomini, il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna ricostruisce le gravi questioni che si agitano in materia di omogenitorialità, con alcune affermazioni di grande rilievo: “le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono essere allevati ed educati da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un sistema familiare senza discriminazioni. Al momento, l’unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali”.  Il giudice ci ricorda, quindi, quanto è ormai assodato in giurisprudenza, ma non sempre inteso nel dibattito pubblico e politico, che “la relazione genitoriale in realtà risulta socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo biologico. Sappiamo che possono esserci almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere considerata genitore naturale: la prima è la genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è rappresentata dalla genitorialità sociale e psicologica; è quest’ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo genitoriale svolto dall’adulto indipendentemente dal vincolo biologico. La genitorialità sociale ricomprende anche i genitori adottivi omosessuali e il partner omosessuale del genitore biologico, ed è questa una condizione che ha ricevuto una tutela legislativa in molte giurisdizioni, ma non ancora in modo definitivo nella nostra”. In carenza di una legge ordinaria, il giudice si interroga sul ruolo dell’organo giudicante, “filtro principale” tra norma e realtà sociale, “area di intersezione – forse potremmo di dire di mediazione – cruciale tra il sistema ordinamentale strictu sensu e il sistema sociale all’interno del quale si sviluppano dinamiche e aspettative soggettivizzate o interiorizzate dai singoli, come quelle che stanno alla base delle relazioni familiari secondo la portata dei profondi cambiamenti che le stanno caratterizzando”.

di Giuseppe Spadaro*

Inquadramento generale: filiazione e capacità genitoriale

In Italia, a differenza di quanto accade in altri Paesi, la realtà dei genitori omosessuali è ancora immersa in una sorta di vuoto giuridico, anzi da molte parti l’espressione “genitore omosessuale” è considerata un ossimoro e la possibilità che una persona gay o lesbica possa essere un genitore “sufficientemente buono” non è da molti considerata accettabile.

In realtà, le persone lesbiche e gay hanno sempre cresciuto bambini, il punto è se in Italia questi bambini possono essere allevati ed educati da genitori in possesso dei diritti, dei benefici e delle tutele che vanno garantiti ad un sistema familiare senza discriminazioni.

Al momento, l’unica diversità reale rispetto alle famiglie eterosessuali è che le famiglie con genitori omosessuali non vedono ancora riconosciuti i loro diritti fondamentali.

La relazione genitoriale in realtà risulta socialmente e legalmente sempre più spesso disgiunta dal solo vincolo biologico. Sappiamo che possono esserci almeno tre possibilità per cui una persona può diventare o essere considerata genitore naturale: la prima è la genitorialità genetica, la seconda è la genitorialità gestazionale, la terza è rappresentata dalla genitorialità sociale e psicologica; è quest’ultimo il caso in cui il bambino percepisce il ruolo genitoriale svolto dall’adulto indipendentemente dal vincolo biologico. (more…)

Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

Whistler's_Mother_1934_Issue-3cCon ordinanza in data 10 novembre 2014 il tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato d’ufficio eccezione di illegittimità costituzionale della normativa vigente nella parte in cui non consentirebbe il riconoscimento di una adozione legittimante effettuata all’estero nell’ambito di una famiglia fondata da una coppia dello stesso sesso regolarmente coniugata negli U.S.A.. La parola passa, dunque, ancora una volta alla Corte costituzionale.

di Marco Gattuso

Il fatto.

Nell’ambito di una famiglia che da qualche anno vive in Italia, a Bologna, fondata da due donne che hanno convissuto da oltre 20 anni, che si sono unite nel 2008 in civil partnership negli U.S.A. e che sono legalmente sposate dal 2013, la mamma sociale (o co-mamma, termine forse preferibile) chiede al tribunale il riconoscimento della sentenza statunitense del 22 gennaio 2004 che ha disposto l’adozione piena della minore, figlia biologica della sua partner. La co-madre che agisce ha doppia cittadinanza, italiana e statunitense, mentre la bambina è cittadina degli U.S.A. e per quell’ordinamento è, dunque, legalmente figlia di entrambe le madri da oltre dieci anni.

In diritto

Come noto, i provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili (more…)

Tribunale minori di Bologna: riconosciuta l’adozione da parte di una single effettuata negli Stati uniti

Mary_Cassatt_-_Mother_and_Child_(The_Goodnight_Hug)Mentre è aperta la discussione sull’ipotesi di adozione (non legittimante) da parte del partner del genitore biologico dello stesso sesso, pubblichiamo l’inedita decisione (segnalataci dall’avv. Elena Merlini del foro di Bologna) del Tribunale per i Minorenni di Bologna, decreto del 21 marzo 2013, con la quale viene riconosciuta a ogni effetto in Italia l’adozione (piena, o legittimante) di una minore da parte di una cittadina italiana single effettuata negli Stati uniti. Come evidenziato dall’Autrice nella breve nota, il Tribunale ha superato alla luce dell’interesse del minore ogni dubbio in ordine alla paventata lesione del nostro di ordine pubblico internazionale.

di Elisa Battaglia*

Con decreto del 21 marzo 2013, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nel pronunciarsi sul riconoscimento in Italia di un’adozione da parte di single adotta un atteggiamento di notevole apertura rispetto al modo di intendere la famiglia, senza discriminazioni fra categorie di soggetti, in base alle scelte affettive personali o agli stili di vita. La questione affrontata dal Tribunale è quella del riconoscimento in Italia di una sentenza statunitense di adozione di un minore da parte di una cittadina italiana single, da tempo residente negli USA, e degli effetti che tale sentenza potrà produrre nel nostro ordinamento.
E’ bene premettere che il nostro sistema giuridico non vieta l’adozione di minore da parte di singoli ma ne restringe l’ambito di operatività, per coloro che risiedono in Italia, alle ipotesi contemplate dall’art. 44, legge 184/1983, prevedendo la formula dell’“adozione in casi particolari”. Si tratta, in sostanza, di adozioni che si fondano sull’esistenza di un consolidato legame affettivo tra adottante ed adottato (more…)

Affido dei minori a coppie gay e lesbiche: le recenti evoluzioni della giurisprudenza italiana

unnamedIn seguito alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013, che ha riconosciuto che le coppie gay e lesbiche hanno la possibilità di allevare minori in quanto non vi è alcuna evidenza scientifica che l’identità di genere dei due genitori comporti un qualche condizionamento per l’equilibrato sviluppo del minore, l’Autrice rammenta come la giurisprudenza italiana abbia subito un’ulteriore evoluzione con la recente decisione del Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna del 31 ottobre 2013  che ha dato in affido temporaneo una bambina di tre anni, con una difficile situazione familiare, ad una coppia di due uomini che la piccola già conosceva e frequentava (orientamento successivamente confermato anche dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con il decreto del 4 dicembre 2013). Tali nuovi orientamenti giurisprudenziali sono in linea con l’ampio concetto di legame familiare, richiamato  dalla Carta di Nizza, che impedisce le discriminazioni fondate sul sesso e sull’orientamento sessuale e con l’evoluzione della nozione di “famiglia” ai sensi della Convenzione europea dei diritti umani. Tale evoluzione del diritto europeo non può essere ignorata dal nostro Paese poiché quando si tratta di scelte relative all’affidamento dei minori si deve tener conto della capacità di dare cura e amore degli affidatari e non del loro orientamento sessuale.

di Ida Grimaldi*

Con decreto del 31 0ttobre del 2013 il Tribunale dei Minori di Bologna ha dato in affidamento temporaneo una bambina di tre anni a una coppia omosessuale. Il caso, da taluni ritenuto clamoroso, ha suscitato scalpore, dando il via a non poche polemiche in relazione, più in generale, alla natura, alla tradizione, alla procreazione, e, più in particolare, alla tutela del benessere della minore.

E’ bene tuttavia, segnatamente per quanto attiene all’ultimo aspetto, calarsi, da un lato, nel caso concreto della minore e, dall’altro, avere cognizione non solo della normativa attuata nella situazione specifica ma anche e, soprattutto, di quali siano stati gli orientamenti e le motivazioni dei giudici nel prendere quella decisione.

La peculiarità del caso concreto rende infatti opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento, al fine di individuare l’esatto significato del termine “famiglia”. (more…)

Le motivazioni dei giudici bolognesi nel caso dell’affidamento di una minore ad una coppia dello stesso sesso

2012-10-09 00.23.49Pubblichiamo il secondo provvedimento nella vicenda dell’affidamento di una bambina ad una coppia dello stesso sesso, con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto del 31 ottobre 2013, ha confermato l’affidamento autorizzato dal giudice tutelare con decreto del 3 luglio 2013 (che in nota cita fra le sue fonti anche ARTICOLO29).
La motivazione chiarisce alcuni aspetti della vicenda, essendo inequivoco che l’affidamento sia stato disposto nei confronti di una coppia dello stesso sesso (e non di due singoli, come peculiarmente affermato da alcuni) con una decisione che, mentre è del tutto consueta in gran parte degli altri ordinamenti giuridici europei ed occidentali, assume carattere di novità assoluta per il nostro ordinamento. In particolare, il Tribunale chiarisce d’avere verificato “la stabilità della loro unione, perdurante da ormai dodici anni, nonché della comune residenza, convivendo ormai da sei anni”; la solidità della coppia emerge dunque come uno dei presupposti rilevanti per l’applicazione della misura.
I molti dubbi sull’opportunità della decisione dei servizi sociali e del giudice tutelare (che dà atto di un’indagine estremamente approfondita, come conviene in ogni caso di affidamento di minori) vengono fugati dalla (more…)