trattamento dei funzionari dell’Unione europea/TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, seconda sezione, decisione del 14 ottobre 2010 ASSEGNO DI FAMIGLIA RICONOSCIUTO AI FUNZIONARI DELL’UNIONE PER I MEMBRI STABILI DI UN’UNIONE DI FATTO – RICONOSCIMENTO ANCHE IN IPOTESI DI ACCESSIBILITÀ AL MATRIMONIO – SUSSISTENZA IN CASO DI RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE D’ORIGINE

Il diritto all’assegno di famiglia riconosciuto ai funzionari dell’Unione non può essere negato a coloro che, pur avendo accesso al matrimonio in uno Stato dell’Unione, si sono registrati come. Tale accesso non può essere infatti considerato concreto ed effettivo quando il funzionario è anche cittadino di uno Stato terzo nel cui ordinamento vige una disposizione che reprime gli atti omosessuali (quale l’art. 489 del Codice Penale marocchino), ossia atti che un matrimonio tra persone dello stesso sesso implica per definizione, contribuendo ragionevolmente a far nascere timori di persecuzione contro il funzionario medesimo.

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