Tribunale Roma sezione prima, decreto dell’11 maggio 2018

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                     TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

                         PRIMA SEZIONE CIVILE

Composto da

Dott.ssa    Franca     MANGANO      Presidente

Dott.ssa    Marzia     CRUCIANI     giudice

Dott.ssa    Damiana    COLLA        giudice relatore

ha pronunciato il seguente

            DECRETO DI RETTIFICA DI ATTO DELLO STATO CIVILE

          (articoli 95 e ss del D.P.R, 3 novembre 2000 n. 396)

Letto il ricorso iscritto al n. .. del 2018;

sentito  il  P.M.,  il  quale  ha  apposto  il  proprio visto in data 9.4.2018;

visti gli articoli 95 e ss del D.P.R.;

Fatto

rilevato che

i ricorrenti ed sposati nel 2014 in California e contraenti unione civile in Italia il mediante trascrizione dei matrimonio americano – domandano la rettifica della trascrizione in Italia (Comune di Roma) dell’atto di nascita formato negli Stati Uniti relativamente a .. e .. entrambi nati in California il -omissis- da procreazione medicalmente assistita (PMA);

che gli stessi evidenziano di aver seguito la procedura prevista dalla legge americana per la PMA e di aver ottenuto sentenza del (Prenatal Judgement) con la quale sono stati dichiarati genitori legali dei nascituri, con definizione del loro cognome in .., è stato escluso ogni legame genitoriale in capo alle madri genetica e biologica ed è stata prevista la possibile formazione di un doppio atto di nascita, uno contenente l’indicazione di un solo padre e l’altro l’indicazione di entrambi i padri, con il conseguente rilascio dei certificati di nascita in entrambe le forme;

che nel maggio del 2015 al rientro dagli Stati Uniti i ricorrenti hanno presentato all’ufficiale dello stato civile il solo atto di nascita contenente l’indicazione del come padre e dall’atto di nascita dei minori trascritto in Italia risultano figli solo di questo, sia pur con il cognome di entrambi i ricorrenti (” ..”); che ad avviso dei ricorrenti è tuttavia necessario rettificare ai sensi dell’art. 95 DPR n. 396/2000 il contenuto della trascrizione effettuata dal Comune di Roma integrando gli atti di nascita dei due minori con le risultanze degli atti di nascita americani completi e contenenti anche l’indicazione dell’altro genitore, peraltro già risultante dal cognome degli stessi di cui all’attuale atto di nascita, per come trascritto;

rilevato altresì che i minori sono cittadini italo-americani (titolari di passaporto anche americano in base al principio dello ius soli, in atti in copia), che in base all’art. 33 della legge n. 218/95, come modificata dal d.lgs. n. 154/2013, “Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita” e che ai sensi dell’art.65 della medesima legge “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”;

ritenuto che secondo una delle leggi nazionali dei minori (quella americana) essi sono figli di entrambi i ricorrenti, i quali hanno svolto negli USA all’esito del matrimonio ivi celebrato regolare percorso di procreazione medicalmente assistita e nel suo ambito hanno ottenuto sentenza (Prenatal Judgement, in atti) che li riconosce entrambi quali genitori, attribuendo loro il cognome di entrambi i padri (..), con espressa esclusione di ogni legame genitoriale con le madri biologica e genetica e successiva formazione di atto di nascita in ossequio alla predetta sentenza;

considerato che l’atto di stato civile statunitense avente ad oggetto l’esistenza di “rapporti di famiglia” ha effetto in Italia in base al disposto dell’art. 65 menzionato, non apparendo siffatta efficacia contraria all’ordine pubblico (requisito previsto anche dall’art. 18 DPR n. 396/2000);

considerato infatti che sotto tale ultimo profilo risulta pienamente condivisibile la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia n. 19599/2016 ha ritenuto non contrari all’ordine pubblico né il carattere omosessuale della coppia genitoriale, né la Procreazione Medicalmente Assistita in coppie forniate da parsone del medesimo sesso, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di tale concetto in essa approfonditamente ricostruita;

ritenuto che esso deve essere inteso quale insieme dei valori essenziali dell’ordinamento interno (di rango costituzionale), da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale (cfr., sentenza citata, nella parte in cui chiarisce: “Nella giurisprudenza di legittimità più recente prevale il riferimento all’ordine pubblico internazionale, da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria … li legame, pur sempre necessario con l’ordinamento nazionale, è da intendersi limitato ai principi fondamentali desumibili, in primo luogo, dalla Costituzione ,.. , ma anche – laddove compatibili con essa … – dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. In altri termini, i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario”; ed ancora: “un contrasto con l’ordine pubblico non è ravvisabile per il solo fatto che la norma straniera sia difforme contenutisticamente da una o più disposizioni del diritto nazionale, perché il parametro di riferimento non è costituto … dalle norme con le quali il legislatore ordinario eserciti … la propria discrezionalità in una determinata materia, ma esclusivamente dai principi fondamentali vincolanti per lo stesso legislatore ordinario”; e da ultimo è stato in tale pronuncia affermato il principio di diritto secondo il quale ‘il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l’ordine pubblico dell’atto di stato civile straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma della L. n. 218 del 1995, artt. 16, 64 e 65, e D.P.R. n. 396 del 2000, art. 18, deve verificare non già se l’atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne … , ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo”);

ritenuto che, nella specie, alla luce del principio di diritto enunciato nella predetta pronuncia, l’atto di nascita americano dei minori non appare contrastante con l’ordine pubblico e con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, garantendo anzi in particolare, da un lato, la tutela dell’interesse superiore e preminente del minore, anche sotto il profilo della sua identità personale e sociale, e, dall’altro, del diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia, valori questi già presenti nella Carta costituzionale (artt. 2,3,31 e 32 Cost.) e la cui tutela è rafforzata dalle fonti sovranazionali che concorrono alla formazione dei principi di ordine pubblico internazionale (la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla L. 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e riproclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007);

rilevato in particolare, quanto alla normativa sovranazionale, che acquistano rilievo ai fini che interessano: a) la disposizione di cui all’art. 3 della Convenzione sui diritti dei fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia con L. 176/1991, che prevede in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali,… l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente”; b) l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, parte integrante del Trattato dell’Unione entrato in vigore il 1.12.2009, che al secondo e al terzo comma espressamente prevede che ” In tutti gli atti relativi ai minori-, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” e che “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”; c) l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti de(l’Uomo che statuisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto del sua vita privata e familiare… Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria per ….la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”; d) l’art. 14 della CEDU che assicura che “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso…. l’origine nazionale o sociale,… la nascita o ogni altra condizione”; e) l’art. 23 del Reg CE 2201/2003 che espressamente statuisce che in materia di riconoscimento di provvedimenti europei relativi alla responsabilità genitoriale, questi non possono essere riconosciuti solo se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

considerato che nella fattispecie in esame l’interesse preminente dei minori appare quello di conservare il legittimo status di figli di entrambi i ricorrenti riconosciutogli dal valido atto di stato civile statunitense, conformemente al principio del favor filiationis di cui alla legge n. 218/1995 e che pertanto il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un atto straniero, validamente formato all’estero – nel quale risulti la nascita di un figlio da due uomini nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato dalla coppia, coniugata in quel paese – non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi piuttosto avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell’interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all’estero;

ritenuto che altrimenti il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, pur legalmente esistente negli Stati Uniti, determinerebbe un’inammissibile incertezza giuridica suscettibile di influire negativamente sulla definizione dell’identità personale dei minori, in considerazione delle numerose conseguenze pregiudizievoli per gli stessi (tra cui l’assenza di diritti ereditari e l’impossibilità di essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, al pari dei coetanei) e si violerebbe del resto il loro interesse ad avere due genitori e non uno solo, in contrasto con la regola posta nell’art. 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, secondo il quale “il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo quando ciò sia contrario al suo interesse” (questa prospettiva è stata valorizzata anche nell’ordinamento interno fin dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, sull’affidamento condiviso, ed ora dal D.Lgs. n. 154 dei 2013: cfr. il previgente art. 155, comma 1, ed il vigente art. 337 ter c.c., comma 1);

considerato del resto che il mancato riconoscimento dello status filiationis nei confronti del .. costituirebbe “una evidente violazione dei diritto a uno status filiationis, riconducibile all’art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali” (cfr., C. Cost. n. 494/2002, in materia di figli incestuosi, applicabile alla fattispecie per quel che concerne la considerazione secondo la quale le .. -e conseguenze della violazione dei divieti di legge non possono ricadere negativamente sul soggetto nato a seguito di siffatte violazioni, il quale ha comunque un diritto fondamentale, che dev’essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis e alla continuità dei rapporti affettivi);

ritenuto d’altro canto che non appaiono al collegio assumere rilevanza costituzionale primaria e fondamentale i principi normativi di cui alle regole inderogabili stabilite dalla L. n. 40 del 2004, in tema di procreazione medicalmente assistita (ispirata all’idea di fondo che l’unica comunità nella quale sarebbe possibile generare figli sia quella formata da persone di sesso diverso, sul presupposto che le altre unioni beneficerebbero della più limitata tutela prevista dall’art. 2 Cost.), né il principio secondo cui, nel nostro ordinamento, non è riconosciuta tutela dalla legge 20 maggio 2016, n.76 alle coppie dello stesso sesso relativamente alla possibilità di generare e allevare figli, essendo piuttosto tali principi riconducibili a mere opzioni legislative (in astratto ben potendo il legislatore italiano anche addivenire a scelte di segno radicalmente opposto, analogamente a quanto previsto proprio dal legislatore statunitense) e non ad un’opzione costituzionalmente obbligata, non aventi in quanto tali alcuna incidenza sul sopra delineato concetto di ordine pubblico (non essendo allora la contrarietà della legislazione statunitense rispetto a quella italiana in materia di per sé elemento sufficiente a far ritenere la prima normativa in contrasto con l’ordine pubblico); considerato che quindi non è possibile sostenere l’esistenza di un principio costituzionale fondamentale di ordine pubblico – quindi, immodificabile dal legislatore ordinarlo – idoneo ad impedire l’ingresso in Italia dell’atto di nascita dei minori in questione, in ragione di un’asserita preclusione ontologica per le coppie formate da persone dello stesso sesso (purché unite da uno stabile legame affettivo) di accogliere, di allevare e anche di generare figli;

ritenuto piuttosto che l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona “svolge la sua personalità” e che la scelta dei componenti della coppia di diventare genitori e dì formare una famiglia costituisce “espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi” delle persone, riconducibile agli artt. 2,3 e 31 Cost. con la conseguente esclusione dell’esistenza, a livello costituzionale, di un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli (che le coppie di persone dello stesso sesso ben possano adeguatamente accogliere figli e accudirli, è ora confermato dalla possibilità di adottarli, a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d, come stabilito da Cass. n. 12962 del 2016), essendo ormai la famiglia sempre più intesa come comunità di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti e sulla necessità che ne consegue di tutelare il prevalente interesse dei minori;

considerato che del resto non sembra apparire necessaria la presenza di vincoli genetici ai fini del riconoscimento della filiazione, dovendosi escludere, come si legge nella menzionata decisione della Suprema Corte, “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato”, dovendo al contrario essere evidenziata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato, nonché la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento del progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione, oltre infine alla previsione della possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite (cfr., al riguardo anche Cass., n. 14878 del 15.6.2017);

ritenuto in conclusione che, ad avviso del collegio (e delle condivisibili argomentazioni esposte anche dalla giurisprudenza di merito formatasi in materia, tra cui si veda Corte di Appello Torino del 29.10.2014; Tribunale di Pisa del 22.7.2016; Tribunale di Napoli del 6.12.2016; Corte di Appello di Milano del 28.12.2016; Corte di Appello di Trento del 23.2.2017; Tribunale di Livorno del 12.12.2017; Tribunale di Pescara del 31.1.2018; Tribunale di Perugia del 26.3.2018), al riconoscimento dell’efficacia di un atto di nascita straniero – formato validamente negli Stati Uniti, da cui risulti che i minori sono figli di due uomini, nell’ambito di un progetto genitoriale realizzato da una coppia coniugata in quel paese – non è opponibile un principio di ordine pubblico consistente nella pretesa esistenza di un vincolo o divieto costituzionale che precluderebbe alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli, venendo invece in rilievo il preminente interesse del minore all’identità personale e ad una piena genitorialità, nonché la fondamentale e generale libertà della persona di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie di persone di sesso diverso;

PQM

ORDINA

all’ufficiale dello stato civile del comune di Roma la rettifica dell’atto di nascita n° .. riferito a .. (cognome) .. (nome) nel senso che in esso debba essere aggiunto.

(cognome genitore)

(nome genitore)

ORDINA

all’ufficiale dello stato civile del comune di Roma la rettifica dell’atto di nascita riferito a .. (cognome) ..(nome) nel senso che in esso debba essere aggiunto:

(cognome genitore)

(nome genitore)

secondo quanto indicato nel ricorso che precede.

Roma, 11.5.2018.

Depositata in cancelleria il 11/05/2018.