Necessità di interventi chirurgici/COSTITUZIONALE

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Corte costituzionale, sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 (Pres. Criscuolo; Est. Amato) RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – PRESUPPOSTO DELLA INTERVENUTA MODIFICAZIONE DEI CARATTERI SESSUALI DELLA PERSONA – INSUSSISTENZA

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, Cost., e 8 CEDU- in quanto, stabilendo che la rettificazione dell’attribuzione anagrafica di sesso si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, subordinerebbe irragionevolmente l’esercizio del fondamentale diritto all’identità di genere a trattamenti sanitari pericolosi per la salute. Interpretata alla luce dei diritti della persona, infatti, la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione porta ad escludere la necessità, ai fini dell’accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l’adeguamento dei caratteri sessuali. Il trattamento chirurgico costituisce uno strumento solo eventuale, di ausilio al fine di garantire il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica, ma non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione di sesso.

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