Corte di Appello di Bologna, Prima sezione civile, sentenza del 22 febbraio 2013

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Vincenzo De Robertis Presidente

dott. Lucio Montorsi Consigliere

dott. Francesco Parisoli Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale n. 35/2012 V.G. R.G.

promosso da

M., con domicilio eletto in Bologna, presso l’avv. Giovanni Genova che lo rappresenta e difende insieme agli avv.ti Francesco Bilotta e Alessandro Gracis come da delega a margine del reclamo

– reclamante –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PIACENZA

e contro

SINDACO DEL COMUNE DI BOBBIO (pc), quale Ufficiale dello Stato Civile

– reclamati –

con l’intervento del Procuratore Generale presso questa Corte che ha concluso per il rigetto del reclamo

avente ad oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso

CONCLUSIONI

per parte reclamante: “riformare la sentenza emanata dal Tribunale di Piacenza, del 18 gennaio 2012, n. 1/2012, depositata il 19 gennaio 2012 e comunicata alle aprti il 20 gennaio 2012, e per l’effetto ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bobbio la modifica degli atti anagrafici, disponendo che l’ufficiale di stato civile modifichi tutti i documenti relativi al ricorrente in modo che da essi risulti come genere quello femminile e che riporti sugli stessi il nome di Sonia da tempo adottato;

in via subordinata e salvo gravame: sollevare questione di legittimità costituzionale, previa positiva valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, dell’art. 1 legge 164/1982 come modificato dal d.lgs. n. 150/2011 rispetto agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e agli artt. 10 e 117 Cost., alla luce degli articoli 1, 3 e 7 della Carta di Nizza e degli artt. 8 e 14 CEDU, quali parametri interposti di costituzionalità, rimettendo glia tti alla Corte Costituzionale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali (12,5%), IVA e CNPA come per legge del doppio grado di giudizio”

la Corte

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Francesco Parisoli;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza in data 12 – 19 gennaio 2012 il Tribunale di Piacenza rigettava la domanda con la quale M. aveva chiesto la rettificazione del sesso, da maschile a femminile, degli atti di stato civile inerenti alla sua persona, senza dovere sottoporsi al trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali per il quale già era stato autorizzato dallo stesso Tribunale con precedente sentenza n. 64/1999.

Nel rammentare che il ricorrente si era rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico, pur autorizzato, per il timore di incorrere in complicanze di natura sanitaria e perché, nel frattempo, aveva raggiunto un armonia con il proprio corpo che lo aveva portato a sentirsi donna a prescindere dal trattamento anzidetto, il Tribunale riteneva che l’art. 3 della legge 164 del 1982 prevedesse l’operazione di adeguamento dei caratteri sessuali condizione sufficiente, ma, al tempo stesso, necessaria per ottenere la rettificazione dello stato civile.

Escludeva, poi, l’esistenza di dubbi di costituzionalità della norma in quanto la scelta legislativa di subordinare la variazione dei dati anagrafici relativi al sesso di una persona ad un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non poteva ritenersi illogica e irragionevole, non comportando alcuna lesione del diritto all’identità sessuale o all’autodeterminazione, ex art. 2 Cost. e neppure si poneva in contrasto con l’art. 32 Cost., essendo il trattamento meramente facoltativo e non sussistendo ostacoli a che la persona potesse vivere la propria condizione sessuale senza la rettificazione dello stato civile.

2. M. proponeva reclamo avverso la sentenza, con ricorso depositato il 30 gennaio 2012, e ne chiedeva la riforma, reiterando, in subordine, le questioni di incostituzionalità già sollevate davanti al primo giudice.

Il reclamante assumeva che la corretta interpretazione dell’art. 3 della legge 164/82, anche alla luce della recente modifica introdotta dall’art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, induceva a ritenere la necessità del trattamento chirurgico non per ogni caso di rettificazione del sesso, ma soltanto se finalizzato ad assicurare alla persona il raggiungimento del suo benessere psicofisico.

La ratio della norma, secondo il reclamante, doveva identificarsi nella tutela della persona nel profilo della sua identità sessuale o di genere, onde consentirle di superare una situazione patologica di contrasto tra il suo sentire psichico e le condizioni anatomiche del suo corpo, con riflessi negativi sulla salute fisiopsichica del soggetto. La norma stessa, poi, era stata introdotta nel nostro ordinamento – e conservava intatta la propria funzione – al fine di scriminare in ambito penale un intervento chirurgico che diversamente avrebbe integrato un reato e sarebbe stato fonte di responsabilità per il sanitario.

Assumeva, pertanto, il M. che, dovendosi limitare a tale ristretto ambito la necessità dell’intervento chirurgico, nel suo caso non appariva necessario in quanto egli aveva il timore radicato di conseguenze pregiudizievoli per la propria incolumità fisica derivanti dal trattamento chirurgico, comportante una menomazione anatomica, talchè l’applicazione della norma avrebbe raggiunto un risultato in aperto contrasto con la ratio stessa di tutelare la salute della persona.

Aggiungeva che il trattamento era superfluo anche perché negli anni, ed in conseguenza di numerosi trattamenti estetici ed ormonali, egli aveva raggiunto la piena armonia con il proprio corpo, non vi era più alcun conflitto tra il proprio sentire psichico e la condizione anatomica e non avvertiva più l’esigenza di assoggettarsi ad un intervento chirurgico per realizzare la propria identità sessuale.

Il reclamante censurava la decisione del Tribunale di Piacenza anche per avere ritenuto pressochè scontato che la legge 164 del 1982 prevedesse che i caratteri sessuali della persona dovessero identificarsi in quelli primari e secondari, mentre la norma (art.1) si limitava a richiedere il mutamento dei caratteri sessuali senza distinguere tra primari e secondari sì da rendere sufficiente, ai fini dell’adeguamento del genere, anche il solo cambiamento dei caratteri sessuali secondari.

Invero, secondo il M., la normativa rispondeva, oltre che ad esigenze di tutela della persona, nei richiamati profili della salute e dell’identità personale, anche a necessità di certezza nei rapporti sociali e, perciò, di adeguamento dell’apparenza fisica della persona a quella reale per agevolare le relazioni interpersonali anche nell’interesse pubblico, ed a tal fine era sufficiente la modifica dei caratteri sessuali secondari.

In subordine, il M. sollevava dubbi di costituzionalità dell’art. 3 della legge 164 per contrasto con il dettato costituzionale nei seguenti profili:

– violazione dell’art. 2 Cost., il quale riconosce il diritto all’identità di genere quale componente del diritto all’identità personale, che postula la tutela dell’interesse della persona di vedere rispettato nei rapporti esterni, privati e pubblici, ciò che il soggetto è e fa.

Nel caso di specie sarebbe rimasta preclusa al reclamante la possibilità di vivere la propria identità senza la necessità di conseguire la rettificazione del sesso per ragioni intuitive e avrebbe comportato un disagio costante nelle relazioni interpersonali;

– violazione del diritto all’autodeterminazione pure sancito dall’art. 2 Cost., nel senso che la scelta del trattamento sanitario avrebbe finito per essere obbligatoria in contrasto con la libertà del singolo di scegliere in autonomia gli interventi sul proprio corpo;

– violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost., giacchè la obbligatorietà del trattamento chirurgico avrebbe esposto la persona a possibili conseguenze lesive della sua integrità sia fisica che psichica a causa dei rischi connessi alla delicatezza dell’intervento;

– violazione del diritto alla dignità della persona di cui all’art. 3, co. 1° e all’art. 1 Carta di Nizza, nonché degli artt. 8 (diritto al rispetto della propria vita privata) e 14 (divieto di discriminazione) della CEDU, quali parametri di costituzionalità ai sensi dell’art. 117 Cost.

3. Questa Corte, sentite le parti, disponeva, con ordinanza in data 10 luglio 2012, CTU sulle condizioni psicosessuali del reclamante al fine di accertare se potessero ritenersi integrati, in lui, i caratteri sessuali del genere femminile.

La CTU, affidata a due consulenti e compendiata in due distinte relazioni, veniva depositata nel mese di gennaio 2013.

All’odierna udienza, sentite le parti, la Corte riservava la decisione.

4. Il gravame proposto dal M. non può essere accolto.

Benchè l’attenzione del Tribunale, così come, in parte, quella del reclamante, si sia focalizzata sul disposto dell’art. 3 della legge 164 del 1982 – da applicarsi ratione temporis al caso di specie (v. art. 36 del d.lgs. n. 150/11) – inerente alla necessità di autorizzazione giudiziale per l’effettuazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, la valutazione della domanda proposta dal M. deve essere condotta principalmente alla luce della previsione di cui all’art. 1 stessa legge, secondo cui la rettificazione avviene in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenuta modificazione dei caratteri sessuali.

Come lo stesso reclamante ha evidenziato e come è stato confermato nelle consulenze in atti, in biologia si distinguono i caratteri sessuali primari dai secondari, identificandosi, i primi, con gli organi genitali e riproduttivi, ossia con l’aspetto strettamente anatomico della persona umana, ed i secondi con altre caratteristiche fisiche e psichiche, quali conformazione del corpo nei suoi diversi tratti, timbro della voce, atteggiamenti e comportamenti esteriori e percepibili dai terzi.

Il transessualismo è una sindrome che insorge quando il soggetto, nato con i caratteri sessuali primari di una dato sesso o genere e, dunque, iscritto all’anagrafe in conformità alle risultanze anatomiche, vive la condizione psichica dell’altro genere cui si sente di appartenere.

Nella ctu medica in atti si rammenta che il transessualismo andro-ginoide – che rileva in questo giudizio – è una condizione esistenziale per la quale il soggetto non si riconosce nel proprio sesso biologico, ma vive e/o desidera di vivere in conformità al sesso femminile, assumendone i tipici ruoli. Viene definito scientificamente quale “disturbo dell’identità di genere” e si sviluppa attraverso diverse tappe che muovono dalla diagnosi di esclusione di disturbi psichiatrici o di patologie genetiche per giungere alla conversione andro-ginoide attuata attraverso la somministrazione di ormoni femminili per iniziare la trasformazione “femminilizzante” ossia l’acquisizione dell’identità sessuale sentita e vissuta.

In fatto, deve dirsi che è certo che il M. ha completato il percorso di modifica dei caratteri sessuali secondari conseguito attraverso diversi e ripetuti trattamenti estetici, anche chirurgici (rinoplastica, mastoplastica additiva), e incisive terapie ormonali. Entrambi i consulenti sono apparsi concordi nel ritenere che il reclamante abbia ottenuto una consolidata modifica dei caratteri sessuali secondari e abbia raggiunto sul piano psichico il convincimento ormai radicato dell’appartenenza al genere femminile e viva tale sua condizione serenamente, senza più avvertire il contrasto con la sua realtà anatomica e la necessità di sottoporsi all’intervento chirurgico di amputazione degli organi genitali maschili e di costruzione dell’organo genitale femminile.

La consulenza medica ha accertato, sempre in fatto, che la somministrazione, negli anni, degli ormoni femminilizzanti ha determinato “un quasi completo azzeramento dell’attività testicolare come si evince dalle ridotte concentrazioni sieriche di testosterone” (pag. 3 relazione Meriggiola) ed ha concluso che le caratteristiche femminili sono da ritenersi integrate con l’identità psicofisica del M. e “da ritenersi per lo più irreversibili se non attraverso complessi interventi farmacologici e chirurgici”.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto ha preteso il reclamante, una interpretazione strettamente letterale dell’art. 1, laddove individua il presupposto della rettificazione dell’atto di nascita nella modificazione dei caratteri sessuali tout court della persona, induce a ritenere che il legislatore abbia ritenuta necessaria, ai fini in esame, la modificazione di entrambe le tipologie di caratteri sessuali, primari e secondari, poiché, diversamente, e senza voler evocare richiami a fatti notori sulle differenze tra generi, avrebbe avvertito l’esigenza di una maggiore e puntuale specificazione, onde evitare l’insorgenza di facili equivoci.

In altre parole, secondo una esegesi strettamente letterale della norma, l’avere richiesto, per la rettificazione, la modificazione dei caratteri sessuali (preesistenti) della persona, senza distinguere tra quelli primari e secondari, sta a significare che il legislatore ha voluto comprenderli entrambi e non anche, come ritenuto dal reclamante, che abbia voluto ritenere sufficiente l’intervenuta modificazione di una soltanto delle due categorie.

Ma anche l’interpretazione storico-sistematica non pare consentire una diversa conclusione.

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 la rettificazione del sesso poteva eseguirsi soltanto in base all’art. 454 c.c., la cui applicazione, peraltro, avveniva in ambiti estremamente riduttivi, secondo un’interpretazione rigorosa della S.C. che, identificando l’identità sessuale in via esclusiva con gli organi sessuali esterni presenti al momento della nascita, ammetteva la variazione soltanto in caso di errore nella formazione dell’atto, dovuto ai denuncianti o all’ufficiale dello stato civile, ovvero nelle ipotesi di una modifica spontanea e fisiologica, magari agevolata da un intervento chirurgico volto ad evidenziare organi preesistenti e a promuoverne lo sviluppo.

La legge n. 164 del 1982 venne introdotta proprio al fine di riconoscere rilevanza al fenomeno del transessualismo e di superare il predetto orientamento, accogliendo e valorizzando, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (v. sentenza n. 161 del 1985), un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato che attribuiva rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita, ovvero evolutisi naturalmente, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, “accreditando una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori dei quali va ricercato ed agevolato l’equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i sessi è qualitativa e non quantitativa – il o i fattori dominanti”.

Anche a fronte di tale nuova e innovativa concezione della nozione di genere o sesso, tuttavia, rimase la rilevanza e la indispensabilità del mutamento di tutti i caratteri sessuali dell’individuo quale unica via per poter ottenere il cambiamento dell’identità sessuale e, come conseguenza, del sesso anagrafico risultante dall’atto di nascita, proprio alla luce di una nozione complessa che non poteva, e non può anche ora, trascurare, insieme agli altri, il fattore strettamente anatomico-biologico, nell’intento di ricomporre – come si è detto – “l’equilibrio tra soma e psiche”.

Se ne trova riscontro nello stesso corpo normativo che, all’art. 3 (di cui si controverte), espressamente prevede il trattamento medico-chirurgico quale mezzo di adeguamento dei caratteri sessuali, cui consegue automaticamente la rettificazione.

Deve riconoscersi che l’art. 3 della legge 164 contempla l’operazione chirurgica dei caratteri sessuali quale intervento non indefettibile ai fini della rettificazione, facendo uso dell’avverbio “quando” che postula la mera eventualità dell’intervento.

Tale interpretazione, peraltro, non conduce alle conseguenze che ne ha derivato il reclamante – di rimettere all’interessato la scelta di richiedere o meno l’intervento in dipendenza delle proprie condizioni psicologiche – ma va calata nel preciso contesto storico della norma, facente parte di una legge diretta a sanare la situazione di chi già si era sottoposto a trattamenti demolitivi-ricostruttivi delle parti anatomiche del proprio corpo, prevalentemente all’estero, esponendosi in tal modo a conseguenze di ordine penale nel territorio italiano, in mancanza di una previsione scriminante.

L’art. 3, dunque, prevede che il trattamento medico-chirurgico possa esser solo eventuale, non già perchè l’adeguamento dei caratteri sessuali possa avvenire a prescindere da esso, ma perché possono esservi casi concreti nei quali i caratteri sessuali, nella loro interezza, compresi quelli non modificabili se non per via chirurgica, risultano già modificati (ad esempio, nei già ricordati casi di interventi praticati all’estero o per ragioni congenite).

Né tale interpretazione può dirsi in contrasto con l’intento del legislatore di tutelare la salute della persona sia perché l’intervento chirurgico è pur sempre considerato come una sorta di liberazione, per il paziente, ponendo fine alla sofferenza e all’angoscia derivate dal contrasto tra la condizione anatomica e quella psichica e risponde, perciò, ad una funzione terapeutica, sia perché il trattamento, pur cruento, è preceduto da autorizzazione giudiziale volto ad accertarne la fattibilità, a tutela della persona che dovrà sottoporvisi.

Del resto, anche gli accertamenti peritali compiuti nel presente grado del giudizio non consentono di disattendere le esposte conclusioni.

L’elaborato medico, come già rilevato in precedenza, non consente di affermare, con certezza, che le funzioni sessuali maschili, nel M., pur ridotte, siano scomparse (il CTU ha parlato di un ‘quasi azzeramento’ che non significa azzeramento completo) e, soprattutto, di ritenere che siano scomparse in modo definitivo: il CTU, invero, ha affermato che le caratteristiche femminili devono ritenersi integrate nella persona del M. in modo “per lo più” irreversibile, “se attraverso complessi interventi farmacologici e chirurgici”, il che significa che il reclamante potrebbe recuperare i caratteri sessuali (secondari) maschili con gli stessi metodi o ripercorrendo, a ritroso, il percorso, sanitario, che lo ha condotto a modificarli.

E se ciò, per ipotesi, dovesse accadere dovrebbe riconoscersi che M., dopo aver ottenuto il riconoscimento della sua appartenenza al genere femminile, sarebbe ancora legittimato a chiedere una ulteriore variazione anagrafica, riprendendo l’originario genere maschile.

5. Si comprende, dunque, come i dubbi di costituzionalità prospettati dal reclamante non possano dirsi fondati.

Già il Tribunale ha escluso che l’art. 1 della legge 164/82 possa violare l’art. 32 Cost. sulla scorta della inoppugnabile considerazione che la norma non impone alcun trattamento chirurgico, rendendolo meramente facoltativo e, al contrario, per quanto si è detto, è finalizzata ad assicurare la possibilità dell’intervento a tutela del soggetto che lo richieda (e, in particolare, della sua salute fisiopsichica) e per evitare conseguenze di ordine sanzionatorio in danno suo e dei sanitari.

Né, salvo quanto si dirà nel prosieguo, può avere rilievo lo stato soggettivo del singolo, come il M., che non avverta la necessità del trattamento, avendo raggiunto un equilibrio con il proprio corpo e sentendosi appagato dalla sua condizione fisica, perché la norma – come osservato dal primo giudice – non gli preclude “di vivere la propria transessualità senza la rettificazione dello stato civile”, la quale, di contro, postula un mutamento di sesso effettivo e compiuto e non ancorato a condizioni di ordine solo soggettivo e suscettibili di variare nel tempo.

Considerazioni non dissimili valgono per la pretesa violazione, da parte della norma in esame, nella interpretazione accolta da questo Collegio, del diritto all’identità e all’autodeterminazione riconosciuti dall’art. 2 Cost.

Dalla esposizione del reclamante, invero, si evince non tanto la volontà di essere riconosciuto appartenente al genere femminile, ma una diversa implicita aspirazione – al riconoscimento, sub specie di sesso femminile, di un terzo genere – che non può, allo stato, trovare spazio nel nostro ordinamento neppure se si vuole dilatare al massimo la nozione di persona umana e di diritto all’identità sessuale racchiuso nell’art. 2 Cost..

Il rifiuto del trattamento medico-chirurgico finisce per essere sorretto, nelle difese del reclamante, su un asserito, e certamente esistente, rapporto appagante tra soma e psiche (ciò che non esisteva anni addietro) e su una più volte affermata soddisfazione della situazione attuale che, però, per quanto si è detto, riflette la presenza nel soggetto di una combinazione dei caratteri sessuali primari e secondari dei due generi e postula, alla fine, la rivendicazione di un tertium genus che non pare trovare alcun appiglio giuridico nell’ordinamento costituzionale e neppure nei principi fondamentali dell’ordinamento internazionale.

Il reclamo, di conseguenza, deve essere rigettato.

Il reclamante deve sopportare le spese di CTU che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda disattesa,

rigetta il reclamo proposto da M. contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 1/2012 e condanna il reclamante a pagare le spese di CTU che liquida in complessivi euro 1.600,00 di cui euro 1.000,00 in favore di Daniela Anna Nadalin, ed euro 600,00 in favore di Maria Cristina Meriggiola, oltre IVA e contributi se dovuti, come per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima Sezione civile, il 22 febbraio 2013.

Il Presidente

Il Consigliere est.