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Tribunale di Messina: no alla sterilizzazione per il cambio di sesso anagrafico

2015-02-09 00.15.09Per il Tribunale di Messina la lettera della legge n. 164 del 1982 non impone alcun trattamento chirurgico per il cambiamento anagrafico di sesso, dovendosi  dare, allora, prevalenza ad una lettura costituzionalmente orientata che tenga conto del diritto all’identità personale e del diritto alla salute della persona.

Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, con sentenza del 4 novembre 2014 (presidente estensore Corrado Bonanzinga) ha ritenuto che la legge 14.04.1982, n. 164 non imponga la modificazione dei caratteri sessuali primari della persona al fine di ottenere la rettificazione di attribuzione di sesso.

Secondo il tribunale, infatti, la subordinazione del diritto d’avere riconosciuta la propria vera identità sessuale all’effettuazione di interventi chirurgici invasivi diretti ad ottenere la sterilizzazione, si pone in contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla identità di genere.

La sentenza, che si distingue per l’accurata motivazione, ricca di riferimenti giurisprudenziali e di notazioni anche metagiuridiche (socio sanitarie e non solo), affronta un tema assai dibattuto, per cui vi sono da anni decisioni di segno opposto (vedi qui la raccolta delle decisioni pubblicate da ARTICOLO29). Dopo alcune risalenti decisioni di apertura del tribunale di Roma, la questione si è riproposta negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza, raccogliendo decisioni favorevoli dai tribunali di Rovereto e, adesso, Messina, e decisioni di segno contrario dalla Corte d’Appello di Bologna e dal tribunale di Vercelli e, di recente, dallo stesso tribunale della capitale, con un mutamento di indirizzo.

Come noto, sul punto interverranno nei prossimi mesi sia la Corte di Cassazione, che deve decidere su ricorso averso la menzionata sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha negato tale diritto, quanto la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Trento.

Nella specie si trattava di un soggetto che aveva richiesto la rettificazione dei propri documenti anagrafici nonostante avesse effettuato soltanto una terapia ormonale e non un intervento demolitorio e ricostruttivo degli organi genitali.

Rileva a questo proposito il tribunale di Messina come dalla lettera della legge non emerga che il diritto alla rettificazione sia riconosciuto soltanto ove vi sia stato un intervento chirurgico, atteso che l’espressione «intervenuta modificazione dei caratteri sessuali» può essere letta anche con riferimento alla modificazione di caratteri secondari conseguente a terapia ormonale. Osservano peraltro i giudici come «una totale coincidenza non sia spesso realizzabile» (e, anzi, aggiungiamo noi una totale coincidenza è, in verità, certamente da escludere, almeno con i mezzi medici e chirurgici attualmente disponibili, dovendosi a rigore intervenire sullo stesso patrimonio genetico della persona).

Rileva, quindi, il tribunale come assumere «l’intervento chirurgico come momento essenziale della modificazione dei caratteri sessuali è sotto molti aspetti riduttivo, non considerando gli aspetti psichici e comportamentali». L’art. 3 della legge n. 164 del 1982 che prescrive «l’adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico» da effettuarsi «quando risulta necessario» può essere interpretato secondo il tribunale siciliano «come l’indice normativo della mera “eventualità” dell’intervento chirurgico, mentre nella visione tradizionale è stata interpretata nel senso “quando l’intervento non sia già stato effettuato”». Per il tribunale peloritano, invece, «la lettera della legge consente, pertanto, un’ermeneutica del dettato normativo diversa da quella tradizionale secondo la quale l’effettuazione dell’intervento chirurgico dovrebbe rappresentare il passaggio obbligato per realizzare l’auspicata corrispondenza fra corpo e psiche». I giudici siciliani rammentano, peraltro, come «nella risoluzione del 29 aprile 2010 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa abbia già richiesto agli Stati membri di introdurre normative apposite sul cambiamento di sesso anagrafico evitando di sottoporre le relative richieste alla condizione del trattamento medico o dell’operazione chirurgica».

Il tribunale richiama l’esigenza fondamentale, affermata dall’art. 2 della Costituzione, a riconoscere e garantire «il diritto all’identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell’ambito sociale di riferimento per quel che si è», rammentando come nel diritto all’identità personale rientri anche il diritto alla identità di genere, come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 161 del 24 maggio 1985, ove la corte ha affermato che tale diritto è espressione di una «civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità».

Il tribunale di Messina sottolinea dunque come «il diritto all’identità sessuale va, allora, pienamente riconosciuto non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all’altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l’aspetto corporeo».

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