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Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico

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di Angelo Schillaci*

Pubblichiamo l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello di Trento, in data 23 febbraio 2017, ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri – nel quadro di un progetto di genitorialità in coppia omosessuale – ed il loro padre non genetico.

Si tratta di una pronuncia di assoluta rilevanza, in quanto per la prima volta un giudice di merito applica, in una coppia di due padri, i principi enunciati dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599/2016, in tema di trascrizione dell’atto di nascita straniero recante l’indicazione di due genitori dello stesso sesso.

L’ordinanza richiama alcuni capisaldi della decisione della Corte di legittimità, ed in particolare: a) in merito al giudizio di compatibilità tra il provvedimento straniero e l’ordine pubblico, la necessità di far riferimento ad un concetto di ordine pubblico dai contorni larghi, al fine di valutare non già se il provvedimento straniero applichi una disciplina della materia corrispondente a quella italiana, bensì piuttosto se esso appaia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (in questo caso, del minore) come garantiti dalla Costituzione italiana e dai principali documenti internazionali in materia; b) l’esigenza di salvaguardare il diritto del minore alla continuità dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori, il cui mancato riconoscimento non solo determinerebbe un grave pregiudizio per i minori, ma li priverebbe di un fondamentale elemento della loro identità familiare, così come acquisita e riconosciuta nello stato estero in cui l’atto di nascita è stato formato; c) l’assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all’estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell’ambito di un progetto di genitorialità condivisa.

A tale ultimo riguardo, sempre limitandosi a sintetiche notazioni a prima lettura, merita di essere sottolineato un passaggio, nel quale la Corte d’Appello di Trento fa giustizia della pretesa esclusività del paradigma genetico/biologico nella costituzione dello stato giuridico di figlio (e correlativamente di genitore). Secondo la Corte, infatti, l’insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere “che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all’opposto deve essere considerata l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nella specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite” (pp. 17-18).

In questo senso, molto interessante anche la lettura della recente sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo, del 24.1.2017: in particolare, la Corte d’Appello mette in luce l’assoluta peculiarità del caso deciso dalla Corte di Strasburgo, specie sotto il profilo della pluralità di elementi che avevano condotto la Corte alla pronuncia negativa (e dunque, non solo l’assenza di legame biologico, ma anche e soprattutto la breve durata della relazione familiare di fatto in quel caso stabilitasi tra il bambino e i genitori intenzionali nonché la precarietà dei legami dal punto di vista giuridico), così escludendo che il decisum di Strasburgo possa rappresentare un ostacolo al riconoscimento del legame tra i minori ed il loro padre non genetico.

Dalla Corte d’Appello di Trento giunge così una significativa conferma – per la prima volta a proposito di una famiglia omogenitoriale con due padri, e sempre mettendo al centro la salvaguardia dell’interesse del minore – che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo, o ai geni ma anche e soprattutto grazie all’intenzione, dunque al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità.

* Ricercatore RTDB Università di Roma “Sapienza”

7 Responses to Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce, per la prima volta, il legame tra i figli e il padre non genetico

  1. […] “principio importantissimo”, secondo il portale di studi giuridici Articolo 29 che parla di “assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso […]

  2. […] decisione è stata presa dalla Corte d’appello di Trento lo scorso 23 febbraio, ma solo oggi l’associazione Articolo 29 ha pubblicato il testo dell’ordinanza sul suo sito. In particolare, la Corte ha riconosciuto un […]

  3. […] d’Appello di Trento, emessa lo scorso 23 febbraio 2017 e pubblicata solo ieri sul sito dell’associazione Articolo 29, viene quindi riconosciuto il pieno ruolo di genitore anche al partner che non ha alcun legame […]

  4. […] di Trento, emessa lo scorso 23 febbraio 2017 e pubblicata solo ieri sul sito dell’associazione Articolo 29, viene quindi riconosciuto il pieno ruolo di genitore anche al partner che non ha alcun legame […]

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  6. […] In due parole ha evidenziato che: […]

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