diritto di soggiorno/CEDU

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, seconda sezione, [Omissis] c/Italia, sentenza del 12 giugno 2007 CITTADINO PERUVIANO – PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO – AUTORIZZAZIONE ALLA RETTIFICA DEL SESSO E DEL NOME – RIFIUTO DELLE AUTORITÀ PERUVIANE DI RETTIFICARE IL SESSO NELLO STATO CIVILE – DINIEGO  DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN QUANTO I DATI SUL PASSAPORTO E SULLA CARTA D’IDENTITÀ DEL RICORRENTE NON COINCIDONO – OBBLIGO POSITIVO DELLO STATO ITALIANO DI PREVENIRE UNA TALE SITUAZIONE – INSUSSISTENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA CONVERSIONE SESSUALE NON DEVE METTERE IL TRANSESSUALE IN UNA SITUAZIONE ANORMALE CHE GLI PROVOCHI SENTIMENTI DI VULNERABILITÀ, UMILIAZIONE E ANSIA – INSUSSISTENZA IN RAGIONE DEL MANCATO AVVIO DI UN DECRETO DI ESPULSIONE CONTRO L’INTERESSATO

Nell’ipotesi di transessuale che con autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria italiana si sia sottoposto ad un intervento di conversione sessuale e di successiva rettifica del sesso e del nome, il rifiuto delle autorità italiane di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in quanto i dati sul passaporto e sulla carta d’identità del ricorrente non coincidono con quelli del passaporto poiché le autorità peruviane rifiutano di rettificare il sesso nello stato civile, non configura violazione della vita privata e familiare o trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione poiché non sussiste alcun obbligo positivo dello Stato italiano di evitare che si verifichi una tale situazione e di informare il ricorrente sulle ripercussioni che potevano derivare dal suo cambiamento di sesso e non consta, comunque, l’emanazione di alcun decreto di espulsione contro l’interessato o l’avvio di qualsiasi procedura che possa giungere a tale risultato.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 3, 8, 6, 13 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ; artt. 2 e ss. legge nº 164 del 14 aprile 1982

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