Corte d’Appello di Milano, sentenza del 4 luglio 2006 – il 12 luglio 2006

Composta dai Signori:

1. Dott. Alfonso MARRA – Presidente –

2. Dott. Erminia LA BRUNA – Consigliere –

3. Dott. Flavio LAPERTOSA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del Pubblico Ministero

contro

B.M.

APPELLANTE – LIBERO – CONTUMACE

Imputato di: ARTT. 582-585 CO. 1 E N. 2 C.P.

Difeso da: Avv. A.A.

 Svolgimento del processo

 B.M. veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di Voghera per rispondere del reato di lesioni personali aggravate ex art. 585 nn. 1 e 2 c.p. perché il giorno & aveva colpito con un tubo di ferro D.E. in varie parti del corpo e lo aveva scaraventato nel torrente Staffera cagionandogli un trauma toracico con frattura pluricostale sinistra e trauma cranico facciale con ferite lacero contuse multiple, lesioni giudicate guaribili in gg. 30.

Nel corso della istruttoria dibattimentale il M.llo P., all’epoca in servizio presso la Stazione dei CC di Voghera riferiva che il & era stato chiamato al pronto soccorso dell’Ospedale di Vogherà dove la sera prima un extracomunitario era stato ricoverato in gravi condizioni perché aggredito da un connazionale. L’uomo, tale D.E., aveva raccontato quanto era successo dando precise indicazioni sul luogo del fatto (il Ponte Rosso sul torrente Staffora) e aveva altresì fornito le generalità del suo aggressore poi identificato nell’odierno imputato. Il Carabiniere, recatosi immediatamente sul luogo indicato aveva trovato l’extracomunitario di cui aveva parlato il D. il quale aveva riferito dell’aggressione nei termini riportati nel capo di imputazione e che trovavano riscontro nelle tracce ematiche trovate nella baracca dove l’imputato viveva e dove veniva trovato un asse di legno sporco di sangue.

Stante la irreperibilità della persona offesa, senza fissa dimora in Italia, e la impossibilità di procedere al suo esame, a istanza del P.M. ex art. 512 c.p.p., veniva dato per letto il verbale di sommarie informazioni rese dal D. ai CC in data &, laddove aveva precisato che verso le ore 2,30 il B. gli aveva chiesto di avere un rapporto sessuale con lui e poiché egli si era rifiutato, lo aveva colpito ripetutamente on un tuo di ferro scaricandolo nel torrente; egli peraltro era riuscito a scappare ed era stato poi soccorso dai frati B. che lo avevano accompagnato in ospedale.

Alla luce di tali risultanze, confermate dal referto medico del Pronto soccorso dell’ospedale di Voghera, il Tribunale, con sentenza in data 29.7.05, dichiarava l’imputato responsabile del reato ascrittogli e pertanto lo condannava, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici di legge.

Proponeva appello il Difensore dell’imputato che riproponeva le eccezioni preliminari disattese dal primo giudice, e in particolare quella di nullità dell’acquisizione del verbale di sommarie informazioni rese dalla persona offesa in quanto irreperibile, sul rilievo che nel caso di specie non si era data lettura del verbale ma si era provveduto soltanto alla sua acquisizione, ciò che implicava l’assenza di prova della responsabilità dell’imputato, anche considerando la inverosimiglianza della versione fornita dalla parte lesa e il mancato ritrovamento della spranga di ferro con la quale sarebbe stata realizzata l’aggressione. Chiedeva pertanto l’assoluzione, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto e in subordine la riduzione della pena a mesi tre di reclusione.

Alla odierna udienza, all’esito della discussione, il P.G. e il difensore rassegnavano le conclusioni di cui al verbale in atti.

 Motivi della decisione

 Con il primo motivo di gravame l’appellante ha reiterato la eccezione di nullità dell’acquisizione ex art. 512 c.p.p. del verbale di sommarie informazioni rese dalla parte offesa in quanto irreperibile sul rilievo che, trattandosi di persona extracomunitaria e senza fissa dimora era prevedibile che lo stessa non sarebbe stato più rintracciata, come in realtà è poi avvenuto.

A parere della Corte l’eccezione non è fondata, in quanto D.E., cittadino extracomunitario, fu sentito il & nell’Ospedale civile di Voghera ove era ricoverato, identificato attraverso la carta di identità regolarmente rilasciatagli il 4.10.94 dal Comune di Genova. Lo stesso dichiarò ai CC che abitava a Voghera da circa quattro anni (sia pure senza una fissa dimora), sicché, considerato il tempo di permanenza nella città di Voghera e il tempo di permanenza in Italia, e il possesso di un regolare documento di identificazione, era ragionevole presumere che sarebbe stato possibile rintracciarlo successivamente per la ripetizione in dibattimento dell’atto assunto in sede di indagini.

La sua sopraggiunta irreperibilità appare dunque dovuta a fattori imprevedibili al momento di assunzione delle sommarie informazioni testimoniali e pertanto la acquisizione e utilizzazione del relativo verbale appare legittima ai sensi dell’art. 512 c.p.p.

Attribuita così valenza probatoria all’atto, va osservato, per quanto attiene al merito del gravame, che le dichiarazioni rese da D.E. ai CC nella mattina del 20.1.99 presso l’Ospedale nel quale era stato ricoverato a seguito dell’aggressione subite la sera prima appaiono precise, coerenti e credibili giacché la descrizione della persona dell’aggressore e del luogo ove il fatto si era svolto trovò puntuale conferma nel corso dell’immediato sopralluogo che i Carabinieri ebbero a eseguire.

Il Maresciallo dei CC G.P., all’epoca in servizio presso la Stazione di Voghera, dichiarò in dibattimento che dopo avere sentito a sommarie informazioni D.E., si recò subito, unitamente a un collega sul posto che si trovava sull’argine del torrente Staffora all’altezza del ponte rosso. In quel luogo, che era stato accuratamente indicato dalla parte lesa (“Il mio connazionale B. di anni 42 circa nei pressi del ponte rosso”), gli operanti trovarono l’odierno imputato che fu identificato sulla base della carta di identità (dalla quale risultava appunto che egli era connazionale di D.E.).

Vero è che i Carabinieri non riuscirono a trovare la spranga di ferra con la quale la parte offesa assumeva di essere stato percosso; tuttavia sul luogo, tra i cartoni della baracca preso la quale fu trovato l’imputato, furono rinvenute tracce ematiche “fresche”, che in particolare erano visibili su “un asse di legno di un metro circa”. E’ agevole perciò ritenere che con quel corpo contundente, facilmente confondibile nella concitazione dell’azione per un tubo di ferro, fosse stata consumata l’aggressione con le conseguenze lesive documentate dal referto medico del pronto soccorso dell’ospedale ove l’aggredito fu ricoverato, lesioni che, giova ribadirlo, appaiono compatibili con la versione del fatto fornita dalla parte offesa, ulteriormente avvalorando l’attendibilità della testimonianza.

Poiché la pena inflitta risulta tutt’altro che severa rispetto alla gravità del fatto e alla riprovevolezza del motivo (il rifiuto di un rapporto sessuale omosessuale) che determinò l’azione aggressiva, ne consegue la integrale conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.

 P.Q.M.

 Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.

conferma

la sentenza emessa dal Tribunale di Voghera in data 29.7.05, appellata dall’imputato B.M., che condanna al pagamento delle spese del grado.

Così deciso in Milano il 4 luglio 2006.

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2006.