trattamento penitenziario/MERITO

Tribunale di sorveglianza di Firenze, ordinanza n. 632 del 18 febbraio 2020 ORDINAMENTO PENITENZIARIO – IDENTITÀ DI GENERE – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA – ALLOCAZIONE DEL DETENUTO A SEGUITO DI RETTIFICAZIONE – DIRITTO ALLA ALLOCAZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA – CRITERIO DEL GENERE LEGALE – SUSSISTE – FACOLTATIVITÀ DELLA SEZIONE SPECIALE TRANSESSUALI

Spetta il diritto alla detenuta di essere attribuita nei reparti ordinari secondo il genere affermato in forza di sentenza di rettificazione di sesso, l’espressa tutela antidiscriminatoria prevista dall’art. 1, co. 1, o.p. imponendo che le persone siano allocate in sezione protetta per sole persone transessuali, solo se richiedono protezione e solo con il loro consenso.

Riferimenti normativi: legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), articoli 14 e 24, comma 5; Regolamento DPR 230/2000, articolo 32.

 

Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, ordinanza del 13 luglio 2011 (est. Gianfilippi) DETENUTO – DIRITTO ALLA SALUTE – DISTURBO DI IDENTITÀ DI GENERE – TERAPIE ORMONALI – NECESSITÀ DI NON INTERROMPERE TERAPIA GIÀ IN ATTO AL MOMENTO DELLA CARCERAZIONE – DIRITTO ALLA SOMMINISTRAZIONE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E CON SPESA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ANCHE IN ASSENZA DI NORMATIVA DI RANGO REGIONALE CHE NE DISCIPLINI L’EROGAZIONE E DI UNA ESPRESSA PREVISIONE NEL LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA – SUSSISTENZA – RECLAMO A TUTELA DI DIRITTO SOGGETTIVO – ACCOGLIMENTO

Le terapie necessarie per il mutamento dell’identità di genere non attengono a mere “scelte personali” del detenuto, ma al diritto soggettivo alla salute, la cui tutela può essere azionata avanti al giudice di sorveglianza a norma degli artt. 14 ter, 69 Legge 26 luglio 1975, n. 354; il detenuto che, essendo affetto da disturbo dell’identità di genere, abbia intrapreso prima della carcerazione una terapia ormonale ha diritto alla sua somministrazione a cura dell’amministrazione penitenziaria e con spesa a carico del servizio sanitario nazionale, anche in assenza di normativa di rango regionale che ne disciplini l’erogazione e di una espressa previsione nel livello essenziale di assistenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 32 Cost., 14 ter, 69 Legge 26 luglio 1975, n. 354

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