effetti sul matrimonio/scioglimento/CEDU

Corte europea dei diritti umani, Grande Camera, H. c. Finlandia, decisione del 16 luglio 2014 STATO CIVILE – FAMIGLIA –  MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO DI UNO DEI CONIUGI – NORMATIVA CHE IMPONE QUALE EFFETTO EX LEGE LA TRASFORMAZIONE IN CIVIL PARTNERSHIP – LEGITTIMITA’-

È legittima la normativa di un Paese aderente alla Convenzione che imponga la trasformazione del matrimonio in una civil partnership quale effetto ex lege della rettificazione anagrafica del sesso; la stessa non viola il diritto alla vita privata ed alla vita familiare ex art. 8 Cedu, in quanto la civil partnership assicura diritti pressoché identici a quelli del matrimonio ed in quanto i diritti dei figli non vengono toccati in alcun modo; non viola il diritto al matrimonio ex art. 12 in quanto la scelta rientra nel margine di apprezzamento del singolo Paese contraente; non vi è per conseguenza neppure violazione del divieto di discriminazioni ex art. 14 in relazione ai diritti protetti dagli artt. 8 e 12.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 8, 12, 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

COMMENTI ALLA DECISIONE:
PUSTORINO Corte europea dei diritti dell’uomo e cambiamento di sesso: il caso Hämäläinen c. Finlandia

CONFERMA: Corte europea dei diritti umani, quarta sezione, H. c. Finlandia, decisione del 13 novembre 2012 STATO CIVILE – FAMIGLIA –  MATRIMONIO – RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO DI UNO DEI CONIUGI – NORMATIVA CHE IMPONE QUALE EFFETTO EX LEGE LA TRASFORMAZIONE IN CIVIL PARTNERSHIP – LEGITTIMITA’- FONDAMENTO – ISTITUTO GIURIDICO DELLA CIVIL PARTNERSHIP CHE ASSICURA DIRITTI PRESSOCHÉ IDENTICI A QUELLI DEL MATRIMONIO – INCONDIZIONATA TUTELA DEI FIGLI

È legittima la normativa di un Paese aderente alla Convenzione che imponga la trasformazione del matrimonio in una civil partnership quale effetto ex lege della rettificazione anagrafica del sesso; la stessa non viola il diritto alla vita privata ed alla vita familiare ex art. 8 Cedu, in quanto la civil partnership assicura diritti pressoché identici a quelli del matrimonio ed in quanto i diritti dei figli non vengono toccati in alcun modo; non viola il diritto al matrimonio ex art. 12 in quanto la scelta rientra nel margine di apprezzamento del singolo Paese contraente; non vi è per conseguenza neppure violazione del divieto di discriminazioni ex art. 14 in relazione ai diritti protetti dagli artt. 8 e 12.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 8, 12, 14 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

COMMENTI ALLA DECISIONE:
AMMATURO Il “divorzio imposto” per le persone transgender nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo: profili socio-giuridici di H. c. Finlandia in GenIUS 2014, I, 108.

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