diritto all’identità di genere/LEGITTIMITA’

Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 515 del 20/06/1983 (pres. Branceccio, est. Santosuosso)  PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) – VITA ED INTEGRITÀ FISICA – INTEGRITÀ FISICA – ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO – IN GENERE – RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO – DISCIPLINA EX ARTT.1 E 5 DELLA LEGGE N. 164 DEL 1982 – PORTATA – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE CITATE NORME IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2, 3, 29, 30 E 32 COST. – NON MANIFESTA INFONDATEZZA.

In tema di rettificazione di attribuzione di sesso, secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge 14 aprile 1982 n. 164, l’art. 1 di detta legge autorizza l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita non soltanto nel caso di evoluzione naturale di situazione originariamente non ben definita, od apparentemente definita, ancorché coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo, ma anche nel caso in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi chiaramente dell’altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive, alterando organi esistenti per conferire al soggetto la mera apparenza del sesso opposto; il successivo art. 5 non consente, anche nella seconda di dette ipotesi, e nemmeno a seguito di autorizzazione del giudice, che il terzo venga a conoscenza degli originari dati anagrafici, e, quindi, del sopravvenuto mutamento di sesso. Ciò posto, non è manifestamente infondata la questione di legittimità delle citate norme, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione, atteso che la rettificazione di sesso, con la sopra specificata estensione e segretezza, potrebbe implicare una violazione dei suddetti inderogabili precetti costituzionali, interferendo sulla tutela della persona umana, nella sua identità complessiva e nella sua vita di relazione, nonché sulla tutela della salute, sconvolgendo l’ordine naturale della società familiare, mediante uno squilibrio di ruoli anche nei rapporti con i figli, determinando un anomalo scioglimento di matrimonio preesistente, consentendo la celebrazione di nuovo matrimonio radicalmente nullo, ed interferendo, infine, sulle irrinunciabili esigenze di certezza dei terzi, con pericoli di turbamento della vita dei singoli e della vita collettiva.

RIF. NORMATIVI:
norme oggetto del giudizio: artt. 1, 5 della Legge 14 aprile 1982 n. 164
parametri costituzionali: art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost..

PUBBLICATA IN:

Foro Italiano, 1983, 9,1, 2130
Giustizia Civile, 1983,11,1,3242 con nota FINOCCHIARO M. I transessuali di nuovo innanzi alla Corte costituzionale
Il diritto di famiglia, 1984, 3, 1, 420 con nota DOGLIOTTI In pericolo la nuova legge sul mutamento di sesso
Giurisprudenza italiana, 1984, 11, 80 con nota GARUTTI Psicosessualità, mutamento di sesso, certezza (a proposito dell’ordinanza della Cassazione)
Archivio civile,1984, 7, 712

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 9 marzo 1981 n. 1315 (pres. Marchetti; est. Falcone) STATO CIVILE – ATTI – RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI – SESSO – ACCERTAMENTO E DOCUMENTAZIONE – CRITERI – RIFERIMENTO ESCLUSIVO AGLI ORGANI SESSUALI ESTERNI – RETTIFICAZIONE – AMMISSIBILITA – PRESUPPOSTI – LIMITI – DISCIPLINA PREVISTA DALL’ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE – CONTRASTO CON GLI ARTT 2 E 24 COST – INSUSSISTENZA.

L’accertamento e la documentazione del sesso della persona, effettuate ai sensi degli artt 67, 70 e 71 dell’ordinamento dello stato civile (RD 9 luglio 1939 n 1238), con esclusivo riguardo agli organi sessuali esterni, sono suscettibili di successiva rettificazione, a norma degli artt 165 e seguenti del predetto ordinamento, manifestamente non in contrasto con gli artt 2 e 24 cost (sentenza della Corte costituzionale n 98 del 1979), solo in conseguenza di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben definita o solo apparentemente definita, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi gia esistenti od a promuoverne il normale sviluppo. Tale rettificazione non e pertanto possibile per il mero riscontro di una psicosessualita in contrasto con quella desumibile dalla presenza di organi sessuali chiaramente definiti ovvero per interventi chirurgici diretti ad alterare, attraverso operazioni demolitorie e ricostruttive, gli organi genitali esistenti, nel senso di creare artificialmente quelli dell’altro sesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 24 Cost.; art. 454 c.c.; 67, 70, 71, 165, 167 Regio Decr. 9/7/1939 n. 1238

PUBBLICATA IN
Il diritto di famiglia 1981, 3, I, 703
Archivio Civile 1981, 422
Giurisprudenza Italiana 1981, 1, I, 1015

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 3 aprile 1980 n. 2161 (pres. La Farina, est. Virgilio) STATO CIVILE – ATTI – DI NASCITA – RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI – SESSO DELLA PERSONA – ACCERTAMENTO E DOCUMENTAZIONE – RIFERIMENTO AGLI ORGANI GENITALI ESTERNI – RETTIFICAZIONE – CONDIZIONI – PSICOSESSUALITA CONTRASTANTE CON I CHIARI CARATTERI DEGLI ORGANI SESSUALI OVVERO PER INTERVENTI CHIRURGICI MANIPOLATORI O DEMOLITORI – ININFLUENZA.

L’accertamento e la documentazione del sesso della persona, effettuate in Sede di atto di nascita, ai sensi degli artt 67, 70 e 71 dell’ordinamento dello stato civile (RD 9 luglio 1939 n 1238), con esclusivo riguardo agli organi genitali esterni, sono suscettibili di successiva rettificazione, a norma degli artt 165 e seguenti del predetto ordinamento, manifestamente non in contrasto con gli artt 2 e 24 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n 98 del 1979), solo in conseguenza di sopravvenute modificazioni dei caratteri sessuali, per una evoluzione naturale ed obiettiva di una situazione originariamente non ben definita o solo apparentemente definita, ancorché ricollegata all’orientamento psichico della persona medesima, o coadiuvata da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi gia esistenti, e non anche, pertanto, per il mero riscontro di una psicosessualita contrastante con i chiari caratteri degli organi sessuali, ovvero per interventi chirurgici di tipo manipolatorio o demolitorio, rivolti a mutare la realta anatomica naturale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 24 Cost.; art. 454 c.c.; 67, 70, 71, 165, 167 Regio Decr. 9/7/1939 n. 1238

PUBBLICATA IN:
Il Foro Italiano 1980, 1, 918
Giurisprudenza Italiana 1980, 1, I, 1864 con nota GALBIATI “Transessualismo” e rettifica dell’atto di nascita
Giustizia Civile 1980, 1, 1513 con nota FINOCCHIARO ‘Ei fu’ (qualche osservazione sugli interventi chirurgici cosiddetti demolitori degli organi genitali esterni).
Rivista del cancelliere 1980, 2, 85 con nota BUCALO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione prima sezione civile, sentenza del 27/07/1978 n. 3769 (pres. Falletti, est. Mancuso) PERSONALITA (DIRITTI DELLA) – IDENTITA PERSONALE – IN GENERE – MODIFICAZIONE DEI CARATTERI SESSUALI INDIVIDUALI – AZIONE DI ACCERTAMENTO – EQUIPARAZIONE ALL’AZIONE DI RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE – ESCLUSIONE – AZIONE DI STATO – CONFIGURABILITA – PUBBLICO MINISTERO – CONTRADDITTORE NECESSARIO – INDIVIDUAZIONE – CRITERIO. PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE – INTERVENTO – OBBLIGATORIO.

L’azione con la quale si tende a fare valere l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali individuali della persona al fine di ottenere le conseguenti variazioni e rettifiche degli atti di stato civile non puo equipararsi ad un’azione di rettificazione degli atti di stato civile, ma – attenendo all’identita sessuale della persona – riguarda una questione di stato che trova il suo contraddittore necessario nel pubblico ministero, in quanto titolare della tutela degli interessi pubblici coinvolti nella questione medesima, in base al disposto dell’ultimo comma dell’art 73 del RD 30 gennaio 1941 n 12, sull’ordinamento giudiziario. Pertanto, l’individuazione del pubblico ministero passivamente legittimato in rapporto all’Azione predetta (e conseguentemente del foro territorialmente competente) va fatta sulla base del luogo in cui il mutamento del sesso si e manifestato, luogo che nella specie, sulla base delle allegazioni dell’attore, coincide con quello di residenza di quest’ultimo.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 24 Cost.; 454 c.c.;18 c.p.c.; 73, 75 Regio Decr. 9/7/1939 n. 1238

PUBBLICATA IN:
Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 1978, 1, 1236

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, prima sezione civile, Sentenza del 03/12/1974 n. 3948  (pres. Rossi, est. Brancaccio)  STATO CIVILE – ATTI – RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI – CAMBIAMENTO DI SESSO – RICHIESTA DI ANNOTAZIONE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA RISPETTO ALLA RELATIVA AZIONE – SINDACO – ESCLUSIONE – PM – SUSSISTENZA.

Rispetto all’azione con la quale un privato chiede l’annotazione del suo mutamento di sesso nei registri dello stato civile, legittimato passivo non e il sindaco quale ufficiale di stato civile, bensì il pubblico ministero, in forza dell’art 73, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 24 Cost.; 454 c.c.;18 c.p.c.; 73, 75 Regio Decr. 9/7/1939 n. 1238

PUBBLICATA IN:
Il diritto di famiglia 1975, 1, 127
Giustizia Civile 1975, 1, 633
Giurisprudenza Italiana 1975, 1, I, 879

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 13/06/1972 n. 1847 (pres. Rossano, est. Spagnoletti) PERSONALITA (DIRITTI DELLA) – IDENTITA PERSONALE – IN GENERE – SESSO – MODIFICAZIONI DEI CARATTERI SESSUALI – RILEVANZA – CONDIZIONI – PSICOSESSUALITA – IRRILEVANZA.

Hanno giuridica rilevanza le modificazioni dei caratteri sessuali soltanto in quei casi in cui il sesso, al momento della nascita, non appare ben definito, oppure viene a manifestarsi nella fase di sviluppo in seguito ad una evoluzione naturale e non artificiosamente provocata. La psicosessualita non puo assurgere ad elemento decisivo e determinante ai fini dell’individuazione del sesso, specie quando il processo patologico viene favorito ed accentuato a seguito di modifiche morfologiche artificiali. ( nella specie, l’individuo del cui sesso di discuteva, risultava, secondo le consulenze tecniche, appartenere originariamente al sesso maschile, come emergeva particolarmente dal corredo cromosomico, e la trasformazione somatica si era verificata soltanto a seguito ed in conseguenza di operazione chirurgica di radicale asportazione degli organi sessuali maschili ed era stata successivamente favorita da trattamenti ormonici adeguati).

RIFERIMENTI MORMATIVI: artt. 71, 165 l. n. 1238 del 9 luglio 1939

PUBBLICATA IN:
Il Foro italiano 1972, 1, 2399
Giustizia civile 1972, 1, 1798
Giurisprudenza italiana 1973, 1, 1, 701

_______________________________________________________________________________________________