rettificazione anagrafica/piccola soluzione/GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione prima ter, sentenza del 17 maggio 2008 PERCORSO TERAPEUTICO E GIUDIZIARIO CHE NON HA ANCORA CONDOTTO ALLA RETTIFICAZIONE DI SESSO – CAMBIAMENTO DEL NOME – PROCEDURA A NORMA DELL’ART. 89 DEL D.P.R. N. 396 DEL 2000 – ISTANZA AL PREFETTO DIRETTA A CAMBIARE IL NOME PERCHÉ RIDICOLO O VERGOGNOSO – INAMMISSIBILITÀ

In ipotesi di percorso terapeutico e giudiziario già intrapreso ma che non ha ancora condotto alla rettificazione di sesso, è inammissibile l’istanza rivolta al prefetto a norma dell’art. 89 del d.p.r. n. 396 del 2000, diretta a cambiare il nome perché ridicolo o vergognoso; nella specie non si tratta, infatti, di cambiamento di nome in quanto, in sé considerato, ridicolo o vergognoso, bensì di cambiamento di nome in forza ed in ragione di un percorso che conduce, ma non ha ancora condotto, alla rettificazione di sesso; l’eventuale mutamento del nome prima del compimento del percorso giudiziario regolamentato dalla  legge n. 164 del 1982, contrasterebbe con il disposto dell’art. 35 dello stesso D.P.R. del 2000, per il quale il nome imposto deve corrispondere al sesso; il mutamento di nome da maschile a femminile è configurabile, nel vigente quadro normativo di riferimento, esclusivamente in esito a rettificazione di sesso, giusta la speciale disciplina di cui alla legge n. 164 del 1982.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, 2  e ss. Legge n. 164 del 1982; 35, 89 del D.P.R. n. 396 del 2000;

PUBBLICATA IN:
Foro amm. TAR 2008, 5, 1322

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