pari trattamento delle convivenze eterosessuali ed omosessuali/CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, Römer v. City of Hamburg, sentenza del 10 maggio 2011 PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO – PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DELL’UNIONE – ART. 157 TFUE – DIRETTIVA 2000/78/CE – AMBITO DI APPLICAZIONE – NOZIONE DI “RETRIBUZIONE” – ESCLUSIONI – REGIME DI PREVIDENZA PROFESSIONALE SOTTO FORMA DI PENSIONE COMPLEMENTARE DI VECCHIAIA PER GLI EX DIPENDENTI DI UN ENTE LOCALE ED I LORO SUPERSTITI – METODO DI CALCOLO DI TALE PENSIONE CHE AVVANTAGGIA I BENEFICIARI CONIUGATI RISPETTO A QUELLI CHE VIVONO NELL’AMBITO DI UN’UNIONE CIVILE REGISTRATA – DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE

Le pensioni complementari di vecchiaia costituiscono retribuzioni ai sensi dell’art. 157 TFUE e per conseguenza a norma dell’art. 3, n. 3, della direttiva 2000/78 rientra nella sfera di applicazione della direttiva suddetta. Pur rientrando lo stato civile e le prestazioni che ne derivano tra le materie nella competenza degli Stati membri (come disposto dal ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78), la competenza esclusiva in materia di stato civile non può essere tale da rimettere in discussione l’applicazione di detta direttiva. A norma dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/78, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’art. 1 della medesima direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto lo sia un’altra in una situazione paragonabile; l’esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi della citata direttiva, presuppone non che le situazioni messe a confronto siano identiche, ma che siano soltanto paragonabili, con esame condotto non in maniera globale e astratta, bensì in modo specifico e concreto in riferimento alla prestazione di cui trattasi. Ne consegue che deve ritenersi illegittime una norma nazionale, che stabilisca che il beneficiario partner di un’unione civile percepisca una pensione complementare di vecchiaia di importo inferiore rispetto a quella concessa ad un beneficiario coniugato non stabilmente separato, qualora: nello Stato membro interessato, il suddetto partner di un’unione civile si trovi in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di una persona coniugata per quanto riguarda la pensione summenzionata. La valutazione della comparabilità ricade nella competenza del giudice del rinvio e deve essere incentrata sui rispettivi diritti ed obblighi dei coniugi e delle persone legate in un’unione civile, quali disciplinati nell’ambito dei corrispondenti istituti e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei presupposti di concessione della prestazione in questione. Nel caso in cui una disposizione nazionale costituisca una discriminazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, il diritto alla parità di trattamento potrebbe essere assicurato senza necessità di attendere che il legislatore nazionale renda la disposizione in questione conforme al diritto dell’Unione, tenuto conto del primato di quest’ultimo; a la parità di trattamento dovrebbe essere garantita con decorrenza partire dalla data ultima per la trasposizione delle norme della direttiva 2000/78 (2 dicembre 2003).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt.157 TFUE; 1 e 2 direttiva 2000/78

PUBBLICATA IN:

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:

WINKLER I trattamenti pensionistici delle coppie dello stesso sesso nell’unione europea: il caso Römer in Resp. civ. e prev. 2011, 10, 1980.

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande camera, sentenza del 1 aprile 2008, causa C-267/06, Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der Deutschen Buhnen PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO – DIRETTIVA 2000/78/CE – PRESTAZIONI AI SUPERSTITI PREVISTE DA UN REGIME OBBLIGATORIO PREVIDENZIALE DI CATEGORIA – NOZIONE DI “RETRIBUZIONE”– DINIEGO DI CONCESSIONE PER MANCANZA DI MATRIMONIO – PARTNER DELLO STESSO SESSO – DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE

La prestazione ai superstiti rientra nella nozione di “retribuzione” e quindi nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 quando sia concessa in base al rapporto di lavoro instaurato tra una persona e il suo datore di lavoro e l’importo sia calcolato sulla base  di tutti i contributi versati dal lavoratore durante tutto il periodo di iscrizione, ai quali si applica un fattore di rivalutazione. Pur rientrando lo stato civile e le prestazioni che ne derivano tra le materie nella competenza degli Stati membri (come disposto dal ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 2000/78), gli stessi, nell’esercizio di detta competenza, devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative al principio di non discriminazione;  poiché la prestazione ai superstiti è stata qualificata come «retribuzione» ai sensi dell’art. 141 CE e rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78, la competenza esclusiva in materia di stato civile non può essere tale da rimettere in discussione l’applicazione di detta direttiva. Nell’ipotesi in cui un Paese membro dell’Unione europea riconosca un istituto giuridico che ponga le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi, il diniego della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria viola il principio della parità di trattamento (nella specie il legislatore tedesco, a partire dal 1° gennaio 2005, ha attuato una sostanziale parità tra l’unione solidale e il matrimonio, introducendo in particolare l’art. 46, n. 4, nel codice della previdenza sociale dal quale risulta che l’unione solidale è equiparata al matrimonio per quanto concerne la pensione di vedova o di vedovo di cui a tale disposizione). Il fatto di non accordare ad una persona, dopo il decesso del suo partner di unione solidale, il beneficio di prestazioni ai superstiti così come ad un coniuge superstite costituirebbe difatti in questo caso una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale della detta persona. È compito del giudice a quo verificare se il partner di unione solidale superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria

RIFRIMENTI NORMATIVI: art. 1 e 2 direttiva 2000/78

PUBBLICATA IN:
Guida dir., 2008, 15, 105 ss., con nota di CASTELLANETA Se non è violato il principio di discriminazione manca la giurisdizione della Corte di giustizia;
Riv. crit. dir. lav., 2008, 492, con nota GUARISO Le coppie dello stesso sesso nella previdenza integrativa: la Corte Ce vieta le discriminazioni «a metà»;
Foro it., 2008, IV, 345;
Fam. pers. succ., 2008, 667, con nota GALLUZZO;
Corr. giur., 2008, 867;
Fam. dir., 2008, 653 con nota BONINI BARALDI La pensione di reversibilità al convivente dello stesso sesso: prima applicazione della direttiva 2000/78/ce in materia di discriminazione basata sull’orientamento sessuale;
Lav. nella giur., 2008, 1223 con nota IZZI La Direttiva 2000/78 tutela le aspettative previdenziali del partner omosessuale di un lavoratore deceduto? Il commento;
Giur. it., 2009, 561 con nota RONCHETTI I due volti dell’Europa: il principio di non discriminazione tra libertà e uguaglianza. A proposito delle sentenze Maruko e Rüffert della Corte di giustizia.

ULTERIORI COMMENTI ALLA DECISIONE:
CALAFÀ Unione solidale registrata fra persone omosessuali e pensione superstiti: il caso Tadao Maruko dinanzi alla Corte di Giustizia CE, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2009, 248.
VIOLINI Il Bundesverfassungsgericht di fronte alla sentenza Maruko: un dialogo tra sordi? in Quad. cost., 2009, 410.
NICOLOSI Le discriminazioni per orientamento sessuale: osservazioni a margine della sentenza Maruko, in Arg. dir. lav., 2010, 289.

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