discriminazione e sanità/CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

Corte di giustizia dell’Unione europea, quarta qezione, decisione del 29 aprile 2015 Geoffrey Léger / Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes, Etablissement français du sang (Causa C-528/13) RINVIO PREGIUDIZIALE – SANITÀ PUBBLICA – DIRETTIVA 2004/33/CE – REQUISITI TECNICI RELATIVI AL SANGUE E AGLI EMOCOMPONENTI – DONAZIONE DI SANGUE – CRITERI DI IDONEITÀ PER I DONATORI – CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE O TEMPORANEA – PERSONE IL CUI COMPORTAMENTO SESSUALE LE ESPONE AD UN ALTO RISCHIO DI CONTRARRE GRAVI MALATTIE INFETTIVE TRASMISSIBILI COL SANGUE – UOMO CHE HA AVUTO RAPPORTI SESSUALI CON UNA PERSONA DELLO STESSO SESSO – CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – ARTICOLI 21, PARAGRAFO 1, E 52, PARAGRAFO 1 – ORIENTAMENTO SESSUALE – DISCRIMINAZIONE – GIUSTIFICAZIONE – PROPORZIONALITÀ

Il punto 2.1 dell’allegato III della direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, deve essere interpretato nel senso che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue di cui a tale disposizione e relativo al comportamento sessuale ricomprende l’ipotesi in cui uno Stato membro, considerata la situazione in esso esistente, preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini che hanno avuto rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso, laddove sia dimostrato, sulla base delle conoscenze e dei dati medici, scientifici ed epidemiologici attuali, che un simile comportamento sessuale espone dette persone ad un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive trasmissibili col sangue e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non esistono tecniche efficaci di individuazione di queste malattie infettive o, in difetto di tali tecniche, metodi meno restrittivi rispetto ad una siffatta controindicazione per garantire un livello elevato di protezione della salute dei riceventi. Spetta al giudice nazionale verificare se, nello Stato membro di cui trattasi, tali condizioni siano rispettate.

RIFERIMENTI NORMATIVI: direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004; direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

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