Tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008

Composto dai magistrati

Dr. Rosario Ziniti                      Presidente

Dr. Antonio Costanzo              Giudice rel.

Dr. Cinzia Gamberini                Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento ex art. 710 c.p.c.

promosso da (…) avv. Rita Rossi

nei confronti di (…) avv.ti Simona Pasquali e Barbara Panzacci

con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO

il collegio, esaminati gli atti documenti di causa; viste le memorie depositate integrative il 23 e il 27 giugno 2008; premesso che

–        Le parti sono genitori di (…) affidata alla madre in sede di separazione consensuale;

–        Le parti si sono separate alle condizioni di cui al verbale omologato con decreto (…)

–        Come pacifico in atti, l’affectio coniuigalis è venuta meno quando il signore (…) dopo otto anni di matrimonio, nel (…) ha rivelato alla signora (…) di avere preso coscienza del proprio orientamento omosessuale (il ricorrente, in udienza, ha dato atto della vicinanza manifestatagli a suo tempo dalla moglie: «La signora è stata avvisata quando deciso di intraprendere il mio percorso personale e la ringrazio perché mi è stata vicina. La signora (…) ha timori perché disconosce l’argomento legato all’omosessualità»;

–        gli accordi di separazione prevedevano, fra l’altro, l’affidamento della minore alla madre e la facoltà del padre di vederla «quando lo desideri ed anche tenerla con sé, previo accordo della madre, da stabilire anticipatamente entro congruo termine» e il riconoscimento del fatto che «i coniugi si danno fin d’ora reciproco assenso per il passaporto all’espatrio»;

osserva quanto segue

1.

Con ricorso ex art. 710 c.p.c. depositato il 15 maggio 2008 il signor (…) ha chiesto: a) l’applicazione del nuovo regime dell’affidamento c.d. condiviso (art. 155 c.c. come novellato dalla l. n. 54/2006), ferma restando la collocazione della minore presso la madre, b) una nuova (e più ampia) regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre, e c) – in via d’urgenza – la previsione di un periodo di tre settimane anche non consecutive (di cui una nel periodo (…)) da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive.

Secondo quanto affermato dal ricorrente, la moglie ha progressivamente frapposto ostacoli allo svolgimento della frequentazione tra padre e figlia, accampando scuse per non consegnargli la bambina nei tempi in uso (fine settimana alternati e un mercoledì pomeriggio, anch’esso a settimane alterne).

Il ricorrente ha poi segnalato il problema delle vacanze estive, affermando che la moglie si era nettamente opposta al suo progetto – tempestivamente comunicato – di trascorrere una settimana di ferie (…) con la figlia sull’isola di Samos (Grecia).

2.

La signora (…) ha chiesto il rigetto del ricorso: da un lato, contrastato la richiesta di affidamento condiviso con ampliamento dei tempi di permanenza, adducendo l’inadeguatezza del padre ad occuparsi concretamente ed attivamente della gestione della figlia nella quotidianità e le profonde problematiche personali che avevano investito il ricorrente a fronte della presa di coscienza della sua identità sessuale; dall’altro, si è fermamente opposta alla richiesta relativa alla settimana in vacanza sull’isola di Samos, affermando che quella località, «notoriamente frequentata quasi esclusivamente da omosessuali, può rappresentare la potenziale realizzazione di tutti timori della madre (la madre teme che la figlia scopre all’omosessualità del padre senza una graduale ed adeguata preparazione, n. d. r. ), in quanto appare il luogo ideale in cui potrebbero manifestarsi eventi ambigui e traumatici per la figlia minore», ancora all’oscuro della reale identità sessuale del padre.

La convenuta, pertanto, ha chiesto al tribunale di disporre che il padre possa tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per una sola settimana, con soggiorni in Italia, e di mantenere l’attuale regolamentazione dei periodi di permanenza della minore presso il padre.

3.

Personalmente comparsi all’udienza (…), i genitori di (…) hanno rilasciato le dichiarazioni di cui a verbale.

La convenuta ha affermato: «non sono d’accordo alle vacanze sull’isola di Samos perché (…) non conosce la vera realtà sessuale del padre e io non vorrei che mia figlia assistesse a coppie omosessuali che si scambiano tenerezze. Lei non è ancora conoscenza delle cose relative alla sessualità. A me va bene che mia figlia veda di più il padre, non sono mai stata contraria, ma (…) si annoiava. Lui non la sa tenere, quando torna (…) non è cambiata, a volte torna sporca. Lo psicologo (…) che ci ha seguiti come coppia dice che ancora la bambina non è pronta. La dott.ssa (…) segue bambini. Io non sono tranquilla perché (…) potrebbe avere un altro trauma legato all’omosessualità, a cose che lei potrebbe vedere. Non ho niente contro gli omosessuali, anche se qualche mese fa ho mandato un messaggio pesante perché ero esasperata, lui mi parlava del viaggio. Comunichiamo per SMS. Sono contraria all’affidamento condiviso perché lui non si informa, non si interessa. Apprezzo il fatto che il signore (…) ora telefona spesso alla bambina. Sono favorevole ad intraprendere un percorso con mio marito».

Il ricorrente ha invece dichiarato che: «La signora (…) mi ha mandato questa mail, mi ostacola. Io seguo l’igiene di mia figlia. Va bene lo schema di visite ordinarie ma fin d’ora vorrei portarla il lunedì mattina a scuola. Dall’agenzia di viaggi mi è stata consigliata l’isola di Samos, villaggio (…) Viaggi, per famiglie è una vacanza che potrei permettermi. L’isola di Samos non è come l’isola di Mikonos. Si tratta di una località e una struttura alberghiera consoni all’età di (…). La signora è stata avvisata quando ho deciso di intraprendere il mio percorso personale e la ringrazio perché mi è stata vicino. La signora (…) ha timore perché disconosce l’argomento legato all’omosessualità. Il percorso deve essere progressivo supportato da uno psicologo, senza messaggi offensivi a me. Ho avuto un periodo d’analisi col dott. (…) con cui non mi sono trovato bene, avevamo visioni diverse di metodo. Non è vero che io mi disinteresso. È lei che non mi dà informazioni, ad es. quando (….) si è slogata la caviglia. Sono d’accordo a chiedere di far togliere la foto di (…) dal sito, non l’ho messa io. L’anno scorso ho fatto 5 giorni a Lido degli Estensi, è entusiasta all’idea di venire con me una settimana a Samos, ne ha parlato anche a scuola. Vorrei tre settimane non consecutive. Le altre due le potrei fare a casa nella casa di mia sorella a Lido degli Estensi. Forse mia figlia già conosce qualcosa della mia sessualità, compagni di altre classi lo sanno, me lo hanno detto i genitori, i bambini sono cattivi forse lei è messa al corrente. Non vado a Samos perché frequentata da omosessuali, non lo è, mi ha consigliato un’amica di un’agenzia di viaggi sul villaggio frequentato da famiglie, se la situazione sarà diversa torno a Bologna».

4.

La nuova disciplina introdotta dalla l. n. 54/2006 si applica anche quando il procedimento di separazione e divorzio è stato definito (con decreto di omologa o sentenza passata in giudicato) prima della data (16 marzo 2006) di entrata in vigore della novella (cfr. l’art. 155 ter  c.c.).

In più occasioni il Tribunale di Bologna si è pronunciato sulle finalità e i presupposti della nuova disciplina dell’affidamento ad entrambi i genitori, osservando, fra l’altro, che la conflittualità tra i genitori non è di per sé ostacolo all’applicazione dell’affidamento condiviso e che tale forma di affidamento tollera una quota di (eventuale) disaccordo tra i genitori, non solo sulle questioni di maggiore importanza (cfr. art. 155, 3° co., c.c.), ma a fortiori su quelle relative alla vita di tutti i giorni (v., fra le tante, Trib. Bologna, 10 aprile 2006, n. 800 in www.minoriefamiglia, trib. Bologna, 29 novembre 2006, n. 2727; da ultimo, Trib. Bologna, 15 gennaio 2008 in Foro it. 2008, I, 1682); questo orientamento, seguito dalla prevalente giurisprudenza di merito, è ora ribadito da Cass., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593.

Nel caso di specie non si ravvisano elementi ostativi all’applicazione del regime ordinario di affidamento, stabilito dal legislatore a tutela dell’interesse del minore. Mentre del tutto generiche, o indimostrate, sono le affermazioni circa una presunta inadeguatezza o la mancanza di interesse del padre (al contrario, il padre chiede di poter trascorrere più tempo con la figlia e di avere più informazioni dalla madre e riconosce l’utilità di un percorso «progressivo, supportato da uno psicologo» che aiuti i genitori a preparare e informare correttamente la figlia; la stessa madre si dice favorevole a che (…) veda di più il padre), il semplice fatto che uno dei genitori si omosessuale (v. l’obiter dictum contenuto in Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in Giur. Merito, 2007,178, poi confermata da App. Napoli, 11 aprile 2007, n. 1067, in Fam. Pers. Succ., 2008,234 e infine da Cass., sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593) non giustifica – e non consente di motivare – la scelta restrittiva dell’affidamento esclusivo (sulle conseguenze dell’applicazione dell’art. 155 bis c.c.,cfr. Trib. Bologna 17 aprile 2008, n. 987, in (…)). D’altronde, la stessa convenuta dichiara di non avere «niente contro gli omosessuali». In realtà, nel caso di specie i genitori, che comunicano poco e male (del tutto insufficiente è lo scambio di SMS), non sono ancora riusciti ad affrontare in modo profondo di efficace la questione relativa ai modi e ai tempi da seguire nel presentare a (…) il tema dell’omosessualità paterna. Sarà cura di entrambi genitori quella di attivarsi con l’ausilio di esperti che godano della loro fiducia, senza rimuovere un problema che riguarda in primo luogo proprio la coppia genitoriale e che il semplice trascorrere del tempo non aiuterà a risolvere.

In conclusione, in assenza di contrarie indicazioni, la minore viene affidata ad entrambi genitori, che dovranno impegnarsi a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e richieste della minore: in particolare, i genitori concorderanno la linea da tenere per presentare alla figlia il tema dell’identità sessuale del padre. A tal proposito, entrambi genitori hanno dichiarato la loro disponibilità ad intraprendere un percorso guidato da un esperto: ciò faranno al di fuori del processo, secondo tecniche e modalità incompatibili col controllo giudiziale. Ai fini della presente decisione non vi è pertanto la necessità di nominare un consulente tecnico d’ufficio.

5.

Ad avviso del collegio, non vi è motivo per impedire al padre di trascorrere con la figlia una settimana sull’isola di Samos.

Il ricorrente ha fornito chiare e precise indicazioni sulla struttura nella quale egli intende soggiornare con la figlia e che appare del tutto adeguata alle esigenze di una bambina di 10 anni (v. la documentazione agli atti riguardanti il villaggio vacanze (…) Village, nel quale sono previste animazioni e minclub per i bambini).

Non vi è alcuna prova che l’isola di Samos costituisca meta privilegiata del turismo omosessuale o che, addirittura, essa sia «frequentata quasi esclusivamente da omosessuali» (secondo il ricorrente, la convenuta confonde l’isola di Samos con quella di Mikonos).

Ad ogni modo, non appare pregiudizievole per la minore passare una settimana di vacanza al mare col padre in un villaggio per famiglie. Al contrario, una diversa decisione priverebbe la minore di una gradevole occasione e si risolverebbe in un ingiusto sacrificio. In realtà, la madre contesta la meta scelta dal padre e nella memoria autorizzata propone soggiorni alternativi (a Djerba, a Sharm, a Minorca) sempre organizzati da (…) Viaggi. Il tribunale, però, non ha motivo – in assenza di pregiudizio per la figlia – di imporre al padre una località di vacanza diversa da quella prescelta.

Sarà cura del padre (a Samos come a Bologna o in altri luoghi) quella di rispettare le esigenze e i diritti della figlia, di condurla in ambienti e di garantirle orari e stili di vita adeguati alla sua età. In altri termini, quella di assumere pienamente la responsabilità genitoriale, compito cui è chiamato alla pari della madre.

Per altro verso, (…) che ha ormai 10 anni, potrà abituarsi gradualmente a trascorrere periodi più lunghi col padre. È opportuno pertanto che nell’estate 2008 il padre tenga con sé la figlia solo per due settimane non consecutive: una nel periodo dal (…) 2008 (che padre e figlia potranno trascorrere nel villaggio (…) dell’isola di Samos); l’altra, in periodo da stabilire previo accordo con la madre, da trascorrere a Bologna o in altra località vicine (il ricorrente ha accennato alla possibilità di un soggiorno nei lidi ferraresi, presso la casa della sorella). Dal 2009 il periodo estivo col padre sarà di tre settimane non consecutive.

6.

Quanto ai tempi di permanenza, è opportuno predisporre una regolamentazione di base, cui i genitori si atterranno salvo diverso accordo: sul punto si rimanda al dispositivo.

Non si ravvisano apprezzabili motivi che precludano al padre di accompagnare la figlia lunedì mattina scuola dopo aver trascorso con lei il fine settimana (secondo la convenuta, ciò potrebbe avvenire solo una volta terminato il ciclo della scuola primaria: tale richiesta è priva di un’adeguata motivazione e non trova riscontro nell’orientamento seguito dal Tribunale di Bologna).

7.

Le peculiarità del caso concreto portano a ravvisare giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale e nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da (…)

–        affida ad entrambi genitori la figlia minore (…) che manterrà la residenza abituale presso la madre;

–        dispone, salvo diverso accordo tra i genitori, la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso il padre:

il padre terrà con sé la figlia

a) a settimane alterne, da sabato mattina alle 10,30 fino al lunedì mattina, quando vi accompagnerà (…) A scuola (o a casa della madre, nei periodi di vacanza scolastica);

b) nell’altra settimana, un pomeriggio infrasettimanale, da individuarsi del mercoledì dalle 16,30 all’uscita da scuola fino al mattino successivo, quando riaccompagnerà (…) a scuola, o a casa della madre nei periodi di vacanza scolastica);

c) dal 2009, 3 settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi tre genitori entro il 15 aprile di ogni anno;

d) sei giorni consecutivi durante le feste natalizie, alternando di anno in anno con la madre i giorni di Natale, della Vigilia e di Capodanno;

e) tre giorni nel periodo pasquale, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua;

– dispone che nell’estate 2008 il padre tenga con sé la figlia due settimane non consecutive, la prima delle quali (…) nell’isola di Samos con soggiorno presso il villaggio turistico indicato;

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;

– dichiara immediatamente esecutivo il presente decreto

si comunichi a mezzo fax

Bologna, 7 luglio 2008

il giudice est.

Antonio Costanzo

                                il presidente

                                      Rosario Ziniti

One Response to Tribunale di Bologna, decreto del 7 luglio 2008

  1. […] Inoltre, ai fini del perseguimento dell’interesse superiore del fanciullo, la relazione del genitore con un’altra persona rileva soltanto se “sia posta in essere con modalità pericolose per l’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore”[6], tali da determinare una inidoneità educativa allo svolgimento del ruolo genitoriale, indipendentemente dal genere del nuovo partner. Sulla stessa scia si sono pronunciati tanto il Tribunale di Nicosia, ord. 14 dicembre 2010[7], che il Tribunale di Venezia 19 novembre 2008(inedita)[8], che il Tribunale di Bologna, decr. 15 luglio 2008[9]. […]