Tribunale di Pesaro, ordinanza del 18 giugno 2011

Il Presidente del tribunale-Giudice relatore;

letto il ricorso In data 15 marzo 2011 con il quale XX chiede “l’autorizzazione, ex art. 1, 2: e 3 della legge 164/1982, a sottoporsi all’intervento medico-chirurgico di riconversione del sesso con conseguente rettificazione degli atti di stato civile”;

sentita lo. ricorrente con il suo procuratore;

ritenuta la necessità di apposita istruttoria al fine della decisione;

ritenuto, in particolare, che la ricorrente dichiara e documenta di aver già seguito, al fine specifico della trasformazione dei caratteri sessuali, terapia -tra l’altro – farmacologica con assunzione di ormoni mascolinizzanti a partire dal settembre 2009 allo scopo di “ottenere una mascolinizzazione lenta, graduale ed armonica dei tratti corporei”, con conseguente ottenimento di amenorrea e “consistente ed armonica modificazione dei tratti fenotipici (da femminili a prettamente mascolinizzati)”: il tutto sotto la guida della dott.ssa Meriggiola Maria Cristina, medico chirurgo specialista in ginecologia presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna (v, all. 3 del ricorso);

ritenuto che tale documentazione non toglie la necessità di procedere ad apposita Consulenza tecnica d’Ufficio perché, oltre ad essere di parte, è chiaramente inutilizzabile dal giudice in quanto altrettanto evidentemente attività medica svolta in spregio della legge in materia (legge n. 164/1982), la  quale condiziona a preventiva autorizzazione del tribunale l’esecuzione di trattamento medico (e non solo chirurgico) finalizzato alla trasformazione dello stesso;

p.q.m.

veduto l’art. 2 della legge 164/1982;

dispone procedere si a C.T.U. sulla persona della ricorrente per accertare: 1) le condizioni psico-sessuoali nelle quali versa la ricorrente, specificando come ed in quale misura esse siano stare influenzate dal trattamento medico già attuato; 2) se le suddette condizioni siano tali da giustificare la domanda; 3) quale sia il trattamento medico e/o l’intervento chirurgico necessario nella specie per l’adeguamento dei caratteri anatomici della ricorrente; 4) se tale adeguamento possa, una volta realizzato, ottenere per la ricorrente un analogo adeguamento alla sua reale identità e personalità psico­sessuale;

nomina c.t.u. il dott. Mazini Mass;mo del Dipartimento di S.M. Asur presero;

fissa per l’affidamento dell’incarico all’udienza dell’8 settembre 2011 10:00;

veduto l’art. 331 c.t.p.;

dispone che la Cancelleria trasmetta la presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di. Bologna, nonché al Presidente dell’Ordine dei Medici di Bologna per le valutazioni di rispettiva competenza.

Si comunichi al ricorrente, al suo procuratore, al designato C.T.U. ed al P.M. in sede.

Pesaro, 17 giugno 2011.

Il presidente del tribunale

Dott. Mario Perfetti