Tribunale di Pescara, ordinanza del 15 gennaio 2013

ORDINANZA

ex artt. 702 bis c.p.c., 8 D.Lgs. 30/07

e 30 D.Lgs.286/98 e succ.mod.

Il Presidente di Sezione

Visto il ricorso proposto da G. con richiesta di nullità/annullamento/revoca/ disapplicazione del provvedimento del Questore di Pescara in data 3.4.2012 e notificato il 26.4.2012 di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno quale coniuge del cittadino comunitario N.;

vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;

atteso che il rigetto del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente si fonda sulla considerazione che l’ordinamento italiano non riconosce il matrimonio tra persone dello stesso sesso, matrimonio che veniva invece regolarmente contratto, secondo la normativa portoghese, dal . con il N. nella città di Moita in Portogallo;

atteso che l’art. 2 del D.Lgs. 30/07 attuativo della Direttiva CE 2004/38 –decreto legislativo diretto a regolamentare le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno e permanenza nel territorio dello Stato Italiano da parte di cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini, salvo limitazioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza- si applica in primo luogo e tra l’altro al “coniuge” del cittadino comunitario oltre che al “partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro…”; irrilevante essendo la circostanza che tale coniuge sia extracomunitario poiché quello che rileva per l’applicazione della normativa in discorso è che questi sia legato da rapporto coniugale a cittadino di Stato membro dell’Unione Europea; atteso che, chiaramente, e non si vede come possa essere diversamente, la qualità di coniuge del richiedente il permesso di soggiorno attiene ad uno status come riconosciuto dallo Stato comunitario ove la coppia ha contratto matrimonio, e su cui lo Stato comunitario destinato ad accogliere la coppia ed in particolare il coniuge (anche extracomunitario) che intenda ivi soggiornare e permanere con l’altro coniuge comunitario, non può opporsi o introdurre impedimenti che non siano quelli previsti dal D.Lgs. 30/07 e cioè le riportate ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, ragioni estranee al caso in esame; che ciò è tanto vero che, nel successivo, diverso citato caso regolamentato del partner della coppia registrata, anch’esso soggetto di tutela da parte della normativa comunitaria: 1) tale qualità di partner espressamente viene fatta scaturire, nel disposto dell’art. 2, dalla normativa dello Stato che prevede la registrazione e che regola tale istituto giuridico, 2) se, in effetti, questa ipotesi di diritto al soggiorno nello Stato ospitante è però sottoposta alla condizione dell’esistenza di una legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio ed al rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato, ciò non costituisce altro che, per converso, la conferma della diversità della condizione del coniuge che nessuna limitazione inerente la legislazione dello Stato ospitante subisce se non le già citate ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza);

atteso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso ha trovato, ai sensi del disposto dell’art. 12 CEDU, ampio e pieno riconoscimento giuridico nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la nota decisione del 22.11.2010 Schalk e Kopf c. Austria, mentre nell’ambito del precedente art. 8 CEDU che garantisce la “Vita familiare” la Corte richiede il rispetto “……delle relazioni sentimentali e sessuali tra persone dello stesso sesso”, per cui, anche laddove, nella riconosciuta discrezionalità in materia rimessa agli Stati membri dell’Unione Europea, il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia ammesso in uno di detti Stati, in ogni caso costituirebbe violazione della su menzionata disposizione sovranazionale nonché del successivo art. 14 (sul divieto di discriminazione anche di sesso), la mancanza nei confronti delle coppie omosessuali di una tutela ed un riconoscimento adeguato all’interno di quello Stato;

atteso che in precedenza la Corte Costituzionale con la nota sentenza 1387/2010, pur affermando, con specifico riferimento all’art. 3 della Cost., che le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee rispetto al matrimonio, escludendo che l’aspirazione a tale riconoscimento -che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti- possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni sessuali al matrimonio, ciò non toglie che tali unioni trovano tutela nell’art. 2 Cost. “quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;

atteso che sulla scia delle due citate autorevoli pronunce, la Corte di Cassazione, con la recente decisione 4184/2012, nel ribadire che il Italia il diritto fondamentale di contrarre matrimonio non è riconosciuto dalla nostra Costituzione a due persone dello stesso sesso, né il diritto alla trascrizione di matrimonio contratto all’estero, risultando, peraltro, ormai “radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire ‘naturalistico’, della stessa ‘esistenza’ del matrimonio”, ma semplice “inidoneità” a produrre un qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano, evidenzia come le coppie di fatto omosessuali possano ottenere, attraverso tutela giurisdizionale, in presenza di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata;

atteso che -è bene ribadirlo, avendo la difesa della pubblica amministrazione sollevato tale questione, non presente nelle motivazioni del decreto questorile di rigetto- il giudice nomofilattico con la decisione 4184/12 ha espressamente escluso che il matrimonio estero di persone dello stesso sesso possa contrastare con l’ordine pubblico italiano;

atteso che nella specie nessun problema di mancata trascrizione del matrimonio si pone, giacché il D.Lgs. 30/07 non lo richiede; atteso che contrariamente all’assunto dell’opposta, nessun profilo di incostituzionalità ex art. 3 Cost. rispetto ai cittadini omosessuali italiani ai quali la legge disconosce il diritto ad unirsi in matrimonio, scaturisce dalla ritenuta ed, invero, inevitabile conclusione della legittimità della richiesta di permesso di soggiorno, visto che qui non si discute dei diritti della coppia di fatto di persone di stesso sesso nell’ambito della legislazione italiana, ma del diritto di una coppia con almeno un cittadino comunitario a poter liberamente circolare, soggiornare e permanere nel territorio dello Stato italiano così come è possibile alla coppia di fatto di omosessuali italiani; che, se mai, è vero, generalizzando, il contrario: impedire in questi casi il soggiorno del coniuge di coppia omosessuale sposata in altro Stato membro significa discriminarla rispetto ad identiche coppie che vadano a soggiornare in altri Stati membri i quali, pur non consentendo il matrimonio tra omosessuali e neppure prevedendo forme di registrazione, non ne impediscono lì ingresso e permanenza nel proprio territorio in ossequio alla normativa de quo;

attesa la conforme conclusione cui è pervenuto di recente anche il Ministero dell’Interno con la sopravvenuta circolare 5.11.2012 prodotta dal ricorrente;

ritenuto che, pertanto, il rigetto della domanda del G. è illegittima;

ritenuto che le spese vadano integralmente compensate in considerazione della indubbia particolarità della fattispecie, in presenza di normativa comunitaria che interagisce con principi generali e legislazioni nazionali dei singoli Stati dell’Unione Europea legate a differenti estrazioni religiose, culturali e civili.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da G., così provvede in accoglimento del ricorso:

– annulla il provvedimento del Questore di Pescara di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno avanzata da G.in data 3.4.2012;

– dichiara integralmente compensate le spese tra le parti;

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 15.1.2013

Il Presidente di Sezione

Dott. Angelo Bozza