nozione/LEGITTIMITA’

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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 9 febbraio 2015 n. 2400 (pres. Luccioli; est. Acierno) MATRIMONIO FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – CARENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI – INAMMISSIBILITÀ – CONTRARIETA’ ALL’ORDINE PUBBLICO DEL MATRIMONIO FRA PERSONE DELLO STESSO SESSO- ESCLUSIONE – UNIONE OMOSESSUALE – RILEVANZA EX ART. 2 COST.

Non essendo stato riconosciuto dal Legislatore ordinario il matrimonio fra persone dello stesso sesso non può essere accolta la relativa richiesta di pubblicazioni matrimoniali; l’unione omo affettiva riceve comunque un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost. che può acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione dei diritti fondamentali; l’operazione di omogeneizzazione può essere svolta dal giudice comune e non soltanto dalla Corte costituzionale in quanto tenuto ad un’interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata ma anche convenzionalmente orientata; deve essere esclusa la contrarietà all’ordine pubblico del titolo matrimoniale estero pur riconoscendone l’inidoneità a produrre nel nostro ordinamento gli effetti del vincolo matrimoniale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu

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Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184 (Pres. Luccioli – Est. Di Palma) FAMIGLIA – MATRIMONIO – CIVILE – TRA  PERSONE DELLO STESSO SESSO – QUALIFICAZIONE NELL’ORDINAMENTO ITALIANO – INESISTENZA – ESCLUSIONE – IMPLICITA DEFINIZIONE NORMATIVA QUALE UNIONE TRA UOMO E DONNA DESUMIBILE DA LETTURA SISTEMATICA DI DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE – AMMISSIBILITA’ DI ESTENSIONE PER VIA INTERPRETATIVA – ESCLUSIONE – CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI – MANIFESTA INFONDATEZZA – COMPETENZA DELL’UNIONE EUROPEA – ESCLUSIONE – LIBERTÀ DI SCELTA DEL PARLAMENTO – SUSSISTENZA.

Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso non è inesistente per l’ordinamento italiano; anche ai sensi dell’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come evolutivamente interpretato dalla Corte di Strasburgo (sentenza del 24 giugno 2010, “Schalk e Kopf c. Austria”), la diversità di sesso dei nubendi non costituisce presupposto “naturalistico” di “esistenza” del matrimonio. Da una lettura sistematica di diverse disposizioni del codice civile deve desumersi una definizione implicita del matrimonio come unione tra uomo e donna; come ritenuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 2010, non e’ consentita una estensione per via ermeneutica alle coppie dello stesso sesso; come altresì ritenuto dalla Consulta, tale definizione non si pone in contrasto con la Carta costituzionale; non sussiste ragione per un rinvio preliminare alla Corte europea di giustizia poichè la materia non è di competenza dell’Unione europea; il Parlamento è libero di scegliere se assicurare i diritti delle unioni omosessuali mediante l’istituto del matrimonio civile o altro istituto giuridico.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 29 Cost.; 12 Cedu; 27 l. 218 del 1995; 98, comma III, c.c.

PUBBLICATA IN:
Famiglia e diritto 2012, 7, 665 con nota GATTUSO Matrimonio”, “famiglia” e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia svolta” della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il diritto di famiglia e delle persone, 2000 e 12,II, 696.
La nuova giurisprudenza civile commentata 2012, I, 588 con nota FERRARI e FIORATO Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in due recenti pronunce; MELI Il matrimonio tra persone dello stesso sesso: l’incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali; BERGAMINI Riconoscimento ed effetti in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero: la recente evoluzione della giurisprudenza italiana.
Il Foro italiano 2012, I , 2727 con nota ROMBOLI Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento dei «dicta» della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’interpretazione della Corte di cassazione.
Giurisprudenza italiana, 2013, 329, con nota MARIOTTI La tutela delle unioni omosessuali nel dialogo tra corti interne e Corte europea dei diritti umani.

ULTERIORI COMMENTI ALLA SENTENZA:
DI BARI Considerazioni a margine della sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione, 2012;
FALLETTI Quattro rondini fanno primavera?, 2012;
FINOCCHIARO L’atto deve essere considerato inidoneo a produrre effetti giuridici nell’ordinamento in Guida al diritto, 2012, 14, 35;
GALLUZZO La Cassazione va in pressing sul legislatore per introdurre regole in favore delle unioni gay, in Guida al diritto, 2012, 14, 35;
LORELLO La Cassazione si confronta con la questione del matrimonio omosessuale, 2012;
PEZZINI Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenze della Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di cassazione 4184/2012, 2012.
MASSA PINTO “Fiat matrimonio”, 2012;
SCHUSTER Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze. Prime note in forma di soliloquio, 2012;
WINKLER  I matrimoni same-sex stranieri di fronte alla Cassazione, in Int’l Lis, 2012, 7;
WINKLER, CHIOVINI Dopo la Consulta e la Corte di strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie omosessuali in Giustizia civile 2012, 1707;
LA CHINA Diritti umani: qualche piccola precisazione, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 2012, 835,
DI MICCO Famiglia di fatto e matrimonio tra omosessuali: un passo avanti della Suprema Corte verso il superamento delle disuguaglianze (Nota a Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012.)

RIFORMA a norma dell’art. 384, comma 4, c.p.c.:

Corte d’Appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia, decreto 6 giugno-13 luglio 2006

E

Tribunale di Latina, decreto del 10 giugno 2005

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