nome/MERITO

 

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Tribunale di Torino, settima sezione civile, ordinanza del 13 maggio 2015 (est. L. Audisio) RETTIFICAZIONE ANAGRAFICA DI SESSO – DISPOSTA CON SENTENZA DEFINITIVA – DOCUMENTO PROVENIENTE DA ENTE PUBBLICO (NELLA SPECIE: INPS) – CORRETTA ANNOTAZIONE DELLA NUOVA IDENTITÀ ANAGRAFICA MA PERMANENZA DI DATI STORICI DIFFORMI – ILLEGITTIMITÀ

In ipotesi di rettificazione anagrafica di sesso disposta con sentenza definitiva, atteso il chiaro disposto dell’art. 5, l. 164/1982 per cui gli atti di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome, applicabile in via analogica a ogni documento proveniente da ente pubblico, e atteso il rischio di discriminazioni, deve ordinarsi la rettifica del documento proveniente da ente pubblico (nella specie: estratto previdenziale redatto dall’INPS) che contenga la corretta annotazione della nuova identità anagrafica ma continui a contenere dati storici difformi (nella specie: nome di pregressa ditta individuale).

 

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