Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, Richiesta di archiviazione

RGN. /14

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Busto Arsizio

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
~ art. 408 – 411 c.p.p. ~
Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Busto Arsizio

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe nei confronti di:

– P. C., i.a.g.;

responsabile per la seguente ipotesi di reato: art. 595, 3° co., c.p. in luogo sconosciuto in data 29.06.2011;
PO: F. F., i.a.g.

RILEVATO

– che la p.o. lamenta la pubblicazione sul sito youtube di alcuni commenti offensivi rivolti alla sua persona da molti utenti, fra cui il P.;

– che, in particolare, dagli atti risulta che detti commenti sarebbero stati generati dalle stesse affermazioni del F., sindaco di Sulmona, il quale, commentando la proposta dei c.d. “pacs”, affermava che l’omosessualità sarebbe una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero “aberrazioni genetiche” e quindi persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura;

– che, nell’immediatezza del fatto, di fronte a tali argomentazioni, il P. su youtube avrebbe commentato. “Fai la femminuccia fai il maschietto come se fosse una scelta! Ma brutta testa di cazzo … ti meriti di essere su youtube perché questo è come sei per davvero dentro … il problema della società è la tua ignoranza e il fatto che tu sia sindaco!”;

– che non si ravvisano gli estremi della diffamazione;

– che, infatti, la reazione del P., di fronte a dichiarazioni rese in pubblico da soggetti politico di spicco (sindaco della città) rappresentano la immediata reazione, anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo rese dalla p.o.;

– che quindi sussiste nella sua massima estensione l’attenuante della provocazione di cui all’art. 599 c.p., come meglio illustrato nella memoria difensiva depositata in data 13.12.2013;

– che peraltro nessuna valenza può essere attribuita, per la responsabilità del prevenuto, al fatto che il Tribunale di Sulmona abbia ordinato la rimozione dell’intervista in quanto – da un lato – l’inserimento della stessa sul sito Youtube non è stato fatto dal P. ma da terzi; inoltre – da altro lato – l’asserita manipolazione del video non ha riguardato il suo contenuto, che nella sostanza è rimasto assolutamente equivalente, non essendo state attribuite al F. frasi non dette;

visti gli articoli 408 c.p.p.

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l’archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

MANDA

alla segreteria per quanto di competenza.

Busto Arsizio, li 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.ssa Francesca PAROLA- Sost.)