MARCHE, Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 Promulga la seguente legge

 ARTICOLO 1

(Finalità)

 1. La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce una violenza di genere e una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

2. In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito familiare o lavorativo.

3. La Regione assicura alle vittime della violenza ed ai loro figli minori un sostegno per consentire loro di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà nel pieno rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

ARTICOLO 2

(Funzioni della Regione)

 1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1:

a) promuove iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi;

b) assicura alle donne che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti e le molestie, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;

c) garantisce adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle persone vittime di violenze fisiche, sessuali e psicologiche, di persecuzioni o vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dalla loro cittadinanza;

d) promuove e sostiene l’attività dei centri antiviolenza di cui all’articolo 6 e le case di accoglienza di cui all’articolo 8;

e) promuove la formazione specifica di operatori ai sensi dell’articolo 10;

f) promuove l’emersione del fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall’osservatorio delle politiche sociali.

2. La Regione per favorire l’attuazione integrata degli interventi di cui al comma 1 promuove protocolli d’intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato e i centri antiviolenza.

ARTICOLO 3

(Istituzione del Forum permanente)

 1. E’ istituito presso la Regione Marche il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, di seguito denominato Forum.

2. Il Forum è sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere.

3. Il Forum esprime parere alla Giunta regionale sugli atti di cui agli articoli 11 e 12. Il Forum può, altresì, formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell’ambito degli interventi di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del forum assicurando la presenza di almeno il 50 per cento di rappresentanti di associazioni e di cooperative sociali con esperienza specifica nell’attività di contrasto alla violenza di genere.

ARTICOLO 4

(Iniziative di prevenzione)

 1. La Regione per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 sostiene, in collaborazione con i Comuni, le Province, l’Azienda sanitaria unica regionale e le Aziende ospedaliere, le Direzioni scolastiche provinciali, nonché le altre istituzioni pubbliche e i centri antiviolenza di cui all’articolo 6 presenti sul territorio, progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere.

ARTICOLO 5

(Informazione)

 1. La Regione promuove la più ampia diffusione mediante specifiche campagne informative sull’attività di cui alla presente legge, anche attraverso la creazione di un apposito portale o l’utilizzo dei portali esistenti.

2. Il Comitato regionale per la comunicazione (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell’ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 6

(Centri antiviolenza)

 1. La Regione riconosce la rilevanza dell’attività svolta dagli operatori socio-sanitari e dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale e garantisce la promozione di nuovi centri avvalendosi delle competenze delle associazioni di volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle cooperative sociali che hanno come scopo la lotta, la prevenzione e l’assistenza delle donne vittime di violenze e che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato.

2. E’ assicurata la costituzione di un centro antiviolenza per ogni Provincia.

3. I centri possono essere promossi:

a) da enti locali singoli o associati;

b) da enti locali singoli o associati in convenzione con i soggetti di cui al comma 1.

4. Gli enti locali garantiscono:

a) strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio;

b) la copertura finanziaria di almeno il 30 per cento delle spese di gestione e per la funzionalità operativa delle strutture;

c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all’attività e ai servizi offerti.

ARTICOLO 7

(Attività e funzioni dei centri antiviolenza)

 1. I centri antiviolenza svolgono le seguenti funzioni:

a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

b) colloqui informativi di carattere legale;

c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;

d) sostegno all’effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;

e) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. I centri antiviolenza mantengono costanti rapporti con gli enti locali, le strutture pubbliche deputate all’assistenza sociale e sanitaria, alla prevenzione e repressione dei reati e le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale.

3. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito.

4. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e adeguatamente pubblicizzati.

5. Le strutture devono garantire anonimato e segretezza.

ARTICOLO 8

(Case di accoglienza)

 1. Le case di accoglienza di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) offrono ospitalità temporanea alle donne, sole e con figli minori, vittime di violenza.

2. In ogni caso gli enti locali garantiscono, nell’ambito della propria disponibilità del patrimonio abitativo, alloggi destinati all’ospitalità temporanea delle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza.

3. Nelle case di accoglienza di norma devono essere assicurate la consulenza legale, psicologica e di orientamento al lavoro in favore delle donne ospitate.

ARTICOLO 9

(Inserimento lavorativo)

 1. La Regione nell’ambito dell’attività di programmazione regionale promuove interventi finalizzati all’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

ARTICOLO 10

(Formazione)

 1. La Regione e le Province, nell’ambito della normativa regionale in materia di formazione professionale, promuovono iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione di operatori che intervengono sul fenomeno della violenza sulle donne.

ARTICOLO 11

(Indirizzi attuativi)

 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare ed il Forum di cui all’articolo 3, approva gli indirizzi applicativi della presente legge.

ARTICOLO 12

(Contributi regionali)

 1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all’articolo 6, per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza previsti dalla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum di cui all’articolo 3.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all’articolo 14 non inferiore all’80 per cento è destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. La restante quota è destinata:

a) alle iniziative di prevenzione di cui all’articolo 4;

b) alle attività di informazione di cui all’articolo 5, comma 1;

c) a iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale;

d) all’attività di monitoraggio degli episodi di violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati.

ARTICOLO 13

(Cumulabilità dei finanziamenti)

 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

ARTICOLO 14

(Norma finanziaria)

 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 100.000,00; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per l’anno 2008 alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell’UPB 2.08.01, partita 1 dell’elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma 1 sono iscritte, per l’anno 2008, nella UPB 3.20.03 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell’UPB 2.08.01 del bilancio di previsione 2008 sono ridotti di euro 100.000,00.

ARTICOLO 15

(Disposizioni transitorie)

 1. In sede di prima applicazione, i contributi di cui all’articolo 12 sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2008. L’avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

2. Gli indirizzi di cui all’articolo 11 sono approvati entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

ARTICOLO 16

(Dichiarazione d’urgenza)

 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 11 novembre 2008