MARCHE, Legge regionale 30 aprile 2013, n. 8

Legge regionale 30 aprile 2013, n. 8 concernente:
Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale
Il Consiglio – assemblea legislativa regionale
ha approvato,
Il Presidente della Giunta regionale promulga,
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifica della legge regionale 32/2008)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), è inserito il seguente:
“Art. 2 bis (Rapporto sul fenomeno della violenza)
1. La Giunta regionale presenta all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.
2. L’Assemblea legislativa è convocata, in apposita seduta, per l’esame del rapporto indicato al comma 1. La seduta è convocata nel mese di novembre di ogni anno. Alla seduta possono
essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.”.
Art. 2
(Modifica della legge regionale 8/2010)
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 8 (Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), sono inseriti i seguenti articoli:”Art. 5 bis (Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)
1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all’articolo 2bis della legge regionale 11 novembre 2008, n.32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all’Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o
dall’identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.
2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all’esame del rapporto indicato all’articolo 2 bis della l.r. 32/2008.
3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell’identità di genere operanti
nelle Marche.
Art. 5 ter (Centri di ascolto)
1. La Regione promuove l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l’orientamento omosessuale ed eterosessuale
o dalla identità femminile e maschile.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l’attivazione dei centri indicati al comma 1, nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.”.
Art. 3
(Disposizione transitoria)
1. La deliberazione indicata al comma 2 dell’articolo 5 ter della l.r. 8/2010, introdotto dal comma 1 dell’articolo 2, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Marche.
Ancona, 30 aprile 2013
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)