status filiationis alla nascita/LEGITTIMITA’

Corte di cassazione prima sezione civile, ordinanza del 16 febbraio 2022 n. 6383 (Pres. F. Genovese; est. F. Terrusi)  PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – MADRE GESTANTE E MADRE GENETICA – UTILIZZO DEL GAMETE FEMMINILE PROVENIENTE DALLA MADRE NON GESTANTE (CD. R.O.P.A.) – STATUS FILIATIONIS – MANCATO RICONOSCIMENTO NEI CONFRONTI DELLA MADRE GENETICA – LEGITTIMITA’ – LEGAME GENETICO FRA MADRE E FIGLIO – IRRILEVANZA

Nell’ipotesi di nascita in seguito a procreazione medicalmente assistita realizzata all’estero da parte di una coppia di donne con utilizzo del gamete femminile proveniente dalla madre non gestante (cd. R.O.P.A.), il legame genetico fra madre e figlio è irrilevante; è parimenti irrilevante che entrambe le parti della coppia dello stesso sesso abbiano espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004.; in caso di coppia omosessuale non debbono applicarsi difatti le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della «coppia» che ha espresso il relativo consenso, le quali non operano nei confronti dei figli nati da coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.

__________________________________________________________

 

Corte di cassazione, prima sezione, sentenza n. 8029 del 22 aprile 2020 (pres. M. C. Giancola;  est. G. MercolinoFECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – INAPPLICABILITÀ

Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero, poiché nell’ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.

_________________________________________________________

 

Corte di cassazione, prima sezione, sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020 (pres. M. C. Giancola;  est. A. P. Lamorgese) FECONDAZIONE ETEROLOGA – STATUS FILIATIONIS – REGOLA DEL CONSENSO – COPPIA DI GENITORI DELLO STESSO SESSO – INAPPLICABILITÀ

Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero, poiché nell’ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.

___________________________________________________