status di rifugiato/MERITO

Tribunale di Bari,  ordinanza del 30 settembre 2014 (est. De Palma) PROTEZIONE INTERNAZIONALE – STATUS DI RIFUGIATO – CREDIBILITA’ – VALUTAZIONE COMPLESSIVA – NECESSITA’ – ORIENTAMENTO SESSUALE – NIGERIA – ESISTENZA DI LEGGI PENALI CONTRO GLI OMOSESSUALI – TIMORE DI PERSECUZIONE – SUSSISTENZA

La valutazione di credibilità deve essere svolta secondo un esame complessivo, cosicchè se il racconto del ricorrente è coerente e circostanziato è irrilevante che egli sia incorso in un errore in merito ad un riferimento temporale. L’esistenza nel paese di origine (nella specie la Nigeria) di norme penali contro le/gli omosessuali, rappresenta una persecuzione da parte dello stato – attuata mediante norme che creano sul piano normativo una discriminazione tra individui – che comporta il riconoscimento dello status di rifugiato.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Convenzione di Ginevra del 1951; artt. 7 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; direttiva 2004/83 (ora direttiva 2011/95); art. 7 e ss. d. lgs. 251/2007.

COMMENTI:
ROSSI Il diritto alla protezione internazionale in caso di persecuzione per orientamento sessuale: nota a Tribunale Bari del 30 settembre 2014 in ARTICOLO29, 2014

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Tribunale di Bologna, sentenza del 4 novembre 2013 PROTEZIONE INTERNAZIONE – STATUS DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – TIMORE DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – CAMERUN – APPARTANENZA A UN GRUPPO SOCIALE DETERMINATO – MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLA NORMA PENALE – IRRILEVANZA – CREDIBILITA’

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, il “fondato timore” di cui all’art. 2 del d.lgs. 2007 n. 51 nel caso di soggetti omosessuali provenienti da Paesi in cui sussiste criminalizzazione inequivocabile e diretta è in “re ipsa”. Poiché il racconto è ritenuto coerente e plausibile con la situazione storica del Camerun e le prove documentali ne rafforzano la credibilità oggettiva, al ricorrente è riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell’art. 7 e ss. d. lgs. 251/2007.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Convenzione di Ginevra del 1951; artt. 7 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; direttiva 2004/83; art. 7 e ss. d. lgs. 251/2007.

Segnalata da G. Dell’Amico

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Tribunale di Napoli, sez. civile I bis, ordinanza 25 ottobre 2013 (est. Celentano) PROTEZIONE INTERNAZIONE – STATUS DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO OMOSESSUALE – TIMORE DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – NIGERIA – APPARTANENZA A UN GRUPPO SOCIALE DETERMINATO – CREDIBILITA’ 

Posto che la minaccia di una sanzione penale determinata dalla propria naturale condizione affettiva e sessuale costituisce un gravissimo motivo di timore per la propria vita e di seria ed intollerabile compromissione della più naturale delle sfere interiori e relazionali dell’individuo, e cioè di quella affettiva, al ricorrente il cui racconto risulta nel complesso ampio ed estremamente analitico, plausibile, non smentito da elementi di segno contrario, nonché narrato con coraggio e dignità nel rivendicare il proprio diritto ad una serenità affettiva e nel ricordare le violenze subite, va riconosciuto lo status di rifugiato.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2 Cost.; 3 CEDU; art. 2 e ss. d. lgs. 251/2007; dell’art. 8 d. lgs 251/08.

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Corte d’appello di Bari, prima sezione civle, sentenza del 5 marzo 2013 (rel. Gaeta) PROTEZIONE INTERNAZIONE – STATUS DI RIFUGIATO – ORIENTAMENTO SESSUALE – TIMORE DI PERSECUZIONE NEL PAESE DI ORIGINE – GAMBIA – PREVISIONE COME REATO DI ATTI SESSUALI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO – SUFFICIENZA – MANCANZA DI APPLICAZIONE DELLA NORMA PENALE – IRRILEVANZA

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, non ha rilievo la circostanza che gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso – previsti come reato nella legislazione del paese di origine (nella specie: art. 144 del codice penale del Gambia) – non sarebbero di fatto perseguiti. Infatti, già la minaccia di una sanzione penale, che può attualizzarsi anche solo a seguito del discrezionale abbandono dell’asserita prassi discrezionale di tolleranza, costituisce motivo di timore di persecuzione e di compromissione della libertà personale delle persone omosessuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Convenzione di Ginevra del 1951; art. 7 d.lgs. 251/2007; art. 8 d.lgs. 25/2008

RIFORMA: Tribunale di Bari, sentenza del 3 aprile 2012 n. 104/12

COMMENTI ALLA DECISIONE:
BELLUCCIO Orientamento sessuale e status di rifugiato, QuestioneGiustizia 2013

articolo29: Sì alla protezione in Italia per i gay provenienti da Paesi dove l’omosessualità è reato

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Tribunale di Milano, sentenza del 16 maggio 2012 n. 195 (est. Miccichè) STATUS DI RIFUGIATO – GHANA – ACCOGLIMENTO – GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI – ACQUISIZIONE DI PROVA ORALE DELLE VIOLENZE SUBITE – PREVISIONE DELL’OMOSESSUALITÀ COME REATO (ART. 105 C.P. DEL GHANA) – RISCHIO DI PERSECUZIONE NEL PAESE D’ORIGINE – SUSSISTENZA

Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato al cittadino ghanese che ha dimostrato per testi d’essere omosessuale e d’avere subito violenze nel Paese d’origine tenuto anche conto della valenza di reato attribuita all’omosessualità in tale Paese che lo esporrebbe al rischio di subire ulteriori violenze.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 7 e 8 D. L.vo 251/2007; art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998

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Tribunale di Verona, prima sezione civile, decreto del 9 giugno 2011 (est. Coltro) PROTEZIONE UMANITARIA – PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE PRESSO IL MINISTERO DELL’INTERNO – SUCCESSIVO DINIEGO DI PERMESSO DI SOGGIORNO DA PARTE DELLA QUESTURA – DISCREZIONALITÀ VALUTATIVA DELLA QUESTURA IN ORDINE ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I PERMESSI UMANITARI – INSUSSISTENZA

In ipotesi di riconoscimento della protezione umanitaria – non della protezione internazionale – a norma dell’art. 5 comma 6 D. L.gs. 286/1998 da parte della Commissione presso il Ministero dell’Interno, motivato non tanto con riferimento alle possibili discriminazioni cui sarebbe sottoposto il ricorrente a causa del proprio orientamento sessuale nel paese d’origine (Ucraina) quanto perché, ove espulso, non avrebbe riferimenti familiari e lavorativi, è illegittimo il successivo diniego di permesso di soggiorno per protezione umanitaria da parte della Questura, motivato sulla mancata previsione dell’omosessualità come reato nel paese d’origine e sulla mancata prova della omosessualità del ricorrente, poiché non sussiste alcuna discrezionalità valutativa della Questura in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari; sono attribuite difatti alle commissioni presso il Ministero dell’Interno tutte le competenze valutative in ordine all’accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 5 comma 6 D. L.gs. 286/1998;

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Tribunale di Trieste, sentenza del 17 agosto 2009 (est. Bardelle) STATUS DI RIFUGIATO – BENIN – RICORSO AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DELLA SOLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA – GRAVE VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI FONDAMENTALI – ONERE DELLA PROVA LIMITATO O ATTENUATO – POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SULLA SITUAZIONE GENERALE DEL PAESE D’ORIGINE – ELEMENTI GRAVI PRECISI E CONCORDANTI – ACQUISIZIONE DI PROVA ORALE DELLE VIOLENZE SUBITE –PREVISIONE COME REATO DEL MERO COMPIMENTO DI ATTI OMOSESSUALI (ART. 88 C.P. DEL BENIN) – ACCOGLIMENTO

Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato, in luogo della protezione sussidiaria riconosciuta dalla commissione territoriale, al cittadino del Benin che abbia dimostrato d’essere omosessuale e di avere subito discriminazioni; l’onere della prova in capo al ricorrente deve assumersi limitato o attenuato, dovendo fornire il medesimo elementi gravi precisi e concordanti, anche per il tramite della testimonianza del proprio compagno; sussistono nella specie ampi poteri istruttori d’ufficio sulla situazione generale del paese d’origine, essendo stata documentata nella specie la previsione come reato del mero compimento di atti omosessuali, puniti con la pena della reclusione da uno a tre anni (art. 88 c.p. del Benin).

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 2, 5, 7 e 14 D. L.vo 251/2007

PUBBLICATA IN:
Diritto immigrazione e cittadinanza 2010, 3, 146.

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One Response to status di rifugiato/MERITO

  1. […] l’ordinanza del tribunale di Bari del 30 settembre 2014, in commento, si ha una ulteriore  conferma  dell’orientamento della giurisprudenza italiana […]