Archivi mensili: luglio 2015

AUTORECENSIONI/ Dal diritto alla privacy al diritto al matrimonio. L’omosessualità nella giurisprudenza costituzionale statunitense

imagedi Giacomo Viggiani*

Il volume, frutto di una ricerca triennale sull’ordinamento statunitense, propone una ricostruzione critica delle più importanti sentenze che hanno segnato l’arretramento e l’avanzamento dei diritti delle persone omosessuali negli Stati Uniti, con un’attenzione specifica alla giurisprudenza di carattere costituzionale e federale.
Il volume è diviso in due grandi sezioni. La prima traccia la nascita e l’evoluzione del diritto alla privacy, con un riferimento, in particolare, ai casi legati alla libertà sessuale (Cap. II), alla querelle scaturita tra Devlin e Hart sulla depenalizzazione della sodomia (Cap. III), al tristemente famoso caso Bowers v. Hardwick nel 1986 (Cap. IV), per poi analizzare la svolta determinata da Romer v. Evans nel 1996 e Lawrence v. Texas nel 2003 (Capp. V-VI). La sezione prosegue poi con un critica al principio della privacy come “tolleranza repressiva”, attraverso una disamina di alcuni casi legati alla libertà di associazione e soprattutto alla politica del Congresso verso i militari omosessuali, comunemente nota come Don’t Ask, Don’t Tell (Cap. VIII). Infatti, benché si possa senza dubbio affermare che il principio della privacy, pur non trovando esplicito riferimento nella Costituzione federale, abbia avuto un’importanza enorme per la vita delle persone omosessuali negli Stati Uniti, tuttavia sarebbe errato scambiare tale principio e le sue conseguenze giuridiche per un’accettazione pubblica dell’omosessualità. All’interno di questo principio la sfera privata e intima va a configurarsi come pre-politica e a-politica, relegando così l’omosessualità all’oscurità della camera da letto e rafforzandone lo stigma e la condizione di vergogna.

La seconda sezione si concentra invece sul diritto al matrimonio con riferimento, in particolare, al (more…)

Unioni civili: la copertura c’è

Euro_coins_version_II_big1Dopo gli annunci via Twitter e le relative polemiche, ARTICOLO29 pubblica oggi la Relazione tecnica del Ministero dell’Economia e del Tesoro, firmata il 23 luglio dal Ragionere Generale dello Stato che attesta la sussistenza della copertura finanziaria per la legge sulle Unioni civili in discussione in Senato (Commissione giustizia).

Gli importi indicati sono irrisori (3,7 milioni di euro nel 2016, 6,7 l’anno successivo, sino a 17,9 nel 2013) e certamente sostenibili.

Per conseguenza, la relatrice Cirinnà ha presentato un emendamento che introduce l’art. 19- bis (Copertura finanziaria). Termine sino a martedì 28 luglio alle ore 18,00 per i subemedamenti. Si dovrebbero sgonfiare così definitivamente le polemiche.

La traduzione della parte centrale della sentenza che condanna l’Italia

Wojciech+Weiss+++weiss-zaczytanaPubblichiamo la traduzione in italiano – opera mirabile, ancora una volta, dell’avv. Roberto De Felice, avvocato dello Stato – del passaggio più importante della decisione di ieri, 21 luglio 2015, con cui la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione) delle persone gay, lesbiche e bisessuali, condannandolo a risarcire ai ricorrenti un danno pari ad € 5.000,00.

Dopo avere affermato che “La Corte ribadisce che ha già ritenuto che le coppie omosessuali sono capaci come le coppie eterosessuali di costituire relazioni stabili e impegnative, e che sono in una situazione notevolmente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda il loro bisogno di riconoscimento legale e di protezione della loro relazione” ed avere riconosciuto che le coppie dello stesso sesso sono protette dalla norma che assicura tutela alla “vita familiare”, la Corte rileva che “a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni (v. paragrafi 126 e 46-47 supra), il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa” e ciò nonostante la Corte costituzionale italiana e la Corte di cassazione avessero già rilevato più volte una lesione della Costituzione italiana (articolo 2) e sollecitato un intervento del Parlamento.
A questo riguardo la Corte ricorda che “un tentativo premeditato di impedire l’esecuzione di una sentenza definitiva ed esecutiva, che sia inoltre tollerato se non tacitamente approvato dai poteri esecutivo e legislativo dello Stato, non può essere spiegato in termini di un qualsiasi legittimo pubblico interesse o degli interessi della comunità nel suo complesso. Al contrario è suscettibile di minare la credibilità e l’autorità dell’autorità giudiziaria e di mettere a rischio la sua efficacia, fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione”

 

Corte europea dei diritti umani – sezione quarta, Oliari e altri. c Italia, decisione del 21 luglio 2015  -Pres Hirvela – Giudici Raimondi, Bianku, Tsotsoria (conc.), Mahoney (conc.), Vehabovic (conc.), Grozev- TRADUZIONE ITALIANA DEI PARAGRAFI DA 159 A 188 concernenti le motivazioni della Corte in ordine all’accertamento della violazione dell’Articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE- COPPIE OMOSESSUALI- OMESSA PREVISIONE DI RICONOSCIMENTO E TUTELA – VIOLAZIONE DELL’ART. 8 CEDU- SUSSISTE

La Repubblica Italiana, non avendo riconosciuto né tutelato, almeno mediante l’istituto delle unioni civili o partnership registrate, le coppie omosessuali, ha violato il diritto al rispetto della loro vita privata e familiare.

(CEDU, art 8 )

Il diritto al rispetto per la vita familiare impone l’obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone delle stesso sesso

2015-02-12 23.20.35di Carmelo Danisi*

Se prima di oggi qualche dubbio poteva sorgere sul preciso contenuto della protezione offerta dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani alla coppia dello stesso sesso, la Corte europea dei diritti umani ha chiarito ogni dubbio con la pronuncia del 21 luglio 2015 sul caso Oliari e altri c. Italia (18766/11 and 36030/11). Sostanzialmente, l’Italia ha fallito nell’osservare gli obblighi positivi che derivano dall’articolo 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso. Diversamente, la Convenzione non impone agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre il matrimonio per tali coppie essendo, in questo momento storico, sufficiente una forma di riconoscimento alternativa ad esso.
Il caso esaminato dalla Corte europea era stato avviato da una serie di coppie, stabilmente conviventi, che avevano tentato invano di contrarre matrimonio attraverso l’attuale procedura prevista dalla legge per le coppie eterosessuali. Dinanzi al rifiuto degli ufficiali dello stato civile dei Comuni interessati, il sig. Oliari e il suo compagno avviavano una serie di ricorsi che si concludevano con il rigetto delle loro argomentazioni basate sull’inesistenza di un divieto, nell’ordinamento italiano, di contrarre matrimonio, cosi come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 138/2010. Le motivazioni sono ben note. Su questa base, le altre coppie di ricorrenti non procedevano con tutti i mezzi di ricorso disponibili considerata la loro ineffettività per una conclusione positiva dei loro casi.
Considerata l’impossibilità di vedere riconosciuta la loro unione, i ricorrenti lamentavano dinanzi alla Corte Edu la violazione degli articoli 8 e 12, letti singolarmente o in combinato al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 Cedu, in ragione del loro orientamento sessuale.
In modo significativo, la Corte europea distingue il caso dal precedente Schalk and Kopf relative a un ordinamento – l’Austria – che forniva già ai ricorrenti una forma di riconoscimento alternativa. La Corte, dunque, si era pronunciata sulla necessità che l’Austria si dovesse attivare prima e, dato la mancanza di consensus tra gli Stati europei, aveva escluso la violazione della Cedu. Tuttavia, con riferimento al caso italiano, i giudici si trovano di fronte alla totale mancanza di una forma alternativa di riconoscimento giuridico dell’unione omosessuale
Concentrandosi sull’articolo 8, la Corte Edu ricorda principi oramai consolidati nella sua giurisprudenza, in particolare (more…)

Sì al mutamento di sesso anche senza intervento chirugico

2015-02-16 13.11.46Con sentenza n. 15138/2015 depositata in data odierna la Corte di cassazione ha stabilito che la rettificazione anagrafica di sesso può essere autorizzata anche senza intervento chirugico. Viene decisa, così, una questione che aveva diviso da anni la giurisprudenza italiana (per tutte le decisioni di merito vedi qui: ARTICOLO29/Necessità di interventi chirurgici).

GenIUS 2015/01: la Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere

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di Marco Gattuso

Il semestrale GenIUS, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, giunge col numero 2015/01 al suo secondo anno di vita, consolidandosi come punto di riferimento per l’approfondimento di temi giuridici su cui si registra negli anni un crescente interesse degli studiosi e degli operatori del diritto. Questo numero ospita complessivamente ben 21 contributi raccolti in quattro sezioni.

Il numero contiene, innanzitutto, due “Focus” interamente dedicati a due temi di grande attualità.

Il primo, intitolato Opportunità e limiti di un intervento penale in materia di omo-transfobia, torna sul progetto di legge attualmente pendente (..ed arenato?) in Senato dopo la burrascosa approvazione alla Camera nel corso del 2013. L’attenzione pubblica é oggi forse concentrata maggiormente su altri temi (unioni civili, genitorialitá..), eppure una pausa di riflessione e di approfondimento é tutto sommato utile perché si torni a riaprire una discussione più informata su una legge che assicuri adeguate tutele secondo gli standard europei. Il tema dell’opportunità o meno di un intervento penale in questo campo, fra necessità di protezione dei soggetti deboli, repressione dei crimini d’odio, lotta all’omotransfobia, delimitazione dell’area dell’illecito penale, libertà di manifestazione del pensiero, é approfondito, con punti di vista diversi, da Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale a Ferrara; Marco Pelissero, ordinario di diritto penale a Genova; Luca Imarisio, associato di diritto costituzionale a Torino; Luciana Goisis, ricercatrice in diritto penale a Sassari e docente di criminologia e diritto penale; Mia Caielli, ricercatrice di diritto pubblico comparato a Torino e Luca Morassutto, avvocato a Ferrara.

Il secondo “Focus” riguarda, invece, un tema che GenIUS ha seguito con particolare attenzione sin dal suo esordio, avendovi dedicato integralmente il suo primo numero (2014/01, una sorta di “numero zero”). Si tratta della questione del cd. “divorzio imposto”: come noto nel 2013 la Corte di cassazione ebbe ad interrogare la Corte costituzionale in ordine alla legittimità della norma che imponeva lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi ed all’ordinanza di remissione ed alle delicate questioni poste dedicammo come detto il primo numero. Oggi la Rivista torna sull’esito di quella vicenda, con un “Focus” significativamente titolato Quando scricchiola un paradigma. La Cassazione decide il caso Bernaroli. Abbiamo chiesto ad alcuni insigni costituzionalisti di rispondere ad alcune domande formulate per la Rivista da Paolo Veronesi, associato di diritto costituzionale a Ferrara, sulla interpretazione delle decisioni della Consulta e della Cassazione, in particolare sulla natura e gli effetti delle sentenze additive di principio e sui limiti della loro interpretazione e applicazione da parte del giudice a quo. Ne é venuto un dibattito di elevato interesse scientifico fra i costituzionalisti Gian Paolo Dolso, Gianpaolo Parodi, Roberto Romboli e Antonio Ruggeri, introdotto da Barbara Pezzini. Una discussione davvero avvincente anche sotto il profilo della verifica delle argomentazioni svolte a seconda dei diversi, a volte diametralmente opposti, punti di vista.

La Rivista ospita, quindi, sei contributi nella sezione “Interventi”. In apertura, é davvero di grandissimo interesse il contributo del prof. Kees Waadelejk, che insegna diritto comparato dell’orientamento sessuale presso l’università di Leiden, sul ruolo giocato dalla nozione di “right to relate”, o diritto di relazionarsi, considerato come il filo conduttore che lega tutte le questioni relative al diritto dell’orientamento sessuale, dalla depenalizzazione ai giorni nostri. Marcella Distefano (associato di diritto internazionale a Messina) presenta una analisi, particolarmente approfondita, dell’approccio, ancora assai embrionale, della nostra giurisprudenza civile alla Gestazione per altri (GPA o maternità surrogata) indagando il significato attribuito in concreto all’interesse superiore del minore. Anna Lorenzetti (assegnista di ricerca in diritto costituzionale a Bergamo) affronta un tema di grande attualità: la esecuzione di un intervento chirurgico volto alla sterilizzazione della persona, imposta da un orientamento della giurisprudenza italiana sinora dominante (ma assai contrastato) quale presupposto per ottenere la rettificazione anagrafica di sesso; l’approfondita analisi offerta appare particolarmente opportuna, posto che tanto la Corte di cassazione quanto la Corte costituzionale sono chiamate a pronunciarsi sul punto nel corso del 2015. Elena Falletti (ricercatore in diritto privato comparato alla Carlo Cattaneo-LIUC di Castellanza) e Roberta Dameno (ricercatore in sociologia del diritto a Milano-Bicocca) affrontano quindi due temi ancora piuttosto nuovi per il dibattito giuridico italiano, con la manifesta intenzione di fornire al lettore non un quadro definitivo, ma elementi per una riflessione muovendo entrambe da una prospettiva non esclusivamente giuridica, ma anche medica e/o sociologica: la questione del transessualismo nei bambini e negli adolescenti e la questione della transgenitorialitá. Infine, grazie a Michele Saporiti (assegnista di ricerca in Filosofia del diritto a Milano-Bicocca) la Rivista affronta un altro tema di grande interesse, ossia la questione dell’obiezione di coscienza sollevata da alcuni sindaci francesi all’indomani dell’entrata in vigore della legge sul cd. “matrimonio per tutti” e risolta dalla Corte costituzionale con la negazione di un diritto del pubblico funzionario a non celebrare matrimoni fra persone dello stesso sesso.

Seguono, nella sezione “Commenti”, quattro note a decisioni che hanno suscitato grande interesse (ed anche un certo clamore mediatico). Laura Tomasi (giudice del lavoro e dottore di ricerca in diritto internazionale e dell’Unione europea) commenta la recente prima applicazione in Italia della disciplina antidiscriminatoria in materia di orientamento sessuale, che ha interessato un notissimo avvocato che aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai assunto collaboratori omosessuali, analizzando anche le ragioni dell’incredibile ritardo del nostro Paese in questo campo. Angioletta Sperti (associato di diritto pubblico comparato a Pisa) affronta la decisione con la quale il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto, per la prima volta in Italia, l’adozione (in casi particolari) di una minore alla comadre, evidenziandone in particolare la conformità ai principi costituzionali di protezione del superiore interesse del minore e di eguaglianza ed estendendo l’analisi ad analoghe decisioni di corti estere. Matteo Winkler (Assistant Professor presso la HEC Paris e dottore di ricerca in diritto internazionale dell’economia, Università Bocconi) commenta la sentenza con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per le decisioni assunte in un particolare caso di Gestazione per altri, ove nessuno dei due genitori intenzionali risultava genitore biologico del minore e per il quale i nostri giudici avevano decretato lo stato di adottabilitá. Chiude la sezione Ester di Napoli (dottore di ricerca in diritto internazionale a Padova) con una interessante ed approfondita analisi della decisione della Corte d’appello di Torino che, anche in questo caso per la prima volta in Italia, ha ammesso la trascrizione di un certificato di nascita spagnolo con due mamme, riconoscendo così copertura giuridica ad una ipotesi di omogenitorialitá non per successiva adozione del figlio del partner (come nel caso romano), ma ab origine.

In fondo al Semestrale, alcune recenti decisioni e documenti sono raccolti nelle sezioni “Osservatorio”, curate da Carmelo Danisi. Si tratta, come sempre, di una selezione, mentre una ben più ampia rassegna di (tutte!) le decisioni italiane e di moltissime decisioni straniere e delle corti internazionali sono rinvenibili sul sito Articolo29, www.articolo29.it, che ospita la Rivista e da cui la stessa é interamente scaricabile gratuitamente.

Corte d’appello di Napoli: sì alla trascrizione dei matrimoni tra persone straniere dello stesso sesso

imageCon decisione depositata oggi, la Corte di appello di Napoli ha ordinato la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due donne francesi, residenti in Italia (si precisa che la decisione é pubblicata con indicazione delle parti per espressa volontà delle stesse).

La decisione appare correttamente motivata sul mero rilievo della “esistenza” del matrimonio contratto fra persone dello stesso sesso, della necessità di applicare la legge nazionale dei nubendi e della sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale: tutti principi ormai pacifici che conducono la Corte ad una soluzione imposta dai principi di diritto internazionale privato.

Per i giudici di appello napoletani “una volta riconosciuto che il genere della coppia dei coniugi stranieri non costituisce limite di ordine pubblico (nazionale ed internazionale) e che ad ogni Stato dell’Unione compete convenzionalmente la riserva di legge in ordine alle forme di unione delle coppie omosessuali, la trascrizione del matrimonio di coniugi stranieri residenti in Italia, ex art. 19 cit., non può incontrare alcun limite, opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza, nemmeno riferito all’appartenenza di genere della coppia coniugata. Né può configurarsi una disparità di trattamento per così dire “a contrario” nel senso che il matrimonio same sex di cittadini stranieri avrebbe maggiore tutela (allo stato inesistente) delle coppie omoaffettive italiane, perché la deteriore situazione di queste ultime è attribuibile solo all’inerzia del legislatore italiano più volte ammonito e sollecitato a legiferare in materia; in altri termini e semplificando la questione sarebbe proponibile se si volessero aggiungere diritti ai discriminati e non per disconoscerli a chi li ha secondo la legislazione dello Stato di cittadinanza dell’Unione. (more…)